Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 72 L. 689/1981 – Ipotesi di responsabilità penale e revoca

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale . Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale . Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 . La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità. La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso ((dopo l'applicazione ovvero)) durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo

58. La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

In sintesi

  • Il condannato a semiliberta o detenzione domiciliare che si assenta per piu di 12 ore senza giustificato motivo e punito ai sensi dell'articolo 385 c.p.
  • Il condannato al lavoro di pubblica utilita che non si reca al lavoro o lo abbandona e punito ai sensi dell'articolo 56 D.Lgs. 274/2000.
  • La condanna per questi reati importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entita.
  • La condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso dopo l'applicazione o durante l'esecuzione comporta revoca e conversione.
  • La cancelleria informa senza indugio il magistrato di sorveglianza o il giudice competente.
Indice dei contenuti

L'articolo 72 individua specifiche ipotesi di responsabilita penale autonoma collegate alla violazione delle pene sostitutive e ne disciplina gli effetti sulla pena stessa. La norma costruisce un duplice livello di reazione: penale (per il fatto di violazione, in quanto reato autonomo) ed esecutivo (per la sorte della pena sostitutiva, attraverso la revoca).

Evasione dalla semiliberta o dalla detenzione domiciliare

Il condannato a semiliberta o detenzione domiciliare sostitutiva che, per piu di dodici ore e senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto o si allontana dal domicilio o dal luogo indicato e punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 c.p. (evasione). Si applica anche il quarto comma dell'articolo 385 c.p., che prevede la diminuzione di pena per chi si presenta volontariamente in istituto entro tre giorni dall'evasione.

Inadempimento del lavoro di pubblica utilita

Il condannato al lavoro di pubblica utilita sostitutivo che, senza giustificato motivo, non si reca al lavoro o lo abbandona e punito ai sensi dell'articolo 56 D.Lgs. 274/2000 (mancata esecuzione di pene presso il giudice di pace). Il modello sanzionatorio penale tratta come reato autonomo l'inadempimento, marcando il disvalore della scelta di non eseguire una pena gia in corso.

Revoca collegata alla condanna per i reati specifici

La condanna per i reati di evasione (semiliberta o domiciliare) o di inadempimento (lavoro di pubblica utilita) determina la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entita. La salvezza per la lieve entita evita rigidita: una breve assenza giustificabile a posteriori puo essere valutata come fatto bagatellare che non innesca la revoca.

Revoca per nuovo reato commesso durante l'esecuzione

La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione o durante l'esecuzione di una pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria) ne determina la revoca e la conversione del residuo nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta e incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva. La valutazione segue i criteri dell'articolo 58: gravita del fatto, capacita a delinquere, idoneita prognostica.

Coordinamento informativo

La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semiliberta sostitutiva, o il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita sostitutivo. Il flusso informativo e essenziale per la tempestivita della revoca.

Concorso tra reato di evasione e revoca della pena sostitutiva

Il sistema costruisce un duplice livello di reazione: il fatto di violazione e perseguito come reato autonomo (con la relativa sanzione), mentre la pena sostitutiva subisce la revoca attraverso un procedimento esecutivo distinto. Le due risposte non si elidono: la condanna per evasione puo aggiungere una nuova pena detentiva al condannato, mentre la revoca della pena sostitutiva trasforma il residuo in pena detentiva o pena sostitutiva piu grave. La doppia reazione rende particolarmente gravoso il bilancio complessivo della violazione.

Casi pratici

Caso 1: evasione breve con rientro spontaneo

Tizio, in detenzione domiciliare sostitutiva, si allontana dal domicilio per quindici ore senza motivo giustificato. Rientra spontaneamente. Viene processato per evasione ex articolo 385 c.p. La pena e ridotta in applicazione del quarto comma per il rientro volontario. Il giudice del processo valuta la lieve entita: trattandosi di un'unica assenza limitata, la revoca della pena sostitutiva non viene disposta.

Caso 2: nuovo reato durante il lavoro di pubblica utilita

Caio, in lavoro di pubblica utilita sostitutivo, commette una rapina durante l'esecuzione e viene condannato a quattro anni di reclusione. La cancelleria informa il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita. Il giudice valuta l'incompatibilita della condotta con la prosecuzione della pena sostitutiva e dispone la revoca con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita.

Domande frequenti

Cosa rischio se mi assento dalla detenzione domiciliare?

Assenze per piu di 12 ore senza giustificato motivo configurano evasione ex articolo 385 c.p. La pena puo essere ridotta in caso di rientro volontario entro tre giorni. Salvo lieve entita, la condanna comporta anche la revoca della pena sostitutiva.

L'abbandono del lavoro di pubblica utilita e reato?

Si. Il condannato che senza giustificato motivo non si reca al lavoro o lo abbandona e punito ai sensi dell'articolo 56 D.Lgs. 274/2000. La condanna comporta anche la revoca della pena sostitutiva salvo lieve entita.

Un nuovo reato durante la pena sostitutiva la fa revocare?

Una condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione comporta la revoca quando la condotta e incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva. La valutazione segue i criteri dell'articolo 58.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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