Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 88 L. 689/1981 – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Nota: gli importi in lire sono quelli della novella del 1981; nel testo vigente del codice penale i richiami pecuniari sono oggi espressi in euro.

Dopo l' articolo 388 del codice penale è inserito il seguente: "Art.

388-bis. – (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). – Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".

In sintesi

  • Introduce l'articolo 388-bis c.p. sulla violazione colposa dei doveri di custodia di cose pignorate o sequestrate civilmente.
  • Sanziona la condotta colposa del custode che cagiona la distruzione/dispersione della cosa o ne agevola la sottrazione/soppressione.
  • Pena: reclusione fino a sei mesi o multa.
  • Perseguibilita a querela della persona offesa, in coerenza con la natura privatistica dell'esecuzione civile.
  • Norma complementare all'articolo 87, che copre il versante colposo della tutela penale.
Indice dei contenuti

L'articolo 88 introduce nel codice penale l'articolo 388-bis, completando il sistema di tutela penale delle cose sottoposte a pignoramento o a sequestro civile. Mentre l'articolo 87 disciplina le condotte dolose, l'articolo 88 copre il versante colposo, sanzionando il custode che, per negligenza, imperizia o imprudenza, cagiona la perdita o la dispersione delle cose affidate alla sua custodia.

La struttura della fattispecie colposa

L'elemento oggettivo si caratterizza per la condotta del custode che cagiona la distruzione o la dispersione della cosa, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione. L'elemento soggettivo e la colpa: non e richiesta la consapevolezza della condotta, ma la violazione di una regola cautelare connessa alla posizione di garanzia assunta con la custodia. La pena - reclusione fino a sei mesi o multa - riflette la minore gravita rispetto alla condotta dolosa dell'articolo 388 c.p.

La posizione di garanzia del custode

Il custode di cose pignorate o sequestrate assume una posizione di garanzia rispetto al vincolo processuale: deve adottare le cautele necessarie per preservare l'integrita dei beni e impedirne la sottrazione. La violazione colposa di tali doveri integra la fattispecie dell'articolo 388-bis. Si tratta di una posizione di garanzia che nasce dall'incarico ricevuto e che obbliga a un comportamento attivo di tutela.

Il rapporto con l'articolo 87

Gli articoli 87 e 88 della L. 689/1981 vanno letti congiuntamente: il primo tutela contro condotte dolose, il secondo contro condotte colpose. Insieme costruiscono una protezione completa del vincolo processuale civile, modulando le pene in funzione dell'elemento soggettivo. La pena colposa e significativamente piu lieve, in coerenza con la diversa intensita del rimprovero soggettivo.

Il regime della querela

Anche per la fattispecie colposa la perseguibilita e a querela della persona offesa. La coerenza sistematica con l'articolo 87 e perfetta: l'intero sotto-sistema della tutela penale dell'esecuzione civile e modulato sulla volonta del soggetto leso, in coerenza con la natura prevalentemente privatistica degli interessi protetti. Il creditore procedente o il sequestrante possono scegliere se attivare la tutela penale per la perdita colposa dei beni vincolati.

Inquadramento storico

L'introduzione del reato colposo riflette una sensibilita matura del legislatore del 1981 verso la responsabilita per colpa: la tutela penale non poteva limitarsi alle condotte dolose ma doveva coprire anche il versante negligenziale, particolarmente rilevante nella posizione del custode che opera per professione o per incarico. La disposizione e ancora oggi vigente, costituendo il modello di riferimento per la responsabilita colposa del custode di beni sottoposti a vincolo processuale.

Casi pratici

Caso 1: custode che non sorveglia adeguatamente

Tizio, nominato custode di beni pignorati, lascia il deposito incustodito per giorni, senza chiusure adeguate. Ignoti asportano i beni. La condotta integra l'articolo 388-bis c.p.: la negligenza nella custodia ha agevolato la sottrazione. Il creditore procedente, persona offesa, sporge querela attivando la tutela penale.

Caso 2: custode che cagiona la dispersione

Caio, custode di derrate sottoposte a sequestro conservativo, omette di provvedere alla loro conservazione in luogo idoneo. Le derrate si deteriorano e vanno perdute. La condotta colposa integra l'articolo 388-bis: la mancata diligenza ha cagionato la dispersione del bene vincolato. La querela del creditore consente l'esercizio dell'azione penale.

Domande frequenti

Quale e la differenza tra art. 388 e art. 388-bis c.p.?

L'art. 388 punisce condotte dolose di sottrazione/distruzione di cose pignorate o sequestrate; l'art. 388-bis (introdotto dall'art. 88 L. 689/1981) sanziona la violazione colposa dei doveri di custodia.

Il reato e perseguibile d'ufficio?

No, anche per la fattispecie colposa la perseguibilita e a querela della persona offesa, in coerenza con la disciplina dell'articolo 388 c.p.

Chi e la persona offesa?

Generalmente il creditore procedente nell'esecuzione forzata o il sequestrante nei sequestri cautelari civili, quale titolare dell'interesse alla conservazione dei beni vincolati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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