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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS può impartire all'ultima societa controllante italiana disposizioni vincolanti per la sana gestione del gruppo.
  • Le disposizioni hanno forma di regolamento o provvedimento particolare e riguardano governo, capitale e rischi.
  • La controllante adotta le misure di attuazione e ne sorveglia l'osservanza nelle controllate.
  • Gli amministratori delle controllate devono collaborare attivamente con la capogruppo per la vigilanza assicurativa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 214-bis D.Lgs. 209/2005 — (Potere di indirizzo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

2. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.

3. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

))

Commento

Il potere di indirizzo come architrave della vigilanza di gruppo

L'art. 214-bis cod. ass. dà sostanza operativa alla vigilanza di gruppo introdotta dalla direttiva 2009/138/CE (Solvency II). IVASS dispone di un potere autoritativo che si esercita non sulle singole imprese controllate, ma sull'ultima societa controllante italiana individuata ai sensi dell'art. 210, comma 2. È scelta coerente con la logica del gruppo come unità prudenziale: senza un destinatario apicale capace di tradurre le istruzioni in catena, la vigilanza si frammenterebbe nelle singole entità giuridiche.

Ambito materiale delle istruzioni

Il comma 1 elenca quattro aree: sistema di governo societario, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio in tutte le sue configurazioni, partecipazioni detenibili, oltre all'informativa al pubblico. Sono le stesse aree disciplinate dal Titolo III, capo I, sezione II del codice e dal regolamento IVASS 38/2018, e ricalcano gli atti delegati UE 2015/35. Lo strumento può essere regolamento (disposizioni generali) o provvedimento particolare (singolo gruppo), il che consente di calibrare l'intensità della vigilanza al profilo di rischio specifico.

Doveri di attuazione della controllante

Il comma 2 impone alla controllante una doppia diligenza: adottare le proprie misure di recepimento e farne osservare l'applicazione nelle controllate, con informativa periodica a IVASS. È la traduzione concreta della responsabilità di gruppo prevista anche dall'art. 215-bis: la capogruppo non funge da semplice trasmettitore di istruzioni, ma diviene garante dell'effettività della vigilanza all'interno del perimetro consolidato.

Il dovere di collaborazione delle controllate

Il comma 3 chiude il triangolo imponendo agli amministratori delle controllate di prestare collaborazione alla controllante. La norma incide sull'autonomia gestoria del singolo CdA, ma non la cancella: la responsabilità ex artt. 2392 e 2403 c.c. resta integra, in coerenza con l'art. 215-bis, comma 2, che salvaguarda la responsabilita propria di ciascun consiglio. Il bilanciamento e' tra unità prudenziale di gruppo e separazione giuridica delle entita. L'inadempimento espone la controllante a misure ex art. 222-ter e gli amministratori a sanzioni amministrative ex art. 310-bis cod. ass.

Profili applicativi e di prassi IVASS

Sul piano applicativo, il regolamento IVASS 38/2018 disciplina le modalita con cui le disposizioni di indirizzo si traducono nelle procedure interne del gruppo, dal codice etico ai meccanismi di reporting interno. La prassi IVASS evidenzia un uso prudente del potere ex art. 214-bis: nei provvedimenti pubblicati nell'ultimo quinquennio prevalgono interventi mirati a gruppi specifici, spesso correlati a esiti del SREP di gruppo o a operazioni di M&A che modificano sensibilmente il perimetro del consolidato. La cooperazione con altre autorita di vigilanza UE avviene nei colleges of supervisors ex art. 207-bis e in coerenza con le linee guida EIOPA-BoS-14/253 sul funzionamento del controllo prudenziale di gruppo.

Casi pratici

Caso 1: Provvedimento particolare su un gruppo paneuropeo

Caso 2: Mancata collaborazione di una controllata

Domande frequenti

A chi sono indirizzate le disposizioni di IVASS ex art. 214-bis?

All'ultima societa controllante italiana individuata ai sensi dell'art. 210, comma 2. Le controllate sono destinatarie indirette attraverso la catena di attuazione interna al gruppo.

Quali materie può disciplinare IVASS con questo potere?

Sistema di governo societario, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenibili e informativa al pubblico, in coerenza con il Titolo III e gli atti delegati Solvency II.

Gli amministratori delle controllate possono opporsi alle istruzioni della capogruppo?

Devono prestare collaborazione, ma conservano la responsabilita propria ex art. 2392 c.c. e l'obbligo di rispettare le norme di settore applicabili alla singola impresa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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