- Definisce gli istituti e luoghi della cultura: musei, biblioteche, archivi.
- Include monumenti, complessi monumentali, aree e parchi archeologici.
- Distingue tra istituti pubblici e privati aperti al pubblico.
- Fornisce la base giuridica della disciplina sulla fruizione.
- Inquadra l'organizzazione dei servizi al pubblico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 101 D.Lgs. 42/2004 — Istituti e luoghi della cultura
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. 2. Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie , cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
Commento
Tassonomia degli istituti e luoghi della cultura
L'articolo 101 fornisce la definizione e l'elencazione tassonomica degli istituti e luoghi della cultura, fondamento concettuale della disciplina sulla fruizione e sulla valorizzazione contenuta negli articoli 102 e seguenti. Sono elencati: musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali. La pluralita riflette la varieta del patrimonio italiano, che si manifesta in forme molto diverse e richiede regimi differenziati di gestione e fruizione.
I musei
Il museo e definito come struttura permanente, senza scopo di lucro, al servizio della societa e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, ricerca, comunica ed espone il patrimonio materiale e immateriale dell'umanita e del suo ambiente, a fini di studio, educazione e diletto. La definizione, derivata dagli standard internazionali ICOM, si applica sia ai musei pubblici (statali, regionali, comunali) sia ai musei privati. La gestione e disciplinata anche dal D.M. 113/2018 sui livelli minimi di qualita dei musei.
Biblioteche e archivi
La biblioteca e una struttura che raccoglie e conserva una collezione organizzata di libri, documenti, materiali grafici, audiovisivi e ne consente la fruizione attraverso la consultazione e il prestito. L'archivio e una struttura che conserva e organizza documenti prodotti da soggetti pubblici o privati nell'esercizio della loro attivita, garantendo l'accesso alla memoria storica. Biblioteche e archivi statali, regionali, comunali e privati di interesse pubblico sono inclusi nella categoria.
Aree e parchi archeologici
L'area archeologica e un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta antica. Il parco archeologico e un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto. La distinzione tra area e parco archeologico riflette livelli diversi di organizzazione e attrezzatura per la fruizione: l'area e luogo di interesse archeologico; il parco e attrezzato per la visita pubblica.
Complessi monumentali
Il complesso monumentale e un insieme formato da una pluralita di fabbricati, edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. Esempi tipici: monasteri, certose, ville con annessi, complessi industriali storici. La fruizione pubblica si organizza con percorsi unitari di visita e gestione coordinata. La categoria e particolarmente rilevante per i complessi religiosi storici, spesso oggetto di accordi tra autorita ecclesiastiche e civili.
Distinzione tra titolarita e fruizione
L'articolo 101 distingue tra titolarita del bene (pubblica o privata) e regime di fruizione. Sono istituti e luoghi della cultura anche strutture private aperte al pubblico, purche soddisfino determinati requisiti di accessibilita e gestione. La distinzione e essenziale per applicare i diversi regimi degli articoli 102 (istituti pubblici), 104 (beni privati) e 105 (uso e godimento pubblico). Gli istituti privati aperti al pubblico possono accedere a forme di finanziamento e sostegno statale, in cambio di obblighi specifici di accessibilita e conservazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Riconoscimento di un museo privato
Caso 2: Caso 2 — Trasformazione di area in parco archeologico
Domande frequenti
Quali sono gli istituti e luoghi della cultura?
Musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali. La categoria include sia istituti pubblici sia privati aperti al pubblico.
Cosa distingue area archeologica e parco archeologico?
L'area archeologica e un sito con resti antichi; il parco archeologico e un ambito territoriale attrezzato per la fruizione pubblica, con servizi di visita, esposizione e didattica.
Anche i musei privati rientrano nella disciplina?
Si, quando aperti al pubblico. Possono accedere a finanziamenti e sostegno statale in cambio di obblighi di accessibilita e conservazione. Il D.M. 113/2018 fissa livelli minimi di qualita applicabili anche ai musei privati.
Vedi anche