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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le misure alternative alla detenzione dell'ordinamento penitenziario non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
  • Resta salvo quanto previsto dall'articolo 47 comma 3-ter ord. pen. (affidamento per recupero da tossicodipendenze).
  • Per i condannati in espiazione di pena detentiva per conversione (ex articoli 66 o 72), le misure alternative non si applicano prima della meta della pena residua.
  • L'esclusione non opera per i minori di eta al momento della condanna.
  • La disposizione evita la sovrapposizione tra pene sostitutive e benefici penitenziari.

Testo dell'articoloVigente

Art. 67 L. 689/1981 — (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

((Salvo quanto previsto dall' articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975 , non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.))

Commento

L'articolo 67 disciplina il rapporto tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione dell'ordinamento penitenziario. La logica e impedire la sovrapposizione: chi sta scontando una pena sostitutiva non puo chiedere contemporaneamente una misura alternativa, perche le due categorie operano in ambiti diversi (cognizione e esecuzione) e perseguono gia, ciascuna a modo suo, l'obiettivo di evitare il carcere.

Regola generale di esclusione

Le misure alternative alla detenzione di cui al Capo VI del Titolo I della L. 354/1975 non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva. Significa che chi sta scontando semiliberta, detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilita sostitutivo non puo chiedere affidamento in prova al servizio sociale, semiliberta penitenziaria o detenzione domiciliare penitenziaria. Le pene sostitutive sono autosufficienti.

Eccezione: affidamento per tossicodipendenti

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 47 comma 3-ter ord. pen., relativo all'affidamento in prova in casi particolari (tipicamente per recupero da tossicodipendenze e alcoldipendenze). La ratio dell'eccezione e la rilevanza terapeutica dell'affidamento speciale, che risponde a esigenze di cura difficilmente sostituibili da una pena sostitutiva ordinaria.

Pena residua per conversione

Quando la pena sostitutiva viene revocata e convertita in pena detentiva (articoli 66 o 72), il condannato non puo chiedere misure alternative prima di aver espiato almeno la meta della pena residua. La regola e finalizzata a evitare un cortocircuito: chi non ha rispettato la pena sostitutiva non puo immediatamente cercare un altro beneficio. La meta della pena residua e una soglia di "purgatorio" prima del nuovo accesso ai benefici.

Eccezione per i minori

L'esclusione dei benefici prima della meta del residuo non opera per chi era minorenne al momento della condanna. La specialita del diritto penale minorile e qui confermata: la prevenzione e la rieducazione del minore prevalgono sulla logica afflittiva della preclusione temporanea.

Effetti pratici

La norma costringe la difesa a scegliere strategicamente: se le condizioni del condannato e i tempi processuali consentono di prevedere l'eventualita di una misura alternativa piu favorevole, puo essere preferibile non chiedere la sostituzione in sentenza. Una volta avviata la pena sostitutiva, infatti, le misure alternative diventano non accessibili (salvo l'eccezione per i tossicodipendenti). La valutazione richiede una visione strategica complessiva del percorso esecutivo.

Coordinamento con la liberazione anticipata

La liberazione anticipata di cui all'articolo 54 ord. pen. e un istituto distinto dalle misure alternative, configurato come riduzione di pena per buona condotta. La sua applicabilita al condannato in espiazione di pena sostitutiva richiede una valutazione di compatibilita con la diversa natura della pena. Su questo aspetto sono possibili interpretazioni evolutive degli istituti, in linea con la finalita rieducativa della pena affermata dall'articolo 27 Cost. Anche il regime di liberazione condizionale (articolo 176 c.p.) richiede un esame specifico in relazione alle pene sostitutive in corso di esecuzione.

Domande frequenti

Posso chiedere misure alternative se sto scontando una pena sostitutiva?

No, in generale. L'unica eccezione e l'affidamento in prova in casi particolari ex articolo 47 comma 3-ter ord. pen., tipicamente per il recupero da tossicodipendenze. Le altre misure alternative non sono accessibili durante l'esecuzione di una pena sostitutiva.

Cosa succede se la pena sostitutiva e stata revocata?

In caso di conversione in pena detentiva ex articoli 66 o 72, le misure alternative non sono accessibili prima di aver espiato almeno la meta della pena residua. La preclusione temporanea risponde alla logica della responsabilizzazione del condannato.

L'esclusione vale anche per i minori?

No. L'esclusione e la preclusione temporanea dopo la conversione non si applicano a chi era minorenne al momento della condanna, in coerenza con il principio della specialita del diritto penale minorile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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