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Art. 95 L. 689/1981 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

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Art. 95 L. 689/1981 — Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

L' articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

632. – (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".