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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Mostre ed esposizioni di beni culturali, anche temporanee, richiedono autorizzazione del Ministero della Cultura.
  • L'autorizzazione e' subordinata a garanzie di conservazione, sicurezza e idoneita' tecnica dei locali.
  • Per il prestito all'estero opera la garanzia statale o assicurazione equipollente.
  • Il Ministero può negare l'autorizzazione quando il bene non sia trasportabile senza rischio o per esigenze di tutela.

Testo dell'articoloVigente

Art. 48 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione per mostre ed esposizioni

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. 1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo .

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Commento

L'articolo 48 disciplina la circolazione temporanea dei beni culturali per finalita' espositive, bilanciando la fruizione pubblica con la tutela materiale del bene. La materia incrocia profili tecnici (climatizzazione, sicurezza, trasporto), assicurativi (polizze nail-to-nail, garanzia di Stato) e diplomatici (mostre internazionali, scambi fra musei).

Ambito dell'autorizzazione

L'autorizzazione e' richiesta per qualsiasi mostra o esposizione che comporti spostamento del bene dalla sede ordinaria. Sono soggette anche le mostre temporanee di durata breve, salvo che si svolgano nello stesso edificio di custodia o in altri locali del medesimo istituto. Il regime si applica ai beni culturali appartenenti a soggetti pubblici e a privati quando i beni siano stati notificati ex art. 13.

Istruttoria tecnica

Il Ministero valuta l'idoneita' dei locali (parametri di temperatura, umidita' relativa, illuminazione, sicurezza antifurto e antincendio), la qualifica del soggetto organizzatore, il piano di trasporto, le condizioni di esposizione. La pratica si appoggia all'Ufficio Esportazione e alla Soprintendenza territoriale, con eventuale parere dell'Istituto Centrale per il Restauro per beni delicati.

Garanzia di Stato per il prestito all'estero

Per le mostre internazionali si applica la garanzia di Stato disciplinata dalla L. 88/1998, che sostituisce l'assicurazione commerciale per i beni di rilevante valore. La garanzia copre danni e perdite secondo il valore concordato e riduce sensibilmente i costi della mostra. In alternativa e' ammessa una polizza nail-to-nail con compagnia di gradimento ministeriale.

Casi di diniego

Il diniego e' tipicamente motivato dall'inidoneita' del bene al trasporto (fragilita' strutturale, esigenze di restauro in corso, stratificazioni materiche delicate), dalla mancanza di garanzie assicurative adeguate o dalla durata eccessiva del prestito. Il diniego può essere parziale, ad esempio escludendo alcuni beni dell'elenco proposto e ammettendo gli altri.

Profili contrattuali e rappresaglie

Per il prestito internazionale si applicano le convenzioni UNIDROIT e UNESCO sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e contro l'esportazione illecita. Il prestatore tipicamente richiede un atto di immunita' dai sequestri (anti-seizure act) nel paese ospitante, indispensabile per beni provenienti da musei pubblici di paesi con normative anti-restituzione.

Disciplina sanzionatoria

L'organizzazione di mostre senza autorizzazione integra illecito amministrativo (art. 173 del Codice) e, in casi gravi, fattispecie penale per chi mette in pericolo l'integrita' di beni culturali (art. 169). Il danneggiamento del bene esposto comporta responsabilita' contrattuale ex art. 1218 c.c. e penale ex artt. 518-quinquies c.p. se ricorrono dolo o colpa grave.

Mostre in immobili di particolare pregio

Quando il luogo di esposizione e' a sua volta un bene culturale (palazzo storico, chiesa sconsacrata, museo monumentale), l'autorizzazione tiene conto della compatibilita' fra opere esposte e contesto. Allestimenti invasivi possono essere ridimensionati per non alterare gli spazi storici. La climatizzazione temporanea deve rispettare i parametri abituali del luogo. La sicurezza antincendio richiede impianti reversibili e compatibili.

Casi pratici

Caso 1: Tizio organizza una mostra internazionale di scultura

Caso 2: Caio espone un quadro notificato senza autorizzazione

Domande frequenti

Una piccola mostra organizzata da un'associazione richiede autorizzazione?

Si', quando coinvolge beni culturali notificati o appartenenti a soggetti pubblici. L'esonero riguarda solo le esposizioni interne all'istituto di custodia, ad esempio le mostre temporanee dentro lo stesso museo proprietario del bene.

Quanto dura il rilascio dell'autorizzazione?

Il termine ordinario e' di 90 giorni dalla domanda completa. In pratica e' opportuno presentare la richiesta almeno 6 mesi prima dell'apertura per consentire eventuali integrazioni istruttorie e la stipula della garanzia di Stato.

Posso esporre all'estero un dipinto di mia proprieta'?

Si', se il bene non e' di particolare rilevanza culturale e non e' stato notificato. Per i beni notificati e per quelli di proprieta' pubblica serve sempre l'autorizzazione ministeriale e va attivata garanzia di Stato o polizza equivalente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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