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Art. 95 L. 689/1981 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
L' articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.
632. – (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
Stesso numero, altri codici
- Art. 95 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici
- Art. 95 Cod. Amb. — pianificazione del bilancio idrico
- Art. 95 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni relative ai contratti pubblici
- Art. 95 D.Lgs. 209/2005 — Imprese obbligate
- Art. 95 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione di beni culturali
- Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione