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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma di novellazione: sostituisce gli articoli 196 e 197 del codice penale.
  • L'art. 196 c.p. regola l'obbligazione civile della persona rivestita di autorità, direzione o vigilanza per multe e ammende del sottoposto insolvente.
  • L'art. 197 c.p. estende l'obbligazione civile agli enti con personalità giuridica per i reati commessi dai loro rappresentanti, amministratori o dipendenti.
  • Sistema di garanzia patrimoniale solidale per assicurare l'effettività della sanzione anche in caso di insolvibilità del condannato persona fisica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 116 L. 689/1981 — Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art.

196. – (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). – Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136". "Art.

197. – (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). – Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

Commento

L'art. 116 della L. 689/1981 riscrive due disposizioni centrali del codice penale, gli articoli 196 e 197, che disciplinano il regime delle obbligazioni civili a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie inflitte. Il sistema delineato risponde a un'esigenza di effettività: assicurare che multe e ammende non restino mere dichiarazioni di intenti quando il condannato è insolvente, individuando soggetti terzi tenuti al pagamento per ragioni di organizzazione sociale o economica.

L'art. 196 c.p. novellato: obbligazione civile della persona preposta

Il nuovo art. 196 c.p. prevede che chi riveste autorità, direzione o vigilanza su altri sia obbligato, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o ammenda inflitta. Il presupposto sostanziale è duplice: il reato deve costituire violazione di disposizioni che la persona preposta era tenuta a far osservare, e la stessa persona preposta non deve rispondere penalmente del fatto. La norma costruisce dunque una sorta di responsabilità per culpa in vigilando, ma di natura strettamente civilistica e attivabile soltanto in fase esecutiva.

I requisiti dell'obbligazione

Tre elementi qualificano la posizione del garante: la titolarità di una posizione di autorità, direzione o vigilanza sul colpevole; il fatto che le disposizioni violate rientrassero tra quelle che il preposto era tenuto a far osservare; l'assenza di una sua diretta responsabilità penale per il fatto. Mancando anche uno solo di questi requisiti, l'obbligazione non sorge. La giurisprudenza ha precisato che la posizione di autorità o vigilanza deve essere effettiva e qualificata, non meramente formale.

Il meccanismo di attivazione: insolvibilità del condannato

L'obbligazione del preposto è strettamente subordinata all'insolvibilità del condannato. Soltanto quando il tentativo di escussione del patrimonio del colpevole risulti infruttuoso scatta la responsabilità sussidiaria del garante. Si tratta di un beneficio di escussione legale: il garante non risponde in via primaria ma soltanto in funzione integrativa. Se la persona preposta a sua volta risulta insolvibile, il quinto comma rinvia all'art. 136 c.p. (conversione della pena pecuniaria), chiudendo il cerchio della tutela.

L'art. 197 c.p. novellato: obbligazione civile degli enti

L'art. 197 c.p. estende il meccanismo agli enti dotati di personalità giuridica, esclusi soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni. La condanna deve riguardare un soggetto che abbia rappresentanza o amministrazione dell'ente, o che si trovi con esso in rapporto di dipendenza, e il reato deve costituire violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero essere stato commesso nell'interesse dell'ente. La norma rappresenta una delle prime espressioni di responsabilità degli enti per fatti dei loro organi, anticipando concettualmente, pur con caratteristiche diverse, l'impianto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa.

L'esclusione degli enti pubblici territoriali

La scelta di escludere Stato, regioni, province e comuni si fonda su una logica di sistema: gli enti pubblici territoriali svolgono funzioni costituzionalmente rilevanti e il loro patrimonio è strumentale all'interesse pubblico generale. Una loro chiamata in obbligazione per fatti dei dipendenti finirebbe per gravare indirettamente sulla collettività. Restano fuori dall'esclusione gli altri enti pubblici (enti pubblici non economici diversi da Stato, regioni, province, comuni) e l'intero universo degli enti privati con personalità giuridica.

Rilievo applicativo

Le disposizioni novellate dall'art. 116 vivono oggi nel testo vigente degli artt. 196 e 197 c.p. ed esplicano la loro funzione in ogni procedimento esecutivo per pena pecuniaria a carico di insolventi. Il loro coordinamento con altre forme di responsabilità degli enti, in particolare con il D.Lgs. 231/2001, richiede attenzione: si tratta di istituti distinti che possono operare cumulativamente o alternativamente a seconda del fatto.

Domande frequenti

Chi risponde dell'ammenda se il condannato è insolvente?

Ai sensi dell'art. 196 c.p. (novellato dall'art. 116 L. 689/1981), risponde la persona rivestita di autorità, direzione o vigilanza sul colpevole, se le disposizioni violate rientravano tra quelle che era tenuta a far osservare e se non risponde penalmente del fatto.

Anche le società possono essere chiamate in obbligazione?

Sì. L'art. 197 c.p. (novellato dall'art. 116) prevede l'obbligazione civile degli enti con personalità giuridica, esclusi Stato, regioni, province e comuni, quando il reato sia commesso da un loro rappresentante, amministratore o dipendente e costituisca violazione degli obblighi inerenti alla sua qualità o sia commesso nell'interesse dell'ente.

L'obbligazione è solidale o sussidiaria?

Sussidiaria: opera soltanto in caso di insolvibilità del condannato principale. Se anche il garante risulta insolvibile, si rinvia all'art. 136 c.p. sulla conversione della pena pecuniaria nel patrimonio del condannato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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