- Il Comune individua le aree pubbliche di valore culturale in cui l'esercizio del commercio richiede particolari cautele.
- Possono essere vietati o limitati il commercio su area pubblica e l'installazione di banchi non temporanei.
- I locali storici tradizionali (esercizi storici di antica tradizione) sono soggetti a tutela specifica per arredi, insegne e attività.
- Le Regioni dettano norme per la valorizzazione e il sostegno economico dei locali storici tradizionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 52 D.Lgs. 42/2004 — Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. (25)
1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero , la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell' articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all' articolo 28, commi 12 , 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , prevista dall' articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. (25)
Commento
L'articolo 52 disciplina due profili distinti ma intrecciati: la regolazione del commercio in spazi pubblici di valore culturale e la tutela degli esercizi commerciali storici, ossia delle botteghe e locali con tradizione consolidata.
Commercio su area pubblica e centri storici
Il primo comma autorizza i Comuni a individuare aree pubbliche di valore culturale (piazze monumentali, percorsi storici, zone di pregio ambientale) in cui il commercio su area pubblica e' soggetto a vincoli particolari. Possono essere vietati i banchi giornalieri non temporanei, limitati gli orari di esercizio, prescritte tipologie merceologiche compatibili (escludendo ad esempio articoli di scarsa qualita' o souvenir prodotti industrialmente di taglio degradante).
Procedura comunale
L'individuazione avviene con deliberazione del consiglio comunale, sentita la Soprintendenza. Il provvedimento contiene la perimetrazione dell'area, le tipologie di attività ammesse e vietate, gli orari, le caratteristiche di banchi e attrezzature mobili (materiali tradizionali, dimensioni contenute, integrazione cromatica). Si applicano principi di proporzionalita': il vincolo deve essere giustificato dal valore culturale dell'area.
Locali storici tradizionali
Il secondo gruppo di commi tutela gli esercizi storici di antica tradizione, le botteghe e i caffe' storici che hanno accompagnato la vita cittadina per generazioni. Il riconoscimento avviene mediante elenchi regionali o comunali ed e' subordinato a criteri come l'anzianita' dell'attività (di norma almeno 40 o 70 anni), l'integrita' degli arredi, la continuita' della funzione commerciale tipica.
Tutela di arredi e insegne
La tutela del locale storico si estende agli arredi interni (banchi in marmo o legno, vetrine, scaffalature, specchi, illuminazione storica), alle insegne esterne, ai pavimenti, ai decori parietali e alle suppellettili connesse all'attività. Modifiche significative richiedono autorizzazione del Comune o della Soprintendenza, secondo il regime regionale. La sostituzione di mobilio storico con elementi moderni e' di regola vietata.
Sostegno economico e Art Bonus
Le Regioni dettano norme di valorizzazione che includono contributi per restauro di vetrine e arredi, sgravi sulla tassa di occupazione del suolo pubblico, riduzioni di imposte locali. Le iniziative di Art Bonus (D.L. 83/2014) possono cofinanziare interventi di restauro su locali storici riconosciuti come beni culturali.
Cambio di destinazione e successione
Il riconoscimento di locale storico vincola l'attività: la trasformazione in un'attività completamente diversa (ad esempio caffe' storico convertito in agenzia immobiliare) può comportare la revoca del riconoscimento e la perdita degli arredi tutelati. La successione nella titolarita' del locale e' ammessa purche' il nuovo gestore prosegua l'attività tradizionale.
Coordinamento con tutela urbanistica
I locali storici si inseriscono in centri storici tipicamente soggetti a Piani Particolareggiati o Piani del Colore. La modulazione di insegne, vetrine, dehors si coordina con queste discipline locali, che spesso prevedono regole di dettaglio più restrittive di quelle generali. Il dehors di un caffe' storico in piazza monumentale segue una doppia regolazione, di tutela e urbanistica.
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestisce un caffe' storico di famiglia
Caso 2: Caio vuole sostituire arredi storici con design moderno
Domande frequenti
Come si ottiene il riconoscimento di locale storico tradizionale?
Il riconoscimento e' rilasciato dalla Regione o dal Comune sulla base di criteri come l'anzianita' dell'attivita' (di solito almeno 40-70 anni), l'integrita' degli arredi, la continuita' della funzione tipica. La domanda richiede documentazione storica, fotografica e contabile.
Devo conservare gli arredi storici originali?
Si', il riconoscimento comporta vincolo sugli arredi tipici. Modifiche o sostituzioni richiedono autorizzazione. La conservazione e' compatibile con la manutenzione ordinaria e con piccoli interventi di adeguamento normativo (sicurezza, accessibilita').
Quali agevolazioni fiscali sono previste per i locali storici?
Le agevolazioni variano per Regione: contributi per restauro di vetrine, sgravi su tassa occupazione suolo pubblico, riduzioni IMU. A livello statale e' accessibile l'Art Bonus per restauri di beni culturali riconosciuti.
Vedi anche