In sintesi
L'art. 24 del DPR 602/1973 disciplina la consegna del ruolo da parte dell'ufficio tributario al concessionario dell'ambito territoriale di competenza. Le modalità di consegna sono determinate con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro. La norma prevede anche la possibilità di affidare al consorzio nazionale obbligatorio dei concessionari compiti relativi alla consegna dei ruoli, nonché la previsione di ipotesi in cui l'affidamento avviene esclusivamente con modalità telematiche. La consegna del ruolo è il passaggio formale che trasferisce il ruolo dall'Amministrazione finanziaria al concessionario (oggi AdER), abilitando quest'ultimo a procedere alla notifica delle cartelle e all'avvio delle procedure di riscossione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 DPR 602/1973 — Consegna del ruolo al concessionario
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita’ telematiche.
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
- Art. 24 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
- Art. 24 D.Lgs. 42/2004 — Interventi su beni pubblici
- Art. 24 CAD — Firma digitale
- Art. 24 L. 91/1992
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
La consegna del ruolo al concessionario è l'atto che materializza il trasferimento del fascio di crediti tributari dall'ufficio finanziario al soggetto deputato alla riscossione. Da questo momento, il concessionario ha il titolo e il mandato per procedere alla notifica delle cartelle e, in caso di mancato pagamento, all'avvio delle misure cautelari ed esecutive. La formalizzazione di questo passaggio è necessaria per garantire certezza sulla legittimazione del concessionario ad agire e sulla decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle.
Analisi e struttura
Il comma 1 prevede la consegna del ruolo al concessionario dell'ambito territoriale, secondo modalità definite con decreto ministeriale. Il comma 2 prevede che con lo stesso o separato decreto siano individuati: (a) i compiti del consorzio nazionale obbligatorio dei concessionari relativamente alla consegna dei ruoli; (b) le ipotesi in cui l'affidamento avviene esclusivamente con modalità telematiche. La telematizzazione della consegna è oggi la norma: i flussi informatici tra Agenzia delle entrate e AdER avvengono in tempo reale per via elettronica, senza trasmissione fisica di documenti cartacei.
Quando si applica
L'art. 24 si applica ogni volta che l'ufficio tributario forma un ruolo e lo rende esecutivo (ai sensi dell'art. 12, comma 4): la consegna al concessionario è il passaggio successivo necessario. Nel sistema attuale telematizzato, la consegna avviene automaticamente tramite i sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate e dell'AdER. Il contribuente non partecipa a questa fase e tipicamente non è informato della data di consegna, che però ha rilevanza per il calcolo degli interessi ex art. 20 (i quali cessano alla data di consegna del ruolo).
Confronto e norme correlate
L'art. 24 si inserisce nella catena procedurale: formazione del ruolo (artt. 11-12) → esecutorietà (art. 12, comma 4) → consegna al concessionario (art. 24) → notifica della cartella (art. 25-26). Il D.Lgs. 112/1999 (concessionari della riscossione) e il D.Lgs. 193/2016 (AdER) regolano i rapporti tra Agenzia delle entrate e concessionario nella fase di consegna. La data di consegna del ruolo è rilevante anche ai fini del calcolo degli interessi ex art. 20 (che cessano a quella data).
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda la verifica della data di consegna del ruolo, necessaria per il calcolo degli interessi ex art. 20. Tale data non è sempre chiaramente indicata nella cartella: il contribuente potrebbe avere difficoltà a verificare che gli interessi siano stati calcolati correttamente fino alla data di consegna e non oltre. Nel sistema telematizzato, la data di consegna può coincidere virtualmente con la data di esecutività del ruolo, rendendo la distinzione tra le due fasi quasi priva di rilievo pratico.
Casi pratici
Caso 1: Consegna telematica del ruolo e notifica della cartella
Caso 2: Verifica del calcolo degli interessi ex art. 20 nella cartella
Caso 3: Affidamento esclusivo con modalità telematiche
Domande frequenti
Cos'è la consegna del ruolo al concessionario?
È il passaggio formale con cui l'ufficio tributario trasferisce all'Agente della riscossione (AdER) il titolo per procedere alla notifica delle cartelle di pagamento. Oggi avviene telematicamente in modo automatico. Senza questa consegna, l'AdER non è legittimata ad agire.
La data di consegna del ruolo è indicata nella cartella?
Non sempre in modo esplicito. La cartella indica la data di esecutività del ruolo (art. 25, comma 2-bis), che spesso coincide o è prossima alla data di consegna. La data di consegna è rilevante per il calcolo degli interessi ex art. 20 (che cessano a quella data).
Posso contestare la consegna del ruolo al concessionario sbagliato?
Nel sistema attuale con AdER come concessionario unico nazionale, il problema della competenza territoriale dell'esattoria non si pone più come in passato. Puoi contestare vizi formali della consegna solo se dimostri che il ruolo è stato consegnato a un soggetto privo di legittimazione, circostanza oggi praticamente impossibile con AdER.
Quando l'AdER può notificare la cartella dopo aver ricevuto il ruolo?
Non appena ricevuto il ruolo (anche in forma telematica), l'AdER può procedere alla notifica. Non esiste un termine minimo tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella. Esiste solo il termine massimo per la notifica della cartella (art. 25, comma 1), oltre il quale il credito decade.
Vedi anche