Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 83 D.Lgs. 159/2011 – Ambito di applicazione della documentazione antimafia

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all' articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , di seguito denominati «contraente generale».

3. 3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67; c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale; e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.(22) (25) (30) (36)

In sintesi

  • PA, enti pubblici, stazioni uniche appaltanti e concessionari devono acquisire la documentazione antimafia.
  • Soglia generale di esclusione: contratti, atti e erogazioni fino a 150.000 euro.
  • Documentazione sempre richiesta per terreni agricoli demaniali e fondi PAC oltre soglie minori (25.000 € UE, 5.000 € statali).
  • Esclusioni per rapporti tra soggetti pubblici e per autorizzazioni di polizia.
  • Esclusione per attività agricole, artigiane e di lavoro autonomo individuale.
Indice dei contenuti

L'obbligo di acquisizione e i soggetti destinatari

L'articolo 83 perimetra l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia. La platea è ampia: pubbliche amministrazioni, enti pubblici, stazioni uniche appaltanti, enti vigilati dallo Stato, società controllate, concessionari di lavori e servizi pubblici. La regola unitaria è chiara: prima di stipulare contratti o subcontratti, o di rilasciare provvedimenti dell'articolo 67, occorre acquisire la documentazione.

Quale documentazione e quando

Il riferimento dell'articolo 83 è all'articolo 84, che distingue tra comunicazione e informazione antimafia. La scelta tra le due dipende dal valore e dalla tipologia: la comunicazione è il presidio base, l'informazione è la verifica rafforzata richiesta sopra le soglie europee per i lavori pubblici e oltre 150.000 euro per concessioni e contributi.

La soglia dei 150.000 euro

Il comma 3, lettera e), introduce una soglia generale di esclusione: per provvedimenti, atti e contratti fino a 150.000 euro non è richiesta la documentazione antimafia. La logica è di razionalità amministrativa: sotto questa cifra il costo di sistema supererebbe il beneficio preventivo. La soglia non si applica però alle ipotesi speciali del comma 3-bis (fondi PAC e terreni demaniali).

Eccezioni rilevanti

Il comma 3 elenca alcune esclusioni soggettive importanti. Sono esonerati i rapporti tra soggetti pubblici, le autorizzazioni di polizia, le erogazioni a chi esercita attività agricole o professionali non in forma di impresa, le imprese artigiane individuali e i lavoratori autonomi anche intellettuali in forma individuale. Si tratta di esenzioni motivate da minor rischio infiltrativo o da assorbimento del controllo in altri presidi.

Fondi PAC e terreni agricoli

Il comma 3-bis è frutto di una stratificazione di interventi normativi volti a contrastare le infiltrazioni nel settore agricolo, particolarmente esposto. Per terreni demaniali agricoli e zootecnici nell'ambito PAC la documentazione è sempre dovuta. Per tutti i terreni agricoli che beneficiano di fondi UE oltre 25.000 euro o di fondi statali oltre 5.000 euro la verifica scatta a prescindere dalla soglia generale.

Contraente generale e raccordi

Il comma 2 estende espressamente l'obbligo ai contraenti generali dell'articolo 176 del previgente D.Lgs. 163/2006, oggi riassorbiti nella disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il principio sostanziale resta: chi opera nel ciclo delle grandi opere è soggetto al controllo antimafia, indipendentemente dalla denominazione formale del ruolo contrattuale.

Casi pratici

Caso 1: Affidamento sotto soglia

Caso 2: Erogazione PAC sotto soglia

Domande frequenti

Per un contratto da 100.000 euro serve la documentazione antimafia?

Di regola no, perché la soglia di esclusione generale è 150.000 euro. Tuttavia se rientra nelle ipotesi speciali del comma 3-bis (fondi PAC, terreni agricoli) la documentazione è dovuta anche sotto soglia.

Un lavoratore autonomo intellettuale è soggetto a verifica?

No, se esercita in forma individuale. Il comma 3, lettera d), esclude espressamente questa categoria.

L'obbligo vale anche per i concessionari di servizi pubblici?

Sì. L'articolo 83 cita espressamente i concessionari di lavori o servizi pubblici tra i soggetti tenuti all'acquisizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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