In sintesi
L'art. 57 della L. 392/1978 prevede agevolazioni economiche per le controversie locatizie di piccolo valore. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi a controversie in materia di locazione il cui valore non superi la soglia di legge, nonché i provvedimenti di conciliazione ex art. 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Nelle stesse ipotesi, gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti della metà. La norma, abrogando ogni disposizione incompatibile, mira a rendere concretamente accessibile la tutela giurisdizionale per i conduttori con redditi modesti, eliminando i costi fiscali e riducendo quelli legali nelle controversie di minore entità economica. Le soglie monetarie citate nella norma originale sono espresse in lire e di fatto non aggiornate.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 L. 392/1978 — Esenzioni fiscali e onorari professionali
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le L. 600.000, nonche’ i provvedimenti di cui all’art. 44 sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta’. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 Cod. Amb. — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
- Art. 57 D.Lgs. 159/2011 — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
- Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione
- Art. 57 D.Lgs. 42/2004 — Articolo 57
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 57 costituisce la coda del sistema processuale costruito dalla L. 392/1978 per le controversie locatizie: dopo aver garantito un rito semplice e accessibile (art. 46 ss.), il legislatore ha eliminato i principali ostacoli economici all'accesso alla giustizia per le cause di piccolo valore. La riduzione degli onorari e l'esenzione fiscale completano il quadro, evitando che i costi del giudizio siano sproporzionati rispetto al valore della controversia — fenomeno particolarmente rilevante nelle locazioni di immobili a canone modesto dove la lite vale poche centinaia di euro.
Analisi e struttura
La norma opera su due piani. Il primo riguarda le imposte: atti, documenti e provvedimenti delle controversie sotto soglia e i verbali di conciliazione ex art. 44 sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Questo significa che il verbale di conciliazione — che costituisce titolo esecutivo e andrebbe normalmente registrato — è esente da tassa. Il secondo piano riguarda gli onorari professionali: nelle stesse cause di minore entità, gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà rispetto alle tariffe ordinarie. La clausola di abrogazione («È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge») ha carattere residuale e serve a eliminare eventuali normative preesistenti che avessero disciplinato diversamente la materia.
Quando si applica
L'esenzione e la riduzione si applicano alle controversie il cui valore non ecceda la soglia prevista dalla norma per il rito semplificato (tradizionalmente legata al limite di competenza del conciliatore). Per i verbali di conciliazione ex art. 44 l'esenzione si applica indipendentemente dal valore. Le agevolazioni riguardano le controversie in materia di locazione rientranti nella L. 392/1978; non si estendono automaticamente alle controversie disciplinate dalla L. 431/1998 o ad altri tipi di controversie locatizie.
Confronto e norme correlate
La norma si raccorda con l'art. 45 (che consente la presenza personale in giudizio per le cause di minor valore) completando il quadro dell'accessibilità processuale. Le agevolazioni fiscali sulle conciliazioni si coordinano con l'art. 44 (tentativo obbligatorio di conciliazione). In materia di spese legali, la norma si affianca alle previsioni del D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sul patrocinio a spese dello Stato, che possono coesistere.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico riguarda l'aggiornamento della soglia di valore: la norma cita importi in lire (L. 600.000) che non corrispondono ad alcuna valutazione attuale in euro. La conversione meccanica euro/lire darebbe risultati irrisori, mentre la giurisprudenza e la dottrina tendono ad adeguare le soglie ai valori attuali. Un secondo profilo riguarda l'ambito soggettivo della riduzione degli onorari: si applica a entrambe le parti o solo al conduttore? La lettera della norma non distingue, quindi la riduzione vale per entrambi i litiganti. Infine, con la progressiva perdita di campo applicativo della L. 392/1978 sulle locazioni abitative, l'art. 57 ha mantenuto rilevanza principalmente per le controversie commerciali.
Casi pratici
Caso 1: Verbale di conciliazione esente da imposta di registro
Caso 2: Onorari dimezzati in causa locatizia di piccolo valore
Caso 3: Esenzione dal bollo su atti processuali di causa minore
Domande frequenti
Le cause di locazione sono esenti da imposta di bollo?
Sì, ma solo per le controversie di valore non eccedente la soglia prevista dalla L. 392/1978 e per i verbali di conciliazione ex art. 44. L'esenzione riguarda tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento. Per le cause di valore superiore si applicano le regole ordinarie sull'imposta di bollo.
Gli avvocati nelle cause di locazione piccole prendono di meno?
Sì. L'art. 57 prevede che nelle controversie di valore contenuto gli onorari di avvocato e procuratore siano ridotti alla metà rispetto alle tariffe ordinarie. La riduzione si applica a entrambe le parti, non solo al conduttore. Il giudice ne tiene conto nella liquidazione delle spese al termine del giudizio.
Il verbale di conciliazione locatizia deve essere registrato?
No. L'art. 57 esenta espressamente i provvedimenti di conciliazione ex art. 44 dall'imposta di registro, a prescindere dal valore. Questa esenzione è particolarmente importante perché il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo e andrebbe normalmente soggetto a registrazione.
Le agevolazioni dell'art. 57 valgono anche per i nuovi contratti L.431/1998?
La norma fa riferimento espresso alle controversie della L. 392/1978. Le locazioni disciplinate dalla L. 431/1998 seguono in linea di principio le regole ordinarie. Tuttavia, per le controversie di piccolo valore esiste il rimedio del giudice di pace, con le proprie agevolazioni procedurali, e il patrocinio a spese dello Stato per chi ha i requisiti reddituali.
Vedi anche