Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 DPR 602/1973 — Luogo e tempo del pagamento (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]
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Stesso numero, altri codici
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi
L'art. 27 del DPR 602/1973, abrogato dal D.Lgs. 46/1999, disciplinava il luogo e il tempo del pagamento delle somme iscritte a ruolo: il contribuente doveva pagare presso l'esattoria competente nel luogo del proprio domicilio fiscale, entro i termini previsti dalla cartella. Con la riforma del 1999, queste prescrizioni di carattere procedurale sono state superate dall'introduzione di modalità di pagamento più flessibili (disciplinate dall'art. 28): il contribuente può oggi pagare le cartelle presso gli sportelli dell'AdER, in banca, all'ufficio postale, o tramite canali telematici, senza vincoli di localizzazione territoriale.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Nel sistema delle esattorie territoriali del 1973, la localizzazione del pagamento era necessaria per garantire che le somme affluissero all'esattore competente per territorio, che aveva la responsabilità di incassare e riversare all'Erario le somme riscosse nel suo circondario. La norma sul luogo del pagamento era quindi funzionale all'organizzazione decentrata della riscossione, non a una tutela del contribuente.
Analisi e struttura
L'art. 27 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. L'abrogazione è coerente con l'eliminazione del sistema delle esattorie territoriali e con l'introduzione di modalità di pagamento unificate su tutto il territorio nazionale. Il suo contenuto — luogo e tempo del pagamento delle somme iscritte a ruolo — è stato assorbito dall'art. 28 (modalità di pagamento) nella versione riformata, che consente il pagamento in qualsiasi sportello bancario, postale o tramite canali digitali.
Quando si applica
La norma non è più applicabile. Per le cartelle emesse dopo il 1999, il pagamento può avvenire tramite qualsiasi canale previsto dall'art. 28 DPR 602/1973. Per le cartelle anteriori al 1999, il luogo e il tempo del pagamento erano regolati dall'art. 27 vigente all'epoca, ma si tratta di situazioni ormai storicamente risolte.
Confronto e norme correlate
L'abrogazione dell'art. 27 è parte del processo di riforma del D.Lgs. 46/1999 che ha eliminato le norme legate al sistema delle esattorie territoriali. L'art. 28 (rimasto in vigore e riformato) disciplina oggi le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, prevedendo la pluralità di canali di pagamento disponibili per il contribuente. Il D.Lgs. 193/2016 (istituzione AdER) ha ulteriormente modernizzato i canali di pagamento.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 27 non crea problemi applicativi attuali. Sul piano storico, la norma è interessante perché documenta come il sistema di riscossione coattiva fosse costruito attorno a una rete di soggetti privati con competenze territoriali definite, sistema radicalmente diverso da quello centralizzato attuale. L'eventuale contestazione del luogo di pagamento — oggi impensabile data la libertà di pagare ovunque — era invece un tema rilevante nel sistema pre-1999.
Casi pratici
Caso 1: Vincolo territoriale nel pagamento delle cartelle ante-1999
Caso 2: Libertà di pagamento post-riforma
Caso 3: Termine di pagamento: 60 giorni dalla notifica
Domande frequenti