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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 75 L. 392/1978 — Istituzione del fondo sociale

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Presso il Ministero del tesoro e’ istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. Tale fondo e’ costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalita’ di cui agli articoli seguenti.

Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

L'art. 75 della L. 392/1978, oggi abrogato, istituiva presso il Ministero del Tesoro un fondo sociale destinato all'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti, gestito mediante un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potevano attingere secondo le modalità definite negli articoli successivi. Il fondo era alimentato da risorse statali ripartite annualmente tra le regioni su proposta del Ministro del bilancio, previo parere della commissione interregionale e delibera definitiva del CIPE. La norma rappresentava la componente solidaristica della legge sull'equo canone: a fronte di un sistema che imponeva vincoli ai canoni del mercato libero, il legislatore prevedeva un sostegno pubblico diretto per i conduttori in difficoltà economica, incapaci di sostenere anche i canoni calmierati. Il fondo sociale è stato successivamente abrogato e sostituito nel tempo da strumenti diversi, tra cui il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla L. 431/1998 e attualmente gestito attraverso i comuni con contributo statale e regionale.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 75 incarnava la dimensione redistributiva della L. 392/1978: la legge non si limitava a calmierare i canoni di mercato, ma interveniva direttamente per sostenere le fasce più deboli della popolazione locataria che, nonostante l'equo canone, potevano trovarsi nell'impossibilità di far fronte agli aumenti previsti nelle norme transitorie. Il fondo sociale era concepito come strumento di accompagnamento nella fase di transizione al nuovo regime, garantendo che gli obblighi di pagamento non si trasformassero in cause di sfratto per i conduttori più vulnerabili.

Analisi e struttura

Il fondo era collocato presso il Ministero del Tesoro sotto forma di conto corrente infruttifero. Le risorse venivano ripartite annualmente tra le regioni attraverso un procedimento a tre livelli: proposta del Ministro del bilancio, parere della commissione interregionale (L. 281/1970), delibera definitiva del CIPE. Le regioni ricevevano le somme e le distribuivano ai comuni per l'erogazione dei contributi integrativi ai singoli conduttori, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 76 e 77.

Quando si applicava

Il fondo era destinato esclusivamente ai conduttori di immobili urbani ad uso abitativo che soddisfacessero i requisiti reddituali e di necessità abitativa definiti dall'art. 76 e che avessero ricevuto richieste di aumento del canone per effetto dell'entrata in vigore della legge. Non riguardava i conduttori commerciali né quelli con redditi superiori alle soglie minime INPS.

Confronto e norme correlate

Il fondo sociale della L. 392/1978 è il precedente storico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998, che oggi costituisce il principale strumento di sostegno pubblico all'affitto. A livello locale, molti comuni gestiscono fondi analoghi alimentati da risorse regionali e comunali, spesso denominati «contributi affitto» o «fondo locazioni». La norma è stata abrogata formalmente, ma la sua logica di fondo sopravvive nell'attuale sistema di welfare abitativo.

Problemi applicativi

La norma ha trovato applicazione limitata nella pratica, principalmente per l'insufficienza delle risorse stanziate rispetto alla platea teorica dei beneficiari. Il meccanismo di distribuzione — Stato, regioni, comuni — ha generato ritardi e disomogeneità territoriali significative. Con l'abrogazione del fondo, i conduttori in difficoltà economica hanno dovuto fare affidamento su strumenti successivi, in particolare il contributo affitto della L. 431/1998 e i fondi di solidarietà comunali.

Casi pratici

Caso 1: Conduttore a basso reddito che chiede l'integrazione del canone al comune

Caso 2: Regione che distribuisce le risorse del fondo ai comuni

Caso 3: Mancata erogazione del contributo per esaurimento fondi

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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