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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 69 della L. 392/1978 disciplina il diritto di prelazione e l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale per i contratti storici di locazione commerciale soggetti alla disciplina transitoria degli artt. 67 e 71. Al momento della scadenza del contratto in proroga, il locatore è tenuto a comunicare al conduttore, entro il 28 febbraio 1987, le condizioni alle quali intende proseguire la locazione ovvero le condizioni eventualmente offerte da terzi. Il conduttore dispone di trenta giorni per esercitare la prelazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. Se non esercita la prelazione o non accetta le condizioni, ha diritto a una compensazione di 24 mensilità del canone richiesto, elevate a 30 per le locazioni alberghiere. Se il locatore non intende proseguire affatto, il conduttore può offrire un nuovo canone garantito da polizza o fideiussione bancaria, e in caso di rifiuto del locatore spetta l'indennità di avviamento in misura di 24 mensilità del canone offerto. La norma costituisce la declinazione transitoria degli artt. 34 e 40, che regolano la prelazione e l'avviamento per i contratti a regime, e rappresenta tuttora un riferimento pratico per le locazioni commerciali storiche ancora attive o già definite in quel periodo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 L. 392/1978 — Prelazione e indennita’ avviamento commerciale

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell’immobile.

L’obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all’articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilita’, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore puo’, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all’atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilita’ del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore e’ dovuta l’indennita’ per l’avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita’, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

In mancanza dell’offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonche’ nei casi di rilascio dell’immobile per i motivi di cui all’articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e’ dovuta l’indennita’ per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilita’, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell’immobile per i motivi di cui all’articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennita’ e’ calcolata con riferimento al canone corrisposto. L’indennita’ dovuta e’ complessivamente di 24 mensilita’, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 34.

L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile e’ condizionata all’avvenuta corresponsione dell’indennita’ di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

Commento

Ratio della norma

L'art. 69 è la norma più complessa e applicativamente rilevante del Titolo III della L. 392/1978, dedicato ai contratti in corso. La sua ratio è duplice: da un lato garantisce al conduttore commerciale storico il diritto di prelazione sulla prosecuzione della locazione, tutelando la continuità dell'attività economica e l'avviamento maturato nel corso di rapporti spesso decennali; dall'altro assicura un'adeguata indennità economica quando la prosecuzione non sia possibile o non sia accettata, riconoscendo il valore patrimoniale dell'avviamento commerciale come bene che trascende il mero contratto di locazione. La norma rispecchia la filosofia sociale della L. 392, che considera l'imprenditore commerciale locatario meritevole di protezione specifica contro la perdita del luogo di esercizio dell'attività.

Analisi e struttura

La norma articola un procedimento in più fasi. Il locatore deve comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 28 febbraio 1987, se intende proseguire la locazione e a quali condizioni, ovvero quali condizioni ha ricevuto da terzi. Il conduttore ha trenta giorni per rispondere. Se intende proseguire alle stesse condizioni, esercita la prelazione. Se non accetta le condizioni o non esercita la prelazione, matura il diritto a 24 mensilità del canone richiesto (30 per le locazioni alberghiere). Se il locatore non intende proseguire affatto, il conduttore può offrire un nuovo canone corredato da garanzia fideiussoria o polizza assicurativa per 12 mensilità: se il locatore rifiuta, spettano 24 mensilità di indennità di avviamento (30 per le locazioni alberghiere) calcolate sul canone offerto. In mancanza di offerta da parte del conduttore o in caso di rilascio per i motivi dell'art. 29, l'indennità è di 21 mensilità del canone corrente di mercato (25 per gli alberghi), elevabile a 24 (32 per gli alberghi) nei casi dell'art. 34, secondo comma. L'esecuzione del rilascio è subordinata all'effettivo pagamento dell'indennità.

