Art. 89 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni particolari
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 , al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .
2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile , l' IVASS , con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.