Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 79 L. 689/1981 – Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto. ((5))

In sintesi

  • Consente al giudice di applicare la sanzione sostitutiva in ogni stato e grado del procedimento.
  • Condizione necessaria: che l'imputato abbia formulato la richiesta nel termine previsto dall'articolo 77.
  • Evita la consumazione della facolta in caso di mancato accoglimento nella fase originaria.
  • Rende l'istituto flessibile, consentendone l'utilizzo lungo tutta la sequenza processuale successiva.
  • Norma di salvaguardia delle aspettative legittime dell'imputato che ha tempestivamente esercitato la facolta.
Indice dei contenuti

L'articolo 79 completa la disciplina procedurale dell'istituto introducendo una previsione di flessibilita: la possibilita di applicare la sanzione sostitutiva anche dopo il momento originario di presentazione della richiesta, in qualsiasi stato e grado del procedimento. La norma protegge l'aspettativa dell'imputato che ha tempestivamente esercitato la facolta, evitando che eventuali vicende processuali successive precludano la definizione attraverso la sostitutiva.

Il principio della tempestivita

L'articolo 79 condiziona l'applicazione successiva all'aver formulato la richiesta nel termine previsto dall'articolo 77, ovvero prima dell'apertura del dibattimento. La logica e duplice: da un lato si vuole evitare che la facolta venga esercitata come strumento dilatorio in fasi avanzate del processo, dall'altro si vuole tutelare chi ha tempestivamente espresso la volonta di accedere all'istituto, anche se l'applicazione non e potuta avvenire nella prima fase utile.

L'estensione temporale

Una volta soddisfatto il requisito della tempestivita iniziale, la richiesta puo essere accolta in ogni stato e grado del procedimento. Questo significa che, ad esempio, il giudice di appello puo applicare la sanzione sostitutiva se la richiesta era stata correttamente formulata in primo grado ma non era stata accolta in quella fase. Si crea cosi una sorta di "pendenza" della facolta, che resta esercitabile fino alla definizione definitiva del procedimento.

Rapporto con le altre cause di definizione

La disposizione si coordina con l'eventuale evoluzione processuale: l'imputato che ha tempestivamente formulato la richiesta puo trovarsi a beneficiare dell'applicazione della sostitutiva anche in fase di gravame, se nuove valutazioni rendono opportuna la definizione anticipata. Si crea un'apertura sistematica che valorizza il principio di economia processuale.

Profili applicativi

Nella prassi la disposizione assume rilievo soprattutto quando, nel corso del primo grado, mutamenti istruttori o probatori rendano applicabile l'istituto pur in assenza di una decisione tempestiva nella fase preliminare. Il giudice del dibattimento, o quello del grado superiore, ritrova la facolta di operare la sostituzione richiamando la richiesta originariamente formulata.

Coerenza sistematica

L'articolo 79 esprime un principio di favor verso la definizione anticipata: una volta che l'imputato ha manifestato tempestivamente l'intenzione di accedere all'istituto, il sistema gli garantisce che tale facolta non si consumi per ragioni meramente cronologiche o procedurali. Si tratta di una scelta coerente con la natura deflattiva e premiale dell'istituto previsto dall'articolo 77.

Casi pratici

Caso 1: richiesta riproposta in appello

Tizio, dopo aver tempestivamente formulato la richiesta in primo grado senza ottenerne l'accoglimento, vede confermata in appello la condanna. Il giudice di secondo grado, in virtu dell'articolo 79, puo valutare nuovamente la richiesta e procedere all'applicazione della sanzione sostitutiva se ne ravvisi i presupposti.

Caso 2: sopravvenienza istruttoria favorevole

Caio ha formulato richiesta in fase preliminare senza che fosse accolta. Nel corso del dibattimento emergono elementi nuovi che rendono concretamente applicabile la sostitutiva. Il giudice del dibattimento, richiamandosi alla richiesta originaria tempestivamente avanzata, applica la sanzione sostitutiva con effetto estintivo.

Domande frequenti

L'applicazione successiva richiede una nuova richiesta?

No, e sufficiente che la richiesta sia stata tempestivamente formulata in origine nei termini dell'articolo 77. La facolta resta "pendente" e puo essere accolta successivamente.

Anche il giudice di appello puo applicare la sanzione sostitutiva?

Si, l'articolo 79 fa riferimento a "ogni stato e grado del procedimento", purche la richiesta originaria sia stata tempestiva.

Quale e la ratio della norma?

Evitare che la facolta dell'imputato si consumi per ragioni cronologiche, valorizzando la volonta tempestivamente manifestata di accedere alla definizione anticipata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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