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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'esecuzione della semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità sostitutivi da conversione segue gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69 della stessa legge.
  • Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ex art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
  • Rinvio mirato alle disposizioni operative del Capo III già applicate alle pene sostitutive ab origine.
  • Garantita coerenza procedurale tra pene sostitutive originarie e pene da conversione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 107 L. 689/1981 — (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda)

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

((Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e

69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell' articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale .))

Commento

L'art. 107 della L. 689/1981, nella versione introdotta dalla riforma Cartabia, costruisce il ponte procedurale tra il meccanismo sostanziale di conversione (artt. 102-103) e l'effettiva esecuzione delle pene sostitutive che ne derivano. È una norma di carattere tecnico-processuale, ma il cui rilievo applicativo è centrale perché individua il giudice competente e le regole operative cui attenersi.

Il rinvio alle norme esecutive del Capo III

La disposizione richiama puntualmente gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69 della stessa L. 689/1981. Si tratta delle norme che disciplinano le modalità concrete di esecuzione delle pene sostitutive (prescrizioni, controlli, modalità del lavoro di pubblica utilità, regole sulla detenzione domiciliare, comunicazioni e provvedimenti del giudice). Il rinvio non è generico ma selettivo: il legislatore individua le sole disposizioni effettivamente trasponibili, garantendo coerenza ed evitando lacune o sovrapposizioni.

La competenza del magistrato di sorveglianza

L'esecuzione è attribuita al magistrato di sorveglianza, organo monocratico specializzato. La competenza non è eventuale ma esclusiva e si fonda sul richiamo all'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., norma processuale che disciplina il procedimento di sorveglianza in materia di pene sostitutive. La scelta è coerente con la fisionomia di queste pene, che richiedono una gestione professionalizzata, attenta alle dinamiche rieducative e capace di modulare risposte rapide alle eventuali criticità esecutive.

L'omogeneità di trattamento

Il rinvio alle norme del Capo III realizza un principio di parità procedurale: chi sconta una pena sostitutiva da conversione segue le stesse regole esecutive di chi sconta una pena sostitutiva applicata in via originaria. L'omogeneità del trattamento esecutivo è importante per ragioni di chiarezza sistematica e per evitare disparità ingiustificate tra condannati in posizioni analoghe.

Il procedimento camerale e le garanzie partecipative

Il rinvio all'art. 678, comma 1-bis, c.p.p. implica l'applicazione delle regole sul procedimento di sorveglianza, normalmente in camera di consiglio con partecipazione del difensore. L'interessato può intervenire personalmente o tramite difensore, può proporre osservazioni e richieste, e l'eventuale provvedimento è impugnabile secondo le regole generali. Si tratta di un procedimento snello ma garantito, calibrato sulla rapidità necessaria in fase esecutiva.

Domande frequenti

Chi è competente per l'esecuzione della pena sostitutiva da conversione?

Il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, con procedimento camerale garantito.

Quali norme operative regolano l'esecuzione?

Gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69 della L. 689/1981, richiamati espressamente dall'art. 107, che disciplinano prescrizioni, modalità di esecuzione, controlli e comunicazioni per le pene sostitutive.

L'esecuzione segue regole diverse da quelle delle pene sostitutive originarie?

No. Il legislatore ha voluto garantire omogeneità procedurale: le stesse regole del Capo III si applicano sia alle pene sostitutive originarie sia a quelle nate da conversione delle pene pecuniarie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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