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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 5 del D.Lgs. 81/2015 disciplina la forma e il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, ma solo ai fini della prova: la mancanza della forma scritta non determina la nullità del contratto ma produce una conseguenza specifica — in assenza di documento scritto o di indicazione dell'orario, il contratto si considera a tempo pieno con tutti i relativi obblighi retributivi. Il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. In caso di lavoro su turni, l'indicazione della programmazione dei turni è sufficiente a soddisfare il requisito della collocazione. Una copia del contratto va inviata al Centro per l'impiego competente entro trenta giorni dalla stipulazione, come adempimento formale a fini di monitoraggio del mercato del lavoro.

Testo dell'articoloVigente

Art. 5 D.Lgs. 81/2015 — Forma e contenuto del contratto part-time

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. In esso è indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

2. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione in forma programmata dei turni di lavoro soddisfa il requisito della collocazione temporale dell’orario di cui al comma 1.

3. Copia del contratto è inviata entro trenta giorni al competente Centro per l’impiego.

4. In caso di mancanza della forma scritta del contratto, ovvero in caso di omessa indicazione dell’orario, questo è considerato a tempo pieno.

Commento

Ratio della norma

L'obbligo di forma scritta per il contratto part-time risponde a un'esigenza di certezza: sia il datore sia il lavoratore devono avere chiaro il contenuto del rapporto fin dall'inizio. In assenza di prova scritta sull'orario concordato, il rischio di contestazioni è elevato. La sanzione della conversione a tempo pieno in caso di mancanza della forma scritta o di omessa indicazione dell'orario è una misura di tutela del lavoratore, che altrimenti potrebbe trovarsi in una posizione di debolezza nella controversia sulla durata dell'orario.

Analisi e struttura

Il comma 1 stabilisce la forma scritta ad probationem (non ad substantiam): serve per dimostrare il contenuto del contratto in caso di controversia, ma la sua assenza non comporta nullità del contratto. Il contenuto minimo obbligatorio comprende la durata della prestazione e la collocazione temporale, con riferimento ai quattro livelli: giorno, settimana, mese, anno. Il comma 2 prevede una semplificazione per i turni: la programmazione turni soddisfa il requisito della collocazione. Il comma 3 impone l'invio di copia al Centro per l'impiego entro trenta giorni. Il comma 4 è la norma sanzionatoria: mancanza di forma scritta o omessa indicazione dell'orario fa scattare la presunzione di orario a tempo pieno.

Quando si applica

L'obbligo di forma scritta si applica a tutti i contratti part-time, indipendentemente dalla tipologia (orizzontale, verticale, misto) e dalla durata (determinata o indeterminata). La conversione a tempo pieno scatta sia quando manca del tutto il documento scritto sia quando il documento esiste ma non indica l'orario. In quest'ultimo caso, il lavoratore può chiedere giudizialmente l'accertamento dell'orario a tempo pieno, con la conseguente retribuzione integrativa per il passato.

Confronto e norme correlate

La norma si coordina con l'art. 4 (definizione del part-time) e con l'art. 8 (trasformazione del rapporto). Il meccanismo della forma scritta ad probationem con sanzione della conversione è simile a quello previsto per il contratto a termine (art. 19, comma 4). A differenza del contratto a termine, però, nel part-time la forma scritta è richiesta solo per la prova e non come requisito di validità: si tratta di una scelta legislativa che rispecchia la minore «pericolosità» del part-time rispetto al termine, che incide sulla stabilità del rapporto.

Problemi applicativi

Il principale problema riguarda la «collocazione temporale»: deve essere sufficientemente precisa da permettere al lavoratore di organizzare la propria vita privata, oppure è sufficiente un'indicazione generica? La giurisprudenza tende a richiedere una determinazione ragionevolmente precisa, almeno per il part-time orizzontale. Per il part-time verticale o misto, l'indicazione dei periodi può essere meno puntuale se il contratto individuale o il CCNL forniscono criteri sufficienti. Un secondo problema riguarda l'obbligo di invio al Centro per l'impiego: si tratta di un adempimento formale la cui violazione non produce conseguenze sul contratto (non c'è una sanzione esplicita collegata), ma che può rilevare ai fini ispettivi.

Casi pratici

Caso 1: Contratto senza indicazione dell'orario: conversione a tempo pieno

Caso 2: Contratto verbale e onere della prova

Caso 3: Turni e collocazione temporale

Domande frequenti

Il contratto part-time deve essere scritto?

Sì, ma solo ai fini della prova (forma ad probationem): la mancanza della forma scritta non rende nullo il contratto, ma produce una conseguenza importante — se manca il documento scritto o non è indicato l'orario, si presume che il contratto sia a tempo pieno. Per questo nella pratica è essenziale avere sempre un contratto scritto che indichi chiaramente orario e collocazione temporale.

Cosa succede se il contratto part-time non specifica l'orario di lavoro?

L'art. 5, comma 4, stabilisce che in caso di omessa indicazione dell'orario, questo si considera a tempo pieno. Il lavoratore può quindi agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del rapporto a tempo pieno e il pagamento delle differenze retributive per il periodo in cui ha lavorato con orario ridotto ma senza indicazione scritta.

Il datore di lavoro deve comunicare il contratto part-time al Centro per l'impiego?

Sì, il comma 3 impone l'invio di una copia del contratto al Centro per l'impiego territorialmente competente entro trenta giorni dalla stipulazione. Si tratta di un adempimento formale; la sua omissione non incide sulla validità del contratto ma può dar luogo a rilievi ispettivi.

Il part-time può essere anche a tempo determinato?

Sì. Il contratto part-time e il contratto a termine sono due istituti distinti che possono combinarsi: si può essere assunti con orario ridotto (part-time) e con scadenza prestabilita (a termine). In questo caso si applicano contemporaneamente le regole dell'art. 5 per la forma del part-time e quelle degli artt. 19 ss. per il contratto a termine.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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