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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 315 cod. ass. – Procedure liquidative
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita: a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento; b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento; c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento; d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento
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