- Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dei provvedimenti di sequestro e confisca relativi a quote sociali e aziende.
- Pubblicità legale finalizzata alla protezione dei terzi e alla certezza dei traffici.
- Adempimento a cura dell'amministratore giudiziario o dell'ANBSC.
- Effetti di opponibilità ai terzi della misura.
- Coordinamento con la pubblicità prevista dal codice civile per le società.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51-bis D.Lgs. 159/2011 — Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo a quello della loro esecuzione , con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell' articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993 .
1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione .
In sintesi
Indice dei contenuti
Pubblicità delle misure
L'art. 51-bis impone l'iscrizione nel registro delle imprese dei provvedimenti di sequestro e confisca riguardanti quote sociali, partecipazioni e aziende. La pubblicità è strumentale alla protezione dei terzi che entrano in contatto con la società o con l'azienda sequestrata.
Soggetto onerato
L'iscrizione è curata dall'amministratore giudiziario nella fase di sequestro e dall'ANBSC dopo il subentro post-confisca. La domanda è presentata alla Camera di commercio competente, allegando il provvedimento giudiziario ed eventuali atti integrativi.
Contenuto dell'iscrizione
L'iscrizione indica: estremi del provvedimento (autorità, data, numero), oggetto della misura (quote, partecipazioni, azienda), nominativi degli amministratori giudiziari, eventuali limitazioni o autorizzazioni richieste per atti di disposizione. Il registro funge da fonte ufficiale di informazione sulla situazione giuridica della società.
Effetti di opponibilità
L'iscrizione rende il provvedimento opponibile ai terzi, con effetti di pubblicità dichiarativa. I terzi che contrattano con la società dopo l'iscrizione non possono invocare buona fede sulla circostanza del sequestro o della confisca. Per atti di straordinaria amministrazione si applica il regime autorizzativo dell'art. 41.
Coordinamento normativo
La disciplina si coordina con gli artt. 2188 ss. c.c. sulla pubblicità delle imprese e con il D.P.R. 581/1995 sul registro delle imprese. Per le società di capitali la pubblicità si estende anche agli atti societari rilevanti (delibere assembleari, nomine, modifiche statutarie) adottati durante il sequestro.
Profili pratici dell'iscrizione
L'iscrizione presso la Camera di commercio richiede documentazione specifica: copia conforme del provvedimento giudiziario, estremi anagrafici dell'amministratore giudiziario, eventuale provvedimento di accreditamento dell'amministratore. I tempi medi di trattazione della domanda sono di 5-15 giorni lavorativi, con possibilità di urgenze motivate per casi delicati.
Aggiornamenti successivi
L'iscrizione iniziale richiede aggiornamenti in caso di modifiche rilevanti: sostituzione dell'amministratore giudiziario, conversione del sequestro in confisca di primo grado, definitività della confisca, restituzione al proposto in caso di revoca. Ogni evento richiede tempestiva annotazione per mantenere la corrispondenza tra dato pubblicato e situazione reale.
Effetti societari
L'iscrizione condiziona l'esercizio dei diritti societari: voto in assemblea, percezione di utili, esercizio di diritti di opzione. L'amministratore giudiziario esercita tali diritti secondo le istruzioni del giudice delegato, in coerenza con la finalità conservativa del sequestro e con gli obiettivi di destinazione. Le delibere assembleari adottate in violazione del regime sono annullabili.
Profili cross-border
Per le società con sede legale all'estero o con partecipazioni in società estere, l'iscrizione presenta problematiche specifiche di coordinamento con i registri stranieri. La cooperazione giudiziaria internazionale (regolamento UE 2018/1805 sul congelamento e sulla confisca) facilita le procedure, ma restano differenze procedurali significative tra ordinamenti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Iscrizione sequestro quote SRL
Caso 2: Caso 2 — Contratto post-iscrizione
Domande frequenti