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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 28-sexies del DPR 602/1973 consente la compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili verso le amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati (comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973). La compensazione è ammessa solo su specifica richiesta del creditore, entro il limite dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione a cui si riferiscono le sanzioni. Si applica alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2022.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28-sexies DPR 602/1973 — Compensazione crediti con sanzioni omessi versamenti

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarita’ ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e’ consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Commento

Ratio della norma

L'art. 28-sexies completa il quadro degli strumenti di compensazione dei crediti PA con debiti tributari, estendendo il meccanismo specificamente alle sanzioni e agli interessi per omessi versamenti di imposte dichiarate ma non versate. È lo scenario tipico del contribuente che dichiara correttamente le imposte ma poi non le versa puntualmente (per carenza di liquidità): riceve la comunicazione di irregolarità con sanzioni del 30% e interessi. Se ha crediti verso la PA, può usarli per estinguere queste sanzioni senza esborso monetario.

Analisi e struttura

Il comma 1 individua il perimetro: crediti verso amministrazioni statali (non la PA in generale, ma specificamente quella statale) per somministrazioni, forniture, appalti; debiti da sanzioni e interessi per omessi versamenti da dichiarazione (comunicazioni irregolarità 36-bis). La compensazione è su richiesta specifica del creditore. Il comma 2 fissa il limite della compensazione: l'importo dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione. Il comma 3 limita l'applicazione alle dichiarazioni successivi al periodo d'imposta 2022 (cioè dal 2023 in poi).

Quando si applica

L'art. 28-sexies si applica quando il contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis per omessi versamenti di imposte dichiarate, con conseguenti sanzioni e interessi, e ha contemporaneamente crediti certi verso le amministrazioni statali per forniture o appalti. La limitazione ai soli crediti verso «amministrazioni statali» è più restrittiva rispetto agli artt. 28-quater e 28-quinquies, che coprono la PA in generale. La norma si applica solo per i periodi d'imposta dal 2023.

Confronto e norme correlate

L'art. 28-sexies si distingue dagli artt. 28-quater (somme iscritte a ruolo) e 28-quinquies (istituti deflativi) per il tipo di debito tributario su cui opera: qui si tratta specificamente di sanzioni e interessi da comunicazione di irregolarità per omessi versamenti. La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973 è l'atto con cui l'Agenzia segnala gli errori nella dichiarazione prima dell'iscrizione a ruolo: è la fase più favorevole per il contribuente (sanzioni ridotte al 10% se paga entro 30 giorni; salvo poi tornare al 30% se non paga).

Problemi applicativi

Il principale profilo critico è la limitazione ai crediti verso le sole amministrazioni statali, più restrittiva rispetto agli altri articoli. Chi ha crediti verso Regioni, Comuni, enti locali o enti pubblici non statali non può usare questo strumento. Un secondo profilo riguarda il limite dell'imposta a debito: la compensazione non può superare l'importo dell'imposta non versata; se le sanzioni e gli interessi eccedono questo limite (ciò che accade tipicamente dopo molto tempo), la parte eccedente deve essere versata con altri mezzi.

Casi pratici

Caso 1: Sanzioni da comunicazione irregolarità compensate con credito PA statale

Caso 2: Limite della compensazione: non oltre l'imposta a debito

Caso 3: Credito verso Regione: non utilizzabile ex art. 28-sexies

Domande frequenti

A cosa serve l'art. 28-sexies DPR 602/1973?

Consente di usare crediti certi verso le amministrazioni statali (Ministeri, Agenzie statali) per forniture o appalti, per pagare le sanzioni e gli interessi da comunicazione di irregolarità per omessi versamenti di imposte dichiarate. Si applica alle dichiarazioni dal 2023 in poi.

Si può compensare anche l'imposta principale, non solo le sanzioni?

No. L'art. 28-sexies si applica specificamente alle sanzioni e agli interessi, non all'imposta principale. L'imposta deve essere versata con gli strumenti ordinari. La compensazione copre solo gli accessori (30% sanzione + interessi) derivanti dall'omesso versamento.

La compensazione ex art. 28-sexies vale anche per crediti verso Comuni e Regioni?

No. L'art. 28-sexies si applica solo ai crediti verso le amministrazioni statali (Ministeri, ecc.), non verso Regioni, Comuni o enti pubblici locali. Per i crediti verso PA in generale, si usano gli artt. 28-quater (ruolo) o 28-quinquies (istituti deflativi).

A partire da quali anni d'imposta si applica l'art. 28-sexies?

Si applica alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, cioè a partire dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2023. Le comunicazioni di irregolarità per anni precedenti non possono beneficiare di questo strumento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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