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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'avviso orale e un ammonimento del questore rivolto ai soggetti dell'articolo 1.
  • Invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge.
  • Costituisce presupposto per misure piu gravi come la sorveglianza speciale.
  • Puo accompagnarsi a divieti accessori (apparecchi elettronici, frequenze).
  • Si impugna al TAR entro sessanta giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 D.Lgs. 159/2011 — Avviso orale

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. (45)

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.

6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per i minorenni nei casi di cui al comma 3-bis l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Commento

Natura dell'avviso orale

L'avviso orale e un provvedimento amministrativo del questore con cui si ammonisce la persona indicata nell'articolo 1 a tenere una condotta conforme alla legge. Non comporta un'immediata limitazione fisica, ma costituisce un campanello istituzionale: serve a documentare che il soggetto e gia stato avvertito e, se le condotte continuano, apre la strada all'eventuale proposta di sorveglianza speciale al tribunale.

Procedimento e contenuto

Il questore convoca l'interessato e gli rivolge oralmente l'avviso, dandone atto in apposito verbale. L'avvisato puo farsi assistere da un difensore e presentare osservazioni, anche per iscritto. Il provvedimento deve essere motivato in modo specifico, indicando gli elementi di fatto su cui si fonda. Una volta notificato, l'avviso resta efficace per tre anni, salvo revoca.

Divieti accessori

Con il medesimo provvedimento, ai sensi del comma 4, il questore puo vietare di possedere o utilizzare apparecchiature radiotrasmittenti, programmi informatici di occultamento, armi anche giocattolo modificate e qualsiasi altro mezzo idoneo a turbare la sicurezza. Tali divieti accessori, particolarmente incisivi nell'era digitale, vanno specificati uno a uno e motivati in relazione alla concreta pericolosita.

Rapporto con la sorveglianza speciale

L'avviso orale e tipicamente il passaggio prodromico alla proposta di sorveglianza speciale ex articolo 6. Se la persona, nonostante l'ammonimento, prosegue condotte sintomatiche di pericolosita, il questore puo investire il procuratore della Repubblica perche presenti proposta al tribunale. Cio non significa, tuttavia, che l'avviso sia condizione necessaria della sorveglianza: si tratta di misure autonome, anche se in pratica connesse.

Tutela e revoca

L'avviso si impugna al TAR entro sessanta giorni. Il sindacato del giudice amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti dell'articolo 1, l'adeguatezza della motivazione e la proporzionalita dei divieti accessori. L'interessato puo chiedere la revoca quando siano venute meno le ragioni del provvedimento, ad esempio dopo un percorso lavorativo stabile e l'assenza prolungata di nuove segnalazioni.

Considerazioni operative

Per il destinatario dell'avviso e opportuno conservare copia del verbale, perche l'efficacia triennale incide su valutazioni successive: il provvedimento puo essere richiamato in caso di nuove proposte di misure piu gravi. Il difensore puo predisporre per tempo memorie di osservazioni e documentazione probatoria sul percorso lavorativo o familiare, utili in vista di una eventuale revoca anticipata. Sul piano sostanziale, il rispetto puntuale dei divieti accessori e la chiave per non aprire la strada a contestazioni successive: la detenzione anche occasionale di apparecchiature vietate puo integrare violazioni autonome.

Confronto con altri strumenti

L'avviso orale si distingue dall'ammonimento del questore per stalking ex articolo 8 D.L. 11/2009, che ha contenuti specifici sulla protezione della vittima. Si distingue inoltre dal foglio di via, che incide sulla circolazione, mentre l'avviso orale e solo un ammonimento con divieti accessori. La differenza pratica e che il foglio di via produce restrizioni immediate, l'avviso orale apre un percorso graduale che puo culminare nella proposta di sorveglianza speciale al tribunale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Avviso con divieto di apparecchi radio

Caso 2: Caso 2 — Revoca dopo percorso lavorativo

Domande frequenti

Cosa comporta l'avviso orale del questore?

E un ammonimento formale a tenere una condotta conforme alla legge. Non limita la liberta personale ma resta agli atti per tre anni e puo costituire base per misure piu gravi.

Quali divieti accessori puo contenere l'avviso?

Divieto di possedere o usare apparecchi radiotrasmittenti, programmi informatici di occultamento, armi giocattolo modificate e altri mezzi idonei a turbare la sicurezza pubblica.

Si puo ottenere la revoca dell'avviso?

Si, su istanza dell'interessato quando le ragioni del provvedimento siano venute meno. Tipicamente serve dimostrare un percorso lavorativo regolare e l'assenza di nuove segnalazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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