← Torna a Equo Canone e Locazioni (L. 392/1978)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 30 della L. 392/1978 disciplina il procedimento giudiziale per il rilascio dell'immobile commerciale nel caso in cui il conduttore non abbia lasciato spontaneamente l'immobile dopo il diniego di rinnovo comunicato ex art. 29. Il locatore può convenire in giudizio il conduttore sia prima che sia trascorsa la data di disponibilità richiesta, sia dopo. Se il conduttore non si oppone, il giudice emette ordinanza di rilascio alla scadenza indicata, che costituisce immediatamente titolo esecutivo. In caso di opposizione, si esperisce il tentativo di conciliazione e poi si procede con le forme del rito del lavoro. Il giudice può disporre il rilascio anticipato con ordinanza provvisoria in qualunque stato del giudizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30 L. 392/1978 — Procedura per il rilascio

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell’articolo 29 e prima della data per la quale e’ richiesta la disponibilita’ ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore puo’ convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 46.

La controversia e’ di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi e’ di competenza del pretore. Competente per territorio e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ posto l’immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronuncia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall’articolo 29. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.

Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione. Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell’articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, puo’ disporre il rilascio dell’immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

Commento

Ratio della norma

L'art. 30 risolve il problema operativo che si pone quando il conduttore commerciale, pur avendo ricevuto regolare disdetta con motivi ex art. 29, non rilascia spontaneamente l'immobile alla data convenuta. In assenza di una procedura speciale, il locatore dovrebbe ricorrere al processo ordinario, con tempi incompatibili con la programmazione degli interventi sull'immobile. La norma crea un rito accelerato che consente al locatore di ottenere un titolo esecutivo in tempi ragionevoli, con la garanzia che il conduttore abbia sempre la possibilità di opporsi e far valere eventuali vizi della disdetta.

Analisi e struttura

Il procedimento può essere avviato dal locatore in due momenti: prima della data di rilascio indicata nella comunicazione ex art. 29, o dopo che questa sia trascorsa senza che il conduttore abbia lasciato l'immobile. La competenza è del conciliatore per i canoni annui inferiori a 600.000 lire (parametro storico), del pretore (oggi giudice di pace o tribunale) negli altri casi, con competenza per territorio inderogabile. All'udienza, se il conduttore non si oppone, il giudice pronuncia ordinanza di rilascio alla scadenza indicata: questa ordinanza è immediatamente titolo esecutivo e definisce il giudizio. In caso di opposizione, il giudice esperisce il tentativo di conciliazione; se non riesce, si procede con il rito del lavoro (artt. 414 ss. c.p.c.). Il giudice può, su istanza del locatore, disporre in qualunque momento il rilascio anticipato con ordinanza provvisoria costituente titolo esecutivo.

Quando si applica

La norma si applica quando il diniego di rinnovo ex art. 29 sia regolare (con motivo specifico, entro i termini), ma il conduttore non rilasci l'immobile volontariamente. Non si applica quando il locatore non abbia rispettato le formalità dell'art. 29 (in tal caso il diniego è inefficace e il contratto si è rinnovato). Non si applica nemmeno al rilascio per risoluzione del contratto per inadempimento (morosità), che segue il procedimento di convalida di sfratto. La competenza per territorio è inderogabile (giudice del luogo dell'immobile) e la clausola contrattuale che deroghi è nulla.

Confronto e norme correlate

Il procedimento ex art. 30 è diverso dallo sfratto per morosità (art. 657 c.p.c.) e dallo sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.): questi ultimi sono procedure sommarie di convalida che presuppongono la scadenza contrattuale o l'inadempimento, non il diniego per motivi tassativi. L'art. 46 rinvia al rito del lavoro per disciplinare il procedimento in caso di opposizione. Il giudice ha poteri istruttori d'ufficio ex art. 47, potendo disporre l'ispezione dell'immobile e qualsiasi mezzo di prova anche fuori dei limiti del codice civile.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è l'opposizione dilatoria del conduttore: la contestazione della validità dei motivi di diniego può prolungare il giudizio, durante il quale il conduttore continua a occupare l'immobile. Il giudice può fronteggiare questa situazione con l'ordinanza provvisoria di rilascio anticipato, ma deve valutare le ragioni delle parti. La norma prevede la nullità delle clausole di deroga alla competenza territoriale, che talvolta venivano inserite nei contratti commerciali per spostare il foro davanti a un giudice lontano. L'ordinanza di rilascio emessa senza opposizione è titolo esecutivo immediatamente: il locatore può procedere all'esecuzione forzata senza attendere il passaggio in giudicato.

Casi pratici

Caso 1: Conduttore che non rilascia dopo regolare disdetta

Caso 2: Opposizione e tentativo di conciliazione

Caso 3: Ordinanza provvisoria di rilascio anticipato

Domande frequenti

Come fa il locatore a recuperare l'immobile commerciale se il conduttore non se ne va dopo la disdetta?

Il locatore può ricorrere al giudice ex art. 30 L. 392/1978, convenendo il conduttore in giudizio. Se il conduttore non si oppone, il giudice emette ordinanza di rilascio per la data indicata nella disdetta, che è immediatamente titolo esecutivo. Se il conduttore si oppone, si procede con il rito del lavoro.

Il giudice può ordinare il rilascio anche prima della definizione del giudizio?

Sì: l'art. 30, ultimo comma, consente al giudice di disporre il rilascio anticipato con ordinanza provvisoria costituente titolo esecutivo, su istanza del locatore, in qualunque stato del giudizio, valutate le ragioni delle parti e le prove acquisite.

Quale giudice è competente per il procedimento di rilascio dell'immobile commerciale?

La competenza per territorio è inderogabile (giudice del luogo dell'immobile). Nel sistema originario, la competenza per valore era del conciliatore (canone annuo fino a 600.000 lire) o del pretore (oggi giudice di pace o tribunale). Le clausole contrattuali che derogano alla competenza territoriale sono nulle.

Il conduttore che non lascia l'immobile dopo la disdetta può opporsi in giudizio?

Sì: il conduttore può opporsi al giudizio di rilascio ex art. 30, contestando la validità della disdetta (es. mancanza del motivo, tardività) o la sussistenza concreta del motivo dichiarato. Il giudice esperisce il tentativo di conciliazione e, se non riesce, decide nel merito con il rito del lavoro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.