Testo dell'articoloVigente
Art. 83 D.Lgs. 159/2011 – Ambito di applicazione della documentazione antimafia
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all' articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , di seguito denominati «contraente generale».
3. 3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67; c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale; e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro.(22) (25) (30) (36)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'obbligo di acquisizione e i soggetti destinatari
L'articolo 83 perimetra l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia. La platea è ampia: pubbliche amministrazioni, enti pubblici, stazioni uniche appaltanti, enti vigilati dallo Stato, società controllate, concessionari di lavori e servizi pubblici. La regola unitaria è chiara: prima di stipulare contratti o subcontratti, o di rilasciare provvedimenti dell'articolo 67, occorre acquisire la documentazione.
Quale documentazione e quando
Il riferimento dell'articolo 83 è all'articolo 84, che distingue tra comunicazione e informazione antimafia. La scelta tra le due dipende dal valore e dalla tipologia: la comunicazione è il presidio base, l'informazione è la verifica rafforzata richiesta sopra le soglie europee per i lavori pubblici e oltre 150.000 euro per concessioni e contributi.
La soglia dei 150.000 euro
Il comma 3, lettera e), introduce una soglia generale di esclusione: per provvedimenti, atti e contratti fino a 150.000 euro non è richiesta la documentazione antimafia. La logica è di razionalità amministrativa: sotto questa cifra il costo di sistema supererebbe il beneficio preventivo. La soglia non si applica però alle ipotesi speciali del comma 3-bis (fondi PAC e terreni demaniali).
Eccezioni rilevanti
Il comma 3 elenca alcune esclusioni soggettive importanti. Sono esonerati i rapporti tra soggetti pubblici, le autorizzazioni di polizia, le erogazioni a chi esercita attività agricole o professionali non in forma di impresa, le imprese artigiane individuali e i lavoratori autonomi anche intellettuali in forma individuale. Si tratta di esenzioni motivate da minor rischio infiltrativo o da assorbimento del controllo in altri presidi.
Fondi PAC e terreni agricoli
Il comma 3-bis è frutto di una stratificazione di interventi normativi volti a contrastare le infiltrazioni nel settore agricolo, particolarmente esposto. Per terreni demaniali agricoli e zootecnici nell'ambito PAC la documentazione è sempre dovuta. Per tutti i terreni agricoli che beneficiano di fondi UE oltre 25.000 euro o di fondi statali oltre 5.000 euro la verifica scatta a prescindere dalla soglia generale.
Contraente generale e raccordi
Il comma 2 estende espressamente l'obbligo ai contraenti generali dell'articolo 176 del previgente D.Lgs. 163/2006, oggi riassorbiti nella disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il principio sostanziale resta: chi opera nel ciclo delle grandi opere è soggetto al controllo antimafia, indipendentemente dalla denominazione formale del ruolo contrattuale.
Casi pratici
Caso 1: Affidamento sotto soglia
Caso 2: Erogazione PAC sotto soglia
Domande frequenti
Per un contratto da 100.000 euro serve la documentazione antimafia?
Di regola no, perché la soglia di esclusione generale è 150.000 euro. Tuttavia se rientra nelle ipotesi speciali del comma 3-bis (fondi PAC, terreni agricoli) la documentazione è dovuta anche sotto soglia.
Un lavoratore autonomo intellettuale è soggetto a verifica?
No, se esercita in forma individuale. Il comma 3, lettera d), esclude espressamente questa categoria.
L'obbligo vale anche per i concessionari di servizi pubblici?
Sì. L'articolo 83 cita espressamente i concessionari di lavori o servizi pubblici tra i soggetti tenuti all'acquisizione.