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Testo dell'articoloVigente
Art. 110 L. 689/1981 – Abrogazione di norma
L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale
È abrogato l’ articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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Vedi anche
→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 109 L. 689/1981 – Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie→Art. 111 L. 689/1981 – Disposizioni transitorie→Art. 108 L. 689/1981 – (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)→Art. 112 L. 689/1981 – Perdono giudiziale→Art. 107 L. 689/1981 – (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda)→Art. 113 L. 689/1981 – Aumento delle pene pecuniarie→Art. 106 L. 689/1981 – Esecuzione di pene pecuniarie (abrogato)→Art. 114 L. 689/1981 – Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.