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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Rendiconto periodico al giudice delegato (di norma semestrale).
  • Rendiconto finale entro 60 giorni dalla confisca definitiva o dalla revoca.
  • Contenuto: stato patrimoniale, conto economico, attività gestoria, prospettive.
  • Osservazioni delle parti entro 15 giorni dal deposito.
  • Approvazione con decreto reclamabile al collegio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 D.Lgs. 159/2011 — Rendiconto di gestione

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. All'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti , l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.

4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione

Commento

Funzione del rendiconto

L'art. 43 impone all'amministratore giudiziario un obbligo di trasparenza periodica sulla gestione dei beni. Il rendiconto è strumento di controllo per il giudice delegato, di tutela per i terzi titolari di diritti e di rendicontazione pubblica per l'ANBSC, che ne riceve copia.

Periodicità

La cadenza ordinaria è semestrale, salvo che il giudice delegato disponga termini diversi in ragione della complessità dei beni. Per aziende attive si raccomanda la cadenza trimestrale, allineata ai principali adempimenti fiscali e contributivi.

Contenuto tecnico

Il rendiconto comprende stato patrimoniale, conto economico (per le aziende), inventario aggiornato, relazione descrittiva delle attività compiute (locazioni, manutenzioni, contratti stipulati, contenziosi in corso), prospettive di destinazione e indicazioni sulla congruità del compenso richiesto.

Contraddittorio sui rendiconti

Il rendiconto è depositato in cancelleria; le parti interessate (proposto, terzi, creditori in buona fede) possono presentare osservazioni entro 15 giorni. Il giudice delegato approva con decreto motivato, reclamabile al collegio entro 10 giorni dalla comunicazione.

Rendiconto finale

Entro 60 giorni dalla confisca definitiva (o dalla revoca del sequestro) l'amministratore deposita il rendiconto finale. L'approvazione chiude la fase giudiziaria; eventuali contestazioni vengono decise dal collegio. La mancata presentazione può comportare la liquidazione di un compenso ridotto e responsabilità disciplinare ex art. 35.

Struttura tipica del rendiconto

Il rendiconto presenta una struttura standardizzata: prospetto patrimoniale con attivo (beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti, liquidità) e passivo (debiti, oneri sospesi, accantonamenti); conto economico per le aziende attive con ricavi, costi e risultato di periodo; relazione descrittiva delle attività; previsioni per il periodo successivo. La documentazione di supporto include estratti conto bancari, ricevute, contratti e perizie.

Approvazione e contenzioso

L'approvazione del rendiconto chiude formalmente le contestazioni sulla gestione del periodo, salvi i diritti di ulteriore accertamento in caso di dolo o errori essenziali. Le controversie sul rendiconto possono riguardare: la congruità delle spese, la correttezza delle imputazioni contabili, la sussistenza di omissioni informative. La giurisprudenza ha sviluppato criteri precisi per distinguere errori sanzionabili da scelte discrezionali legittime.

Coordinamento con la confisca

Il rendiconto finale rappresenta il documento di passaggio formale tra fase giudiziaria e gestione ANBSC. Contiene un'analisi prospettica della destinazione, con indicazioni sulle alternative possibili. L'ANBSC utilizza il rendiconto come base per il proprio piano gestorio, integrandolo con le valutazioni tecniche di destinazione previste dall'art. 47.

Aspetti operativi

Gli amministratori utilizzano software gestionali specifici per la rendicontazione delle procedure di prevenzione, con moduli per inventario, contabilità, tesoreria e reportistica. La standardizzazione dei format consente comparabilità tra procedure e facilita il controllo del giudice delegato e dell'ANBSC. La trasmissione telematica dei rendiconti è ormai prassi consolidata.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Osservazioni del terzo creditore

Caso 2: Caso 2 — Rendiconto finale

Domande frequenti

Ogni quanto si presenta il rendiconto?

La cadenza ordinaria è semestrale. Il giudice delegato può disporre periodicità diverse, di norma trimestrale per le aziende attive in ragione degli adempimenti contabili e fiscali.

Chi può presentare osservazioni?

Il proposto, i terzi titolari di diritti reali o di credito già ammessi al passivo, l'ANBSC e il pubblico ministero. Le osservazioni sono ammissibili entro 15 giorni dal deposito.

Cosa accade se il rendiconto non viene depositato?

Il giudice delegato sollecita l'adempimento; la persistente omissione può comportare la revoca dell'incarico, la liquidazione di un compenso ridotto e segnalazione disciplinare ex art. 35.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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