Quando si applica

L'art. 69 si applica ai contratti di locazione commerciale di cui agli artt. 67 e 71, ovvero ai contratti in corso soggetti o non soggetti a proroga al momento dell'entrata in vigore della L. 392/1978. L'obbligo di comunicazione non ricorre quando il conduttore abbia già manifestato la volontà di non rinnovare il contratto, nei casi di risoluzione per inadempimento del conduttore, di recesso del conduttore stesso, o quando sia in corso una procedura concorsuale a carico del conduttore. Le disposizioni dell'art. 69 sono sostitutive, per i contratti transitorie, degli artt. 34 e 40 del regime ordinario.

Confronto e norme correlate

L'art. 69 si pone in rapporto di specialità con gli artt. 34 e 40, che disciplinano rispettivamente la prelazione e l'indennità di avviamento per i contratti commerciali a regime. Le misure dell'indennità coincidono in parte (24 e 30 mensilità), ma i presupposti procedurali e le scadenze sono diversi, essendo l'art. 69 calibrato sulla specificità dei contratti storici. L'art. 73 richiama espressamente l'applicabilità dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 69 anche ai contratti degli artt. 67 e 71 nei casi di recesso del locatore per i motivi dell'art. 29. Il diritto all'indennità di avviamento è tutelato anche processualmente: l'art. 69, ultimo comma, subordina l'esecuzione forzata del rilascio al previo pagamento dell'indennità, conformemente all'impostazione degli artt. 34 e 35.

Problemi applicativi

La prima questione pratica riguarda il termine del 28 febbraio 1987 per la comunicazione del locatore: si tratta di un termine perentorio la cui inosservanza ha generato un ampio contenzioso. La giurisprudenza ha chiarito che la mancata comunicazione non priva il conduttore dell'indennità, ma incide sul decorso dei termini per l'esercizio della prelazione. Un secondo profilo critico attiene alla determinazione del «canone corrente di mercato» ai fini del calcolo dell'indennità nei casi di mancanza di offerta del conduttore: la giurisprudenza ha ritenuto che debba farsi riferimento al valore di mercato oggettivo, non al canone richiesto dal locatore, con conseguente necessità di istruttoria peritale nelle controversie. La norma pone infine la questione della condizione sospensiva dell'esecuzione del rilascio: il locatore che ottiene il provvedimento di rilascio ma non corrisponde l'indennità non può procedere all'esecuzione forzata, e la corresponsione tardiva non sana l'illegittimità del rilascio già avvenuto. Per le locazioni alberghiere la maggiorazione a 30 o 25 mensilità ha generato discussioni sulla qualificazione dell'uso alberghiero in senso stretto rispetto agli usi paraturistici.

Casi pratici

Caso 1: Esercizio della prelazione su locale commerciale storico in scadenza

Caso 2: Mancata prelazione e diritto a 24 mensilità di compensazione

Caso 3: Offerta di nuovo canone con fideiussione bancaria e rifiuto del locatore

Domande frequenti

Cos'è la prelazione sull'avviamento commerciale prevista dall'art. 69 L. 392/1978?

È il diritto del conduttore commerciale storico — titolare di contratto soggetto alla disciplina transitoria degli artt. 67 o 71 — di essere preferito a qualunque terzo nella prosecuzione della locazione, a parità di condizioni. Il locatore deve comunicare le proprie intenzioni entro il 28 febbraio 1987; il conduttore dispone di trenta giorni per rispondere.

Quante mensilità di indennità spettano se non esercito la prelazione?

Se il conduttore non esercita la prelazione o non accetta le condizioni del locatore, ha diritto a 24 mensilità del canone richiesto dal locatore o offerto dal terzo (30 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera). L'indennità deve essere corrisposta prima che il locatore possa procedere al rilascio.

Posso offrire un nuovo canone garantito da fideiussione se il locatore non vuole proseguire?

Sì. Se il locatore non intende proseguire, il conduttore può offrire un nuovo canone con garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa per 12 mensilità. Se il locatore rifiuta, deve corrispondere 24 mensilità di indennità di avviamento calcolate sul canone offerto dal conduttore.

Il locatore può procedere al rilascio senza pagare l'indennità?

No. L'art. 69, ultimo comma, subordina espressamente l'esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuto pagamento dell'indennità di avviamento. Senza il pagamento, l'esecuzione forzata non può avere luogo, e il conduttore può opporsi all'esecuzione stessa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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