Testo dell'articoloAbrogato
Art. 62 L. 392/1978 — Canone dei contratti abitativi a proroga
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell’articolo 58 dall’inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e’ adeguato in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.
Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all’anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell’articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto e’ superiore a quello definito ai sensi dell’articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell’articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell’articolo 12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.
Le parti possono liberamente concordare modalita’ diverse sempre che il canone definito non superi quello risultante dall’applicazione degli articoli 12 e 24.
Stesso numero, altri codici
- Art. 62 Cod. Amb. — competenze degli enti locali e di altri soggetti
- Art. 62 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione
- Art. 62 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio dell'attività di riassicurazione
- Art. 62 D.Lgs. 42/2004 — Procedimento per la prelazione
- Art. 62 CAD — (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR)
- Art. 62 Codice Civile: Condizioni e forme della dichiarazione di
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Commento
Ratio della norma (storica)
L'art. 62 aveva una funzione di graduale allineamento del mercato locatizio storico ai nuovi parametri dell'equo canone. I contratti in regime di proroga avevano spesso canoni estremamente bassi, fermi a decenni precedenti, e il passaggio immediato al canone equo avrebbe potuto triplicare o quadruplicare l'importo in un colpo solo. Per i conduttori più deboli — spesso anziani con redditi fissi — un simile shock economico sarebbe stato insopportabile. La progressività degli aumenti (20% annuo della differenza) permetteva un adeguamento graduale e sostenibile.
Analisi e struttura
La norma prevedeva un meccanismo bifasico. Nella prima fase (dall'entrata in vigore fino al sesto anno), il canone attuale poteva essere aumentato su richiesta del locatore, a partire dal primo giorno del quarto mese dall'entrata in vigore, nella misura del 20% annuo della differenza tra il canone equo e quello in corso. Ad esempio, se il canone equo era 100 e quello in corso era 40, il locatore poteva chiedere aumenti annuali di 12 (20% di 60). Nella seconda fase (dal sesto anno), si applicava direttamente il canone equo degli artt. 12 e 24. Il caso inverso — canone in corso superiore al canone equo — era gestito applicando immediatamente il canone equo (riduzione), prevenendo situazioni in cui il conduttore pagasse più del dovuto.
Quando si applicava
La norma si applicava esclusivamente ai contratti abitativi in regime di proroga ex art. 58, per il periodo transitorio dall'entrata in vigore della L. 392/1978 (luglio 1978) al 1984 circa. Oggi non ha più alcuna rilevanza pratica per i contratti in corso, avendo esaurito la propria funzione transitoria da decenni.
Confronto e norme correlate
L'art. 62 si raccordava con l'art. 12 (determinazione del canone equo) e l'art. 24 (aggiornamento annuale). L'art. 65 prevedeva un meccanismo analogo per i contratti in corso non soggetti a proroga, con tempi e percentuali leggermente diversi. L'art. 63 disciplinava l'aggiornamento del canone per i contratti in proroga nel periodo transitorio. L'intera normativa è stata progressivamente superata dalla L. 431/1998.
Problemi applicativi (storici)
Il principale problema pratico riguardava il calcolo della differenza su cui applicare il 20%: occorreva prima determinare il canone equo ex art. 12, operazione tutt'altro che semplice (superficie convenzionale, coefficienti correttivi, stato di conservazione). La contestazione del canone equo calcolato dal locatore era fonte di frequenti controversie. Un secondo profilo riguardava la necessità della richiesta formale del locatore: l'aumento non avveniva automaticamente ma su espressa domanda del locatore; se il locatore non la formulava, il canone restava invariato.
Casi pratici
Caso 1: Aumento progressivo del canone verso il canone equo nel periodo transitorio
Caso 2: Canone in corso superiore al canone equo: riduzione immediata
Caso 3: Contestazione del calcolo del canone equo nel periodo transitorio
Domande frequenti
Cos'era il meccanismo di transizione al canone equo per i contratti in proroga ex art. 62?
L'art. 62 (oggi abrogato) prevedeva che per i contratti abitativi in regime di proroga il canone equo si applicasse pienamente solo dal sesto anno dopo l'entrata in vigore della L. 392/1978 (circa dal 1984). Prima di allora, gli aumenti erano graduali: al massimo il 20% annuo della differenza tra il canone attuale e quello equo.
L'art. 62 è ancora rilevante?
No, ha esaurito la propria funzione transitoria. Si applicava al periodo 1978-1984 circa per i contratti in regime di proroga. Oggi questi contratti, se ancora in vita, sono disciplinati dalle norme vigenti della L. 392/1978 non abrogate e, per certi aspetti, dalla L. 431/1998.
Il locatore doveva richiedere esplicitamente l'aumento progressivo?
Sì. L'aumento del canone nel periodo transitorio non avveniva automaticamente ma richiedeva una formale domanda del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese dall'entrata in vigore della legge. In mancanza di richiesta, il canone restava invariato senza che il locatore potesse recuperare retroattivamente gli aumenti non richiesti.
Come si calcolava il canone equo per i contratti in proroga?
Con gli stessi parametri degli artt. 12-21 applicabili alle nuove locazioni: superficie convenzionale, costo base, coefficienti correttivi per tipologia, classe demografica del comune, ubicazione, piano, vetustà e stato di conservazione. Era un calcolo complesso che frequentemente generava contestazioni giudiziali.