In sintesi
- L'ammontare e dato dal valore giornaliero individuato dal giudice moltiplicato per i giorni di pena detentiva sostituita.
- Il valore giornaliero va da un minimo di 5 euro a un massimo di 2.500 euro.
- Corrisponde alla quota di reddito giornaliero impiegabile per il pagamento, calibrata su condizioni economiche e patrimoniali.
- Si tiene conto delle condizioni complessive di vita del condannato e del nucleo familiare.
- Si applica l'articolo 133-ter c.p. che disciplina il pagamento rateale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 56-quater L. 689/1981 — (Pena pecuniaria sostitutiva)
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
((Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l' articolo 133-ter del codice penale .))
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Commento
La pena pecuniaria sostitutiva opera secondo il modello del tasso giornaliero (sistema del day fine), gia diffuso in molti ordinamenti europei. Lo scopo della formula a due variabili (giorni di pena per importo giornaliero) e calibrare la sanzione sulla capacita economica del singolo, evitando l'effetto regressivo della pena pecuniaria forfettaria che colpisce in modo sproporzionato i meno abbienti.
Calcolo a due variabili
Il giudice individua due dati: la quota giornaliera che il condannato puo impiegare per il pagamento e i giorni di pena detentiva sostituita. Il prodotto fornisce l'ammontare complessivo. Per esempio, sei mesi di pena (180 giorni) sostituiti con un valore giornaliero di 50 euro determinano una pena pecuniaria di 9.000 euro.
Forchetta del valore giornaliero
Il valore giornaliero oscilla tra un minimo di 5 euro e un massimo di 2.500 euro. La forchetta e ampia perche deve coprire situazioni economiche molto diverse: dal lavoratore precario all'imprenditore con redditi elevati. Il minimo evita pene irrisorie; il massimo, gia significativo, riconosce che condanne brevi possono trasformarsi in pene pecuniarie consistenti per soggetti benestanti.
Cosa il giudice valuta
La quota corrisponde a quanto puo essere impiegato per il pagamento, tenuto conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita complessive dell'imputato e del suo nucleo familiare. La valutazione non si limita al reddito dichiarato: include patrimonio, oneri familiari, esigenze di sussistenza. La logica e che la pena debba pesare in modo paragonabile su condannati diversi, non incidere in modo uniforme sul portafoglio.
Pagamento rateale
Si applica l'articolo 133-ter c.p., che disciplina la rateizzazione della pena pecuniaria. La rateazione consente di evitare insolvenze e conseguenti conversioni in pene piu gravose, come disciplinato dall'articolo 71. La concessione e tipicamente legata alle stesse considerazioni economiche utilizzate per fissare il valore giornaliero.
Vantaggi e limiti del modello
Il day fine ha il pregio della proporzionalita reale, ma richiede al giudice una piena conoscenza della situazione economica dell'imputato. La difesa ha interesse a documentare con precisione redditi e patrimonio per ottenere un valore giornaliero realmente proporzionato. In assenza di documentazione il giudice procede con elementi indiziari, con esiti talvolta meno favorevoli.
Rapporto con la pena pecuniaria principale
La pena pecuniaria sostitutiva si distingue dalla multa o dall'ammenda comminate come pene principali in molte fattispecie del codice penale. Mentre la pena pecuniaria principale e quantificata direttamente dalla norma o dal giudice secondo i criteri ordinari, la pena pecuniaria sostitutiva nasce dalla trasformazione di una pena detentiva e segue il meccanismo del day fine. Le due pene possono concorrere quando il giudice condanna a una pena detentiva e a una pena pecuniaria distinte, sostituendo la sola detentiva. In esecuzione il condannato fronteggia entrambe le obbligazioni, ciascuna con la propria disciplina.
Domande frequenti
Come si calcola la pena pecuniaria sostitutiva?
Si moltiplica il valore giornaliero (tra 5 e 2.500 euro) per i giorni di pena detentiva sostituita. Il giudice individua il valore in funzione delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita complessive del condannato e del nucleo familiare.
E possibile pagare a rate?
Si. Si applica l'articolo 133-ter c.p. che disciplina la rateizzazione. La concessione tiene conto delle stesse condizioni economiche valutate per fissare l'importo. Il mancato pagamento di una rata comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell'articolo 71.
Cosa succede se il condannato non paga?
Si applica l'articolo 71: la pena pecuniaria sostitutiva e revocata e convertita nella semiliberta sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. In caso di insolvibilita per cause sopravvenute, la conversione avviene nel lavoro di pubblica utilita sostitutivo o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare.
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