In sintesi
L'art. 25-bis del DPR 602/1973 regola gli effetti della rateazione della cartella di pagamento nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria. Quando il debitore principale ottiene la rateazione, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati sussidiari, a decorrere dal primo pagamento e per tutta la durata del piano. L'Agente della riscossione ha l'obbligo di informare immediatamente i coobbligati sussidiari dell'avvenuta rateazione, del numero di rate e della durata del piano. Questa norma tutela l'Erario garantendo che la rateazione non pregiudichi la possibilità di agire sui coobbligati in caso di inadempimento finale del debitore principale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25-bis DPR 602/1973 — Rateazione cartella e responsabilità sussidiaria
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. In caso di responsabilita’ sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito e’ sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L’agente della riscossione da’ immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
La responsabilità sussidiaria in campo tributario implica che determinati soggetti rispondono del debito altrui solo se il debitore principale non paga. Quando il debitore principale ottiene la rateazione, si crea una situazione di incertezza per i coobbligati sussidiari: la prescrizione del loro debito potrebbe decorrere mentre il debitore principale sta pagando le rate. L'art. 25-bis risolve questa incertezza sospendendo la prescrizione anche nei confronti dei coobbligati sussidiari durante il periodo del piano, evitando che l'Erario perda il diritto di agire su di loro se il debitore principale non porta a termine la rateazione.
Analisi e struttura
La norma prevede due effetti connessi alla rateazione del debitore principale: (1) sospensione della prescrizione nei confronti dei coobbligati sussidiari, dalla prima rata alla fine del piano; (2) obbligo dell'Agente della riscossione di informare tempestivamente i coobbligati sussidiari dell'avvenuta rateazione (numero di rate, durata). L'informazione ai coobbligati non è solo un adempimento burocratico: consente loro di monitorare il comportamento del debitore principale e di prepararsi all'eventualità di dover intervenire in caso di decadenza dalla rateazione.
Quando si applica
L'art. 25-bis si applica quando esistono coobbligati in via sussidiaria per il debito tributario iscritto a ruolo. Tipiche situazioni di responsabilità sussidiaria in campo tributario: il sostituto d'imposta risponde in via sussidiaria del debito IRPEF del sostituito (art. 35 DPR 602/1973), i nuovi possessori di immobili per l'ILOR dei precedenti possessori (art. 32). La norma opera automaticamente al momento della concessione della rateazione al debitore principale, senza bisogno di ulteriori atti.
Confronto e norme correlate
L'art. 25-bis va letto insieme all'art. 19 (rateazione) e agli artt. 32-35 (responsabilità solidale in campo tributario). La responsabilità sussidiaria si distingue dalla solidarietà pura (artt. 32-34): nel caso sussidiario, il creditore può agire sul coobbligato solo dopo aver esperito infruttuosamente le azioni contro il debitore principale. Lo Statuto del Contribuente (art. 6 L. 212/2000) garantisce il diritto del coobbligato a essere informato delle vicende del debito principale che possono influire sulla propria posizione.
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda l'identificazione dei «coobbligati in via sussidiaria» nel sistema tributario italiano: la legge non fornisce un elenco esaustivo, e la qualificazione come responsabile sussidiario piuttosto che solidale richiede un'analisi caso per caso. Un secondo profilo riguarda le conseguenze della mancata informazione ai coobbligati: se l'Agente della riscossione omette di informarli della rateazione, potrebbe sorgere una responsabilità per i danni derivanti dall'omissione (es. il coobbligato che, non sapendo della rateazione, omette di attivarsi per tutelare la propria posizione).
Casi pratici
Caso 1: Sospensione della prescrizione sul coobbligato durante la rateazione
Caso 2: Informazione ai coobbligati e monitoraggio del piano
Caso 3: Decadenza dalla rateazione del debitore principale
Domande frequenti
Cos'è la responsabilità sussidiaria nella riscossione tributaria?
È la responsabilità di un soggetto che risponde del debito tributario altrui solo se il debitore principale non paga. L'art. 25-bis DPR 602/1973 tutela l'Erario: quando il debitore principale ottiene la rateazione, la prescrizione è sospesa anche nei confronti del coobbligato sussidiario.
Se il debitore principale ottiene la rateazione, il coobbligato sussidiario viene avvisato?
Sì. L'art. 25-bis impone all'Agente della riscossione di informare immediatamente i coobbligati in via sussidiaria dell'avvenuta rateazione del debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano.
Durante la rateazione del debitore principale, l'Erario può agire sui coobbligati?
No, non immediatamente. La responsabilità sussidiaria implica che l'azione verso il coobbligato è possibile solo dopo aver esperito infruttuosamente le azioni contro il debitore principale. La rateazione in corso esclude l'azione diretta sul coobbligato finché il piano è rispettato.
Cosa succede al coobbligato se il debitore principale decade dalla rateazione?
La sospensione della prescrizione cessa e l'Erario può agire contro il coobbligato. Il coobbligato non può opporre la prescrizione per il periodo coperto dalla sospensione ex art. 25-bis. L'AdER notificherà al coobbligato la cartella di pagamento per le somme rimaste insolute.
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