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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Estensione del meccanismo dell'art. 113 alle sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali (effetto depenalizzazione).
  • Soglie minime: sanzioni inferiori a 20 euro nel minimo o 50 euro nel massimo sono elevate a tali soglie.
  • La rivalutazione si applica anche alle violazioni finanziarie.
  • Norma di adeguamento sistematico per le sanzioni transitate dalla matrice penale a quella amministrativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 114 L. 689/1981 — Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo ((a euro 20)) o nel massimo ((a euro 50)) sono elevate, rispettivamente, ((a euro 20)) e ((a euro 50)) . Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.(4)

Commento

L'art. 114 della L. 689/1981 completa il sistema di rivalutazione delle sanzioni pecuniarie estendendo i meccanismi dell'art. 113 al comparto delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare a quelle nate dalla depenalizzazione operata dalla stessa legge. La norma riflette una scelta di sistema: la rivalutazione non deve riguardare soltanto le sanzioni penali in senso stretto, ma anche tutte le sanzioni pecuniarie pubbliche soggette all'erosione monetaria di lungo periodo.

Estensione del meccanismo di rivalutazione

Il primo comma stabilisce che le disposizioni dell'art. 113 (con i coefficienti differenziati ×5, ×3, ×2) si applicano integralmente a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. È una conseguenza coerente della depenalizzazione operata dalla L. 689/1981: molti fatti che prima del 1981 costituivano reato sono stati trasformati in illeciti amministrativi, ma le sanzioni pecuniarie ad essi collegate dovevano essere riallineate al loro valore reale come avveniva per le sanzioni penali rimaste tali.

Le soglie minime in euro per le sanzioni amministrative

Il secondo comma, attraverso le modifiche apportate dalla conversione lira-euro, fissa una soglia minima per le altre sanzioni amministrative pecuniarie (cioè quelle non originariamente penali): se il minimo edittale è inferiore a 20 euro o il massimo è inferiore a 50 euro, tali soglie sono elevate rispettivamente a 20 e 50 euro. La regola garantisce una significatività minima della sanzione amministrativa, evitando importi simbolici che svuoterebbero di senso il presidio.

L'estensione alle violazioni finanziarie

Il terzo comma chiarisce che le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie. La precisazione era necessaria perché in passato le sanzioni in materia finanziaria seguivano regole peculiari; il legislatore ha voluto evitare l'esclusione di un settore importante dal meccanismo di rivalutazione complessivo.

Il rilievo applicativo

L'art. 114 ha avuto particolare importanza nei primi anni di applicazione della legge, quando si trattava di aggiornare a un livello adeguato il vastissimo apparato sanzionatorio amministrativo nato dalla depenalizzazione di centinaia di fattispecie minori. Ancora oggi la norma resta operativa per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie comminate da leggi rientranti nei criteri dell'art. 113 e per quelle al di sotto delle soglie del secondo comma.

Coordinamento con le successive rivalutazioni

Nel corso degli anni il legislatore ha più volte ritoccato il sistema sanzionatorio amministrativo, con interventi di carattere generale o settoriale. L'art. 114 va letto in combinato disposto con tali interventi: la rivalutazione del 1981 costituisce la base, sulla quale eventuali successivi aumenti si innestano secondo le rispettive norme. In pratica, l'individuazione dell'importo applicabile a una sanzione amministrativa pecuniaria richiede una ricostruzione stratigrafica della sua evoluzione normativa.

Domande frequenti

L'art. 114 si applica anche alle sanzioni amministrative pecuniarie?

Sì. Estende il meccanismo di rivalutazione dell'art. 113 a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali e, con una soglia minima specifica, alle altre sanzioni amministrative pecuniarie.

Qual è la soglia minima per le sanzioni amministrative non nate da depenalizzazione?

Se il minimo edittale è inferiore a 20 euro o il massimo è inferiore a 50 euro, tali importi sono elevati rispettivamente a 20 e 50 euro per assicurare una soglia di significatività pratica.

Si applica anche alle violazioni finanziarie?

Sì. Il terzo comma estende espressamente le disposizioni dei commi precedenti anche al settore delle violazioni finanziarie, evitando esclusioni settoriali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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