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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il SCR della controllata in regime CRSM e' calcolato secondo i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 217-quater.
  • Se il profilo della controllata diverge dal modello di gruppo, l'autorita locale può proporre add-on o formula standard.
  • La proposta va al college of supervisors per decisione congiunta entro un mese.
  • In assenza di accordo, ciascuna autorita conserva i poteri e può rinviare a EIOPA per mediazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 217-quater D.Lgs. 209/2005 — (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. 2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o, b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard.

3. L'autorità di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

4. 4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può proporre all'impresa: a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o, b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata.

5. L'autorità di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

6. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate.

7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, una delle autorità interessate può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , affinchè decida entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3.

8. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza))

In sintesi

  • Il SCR della controllata in regime CRSM e' calcolato secondo i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 217-quater.
  • Se il profilo della controllata diverge dal modello di gruppo, l'autorita locale può proporre add-on o formula standard.
  • La proposta va al college of supervisors per decisione congiunta entro un mese.
  • In assenza di accordo, ciascuna autorita conserva i poteri e può rinviare a EIOPA per mediazione.
Indice dei contenuti

L'oggetto della disciplina speciale

L'art. 217-quater cod. ass. e' il fulcro tecnico del regime CRSM: regola il calcolo del SCR individuale dell'impresa controllata beneficiaria. Il comma 1 fa salve le competenze ordinarie dell'art. 207-octies (modelli interni di gruppo) e fissa che il SCR si calcola secondo i commi 2, 4, 5 e 6 del medesimo articolo. La disciplina speciale opera dunque dentro la cornice generale del modello interno di gruppo: l'alleggerimento non comporta abbandono dei requisiti sostanziali, ma una diversa allocazione dei poteri tra autorita di vigilanza individuale e di gruppo.

Il discostamento del profilo di rischio

Il comma 2 disciplina l'ipotesi critica: il SCR della controllata e' calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'art. 207-octies, ma l'autorita di vigilanza individuale ritiene che il profilo di rischio della controllata si discosti significativamente dal modello interno e l'impresa non risolve adeguatamente le riserve. In questo caso, e fino a soluzione delle riserve, l'autorita locale può, nei casi dell'art. 47-sexies, proporre: lett. a) una maggiorazione SCR sulla base del modello stesso, o lett. b) in circostanze eccezionali, l'imposizione della formula standard al posto del modello interno di gruppo per la sola controllata.

La procedura collegiale entro un mese

I commi successivi, troncati nel testo originario, prevedono che la proposta dell'autorita locale sia comunicata all'impresa controllata, alla capogruppo e al college of supervisors. Le autorita si adoperano per raggiungere decisione congiunta entro un mese. La brevita del termine riflette l'urgenza prudenziale: il discostamento significativo del profilo di rischio richiede risposta tempestiva. In caso di mancato accordo, ciascuna autorita conserva i propri poteri e può rinviare la questione a EIOPA ex art. 19 regolamento UE 1094/2010 per mediazione vincolante, secondo lo schema gia visto per gli artt. 207-octies e 217-ter.

La logica del bilanciamento

La struttura della norma riflette un bilanciamento delicato. Da un lato, il regime CRSM presuppone l'uso integrato del modello interno di gruppo per garantire coerenza prudenziale del consolidato. Dall'altro, l'autorita di vigilanza individuale conserva un potere di intervento se il profilo di rischio della singola controllata diverge dal modello aggregato in modo significativo. Il legislatore unionale ha optato per una soluzione procedurale: il college decide insieme, ma se non c'e' accordo l'autorita locale può agire, eventualmente con il backstop EIOPA. E' meccanismo che evita sia la paralisi che la frammentazione, ponendo l'equilibrio nelle mani del college e di EIOPA come arbitro ultimo.

Profili applicativi e cooperazione tra autorita

Le linee guida EIOPA-BoS-14/253 sul calcolo della solvibilita di gruppo dettagliano le modalita con cui le autorita di vigilanza individuale e di gruppo cooperano per la verifica della corretta applicazione dei modelli interni nelle controllate CRSM. Il monitoraggio del discostamento e' continuativo: si basa su indicatori quantitativi (analisi di sensitivita, backtesting, profit and loss attribution) e qualitativi (composizione del portafoglio, strategia di gestione del rischio). La proposta di maggiorazione o di imposizione della formula standard e' misura di ultima istanza, attivata quando il dialogo con la capogruppo non produce soluzioni adeguate. La trasparenza degli esiti verso la controllata e' garanzia procedurale fondamentale.

Casi pratici

Caso 1: Maggiorazione proposta dall'autorita locale

Caso 2: Imposizione della formula standard in circostanze eccezionali

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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