- Comporta l'obbligo di rimanere nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora per almeno dodici ore al giorno.
- Il condannato puo lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno per esigenze indispensabili di vita e salute.
- Il giudice decide tenendo conto del programma di trattamento elaborato dall'UEPE.
- Il luogo di esecuzione deve tutelare la persona offesa e non puo essere un immobile occupato abusivamente.
- Possono essere disposti controlli mediante mezzi elettronici (braccialetto elettronico).
Testo dell'articoloVigente
Art. 56 L. 689/1981 — (Detenzione domiciliare sostitutiva)
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
((La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice. Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale . Si applica, in quanto compatibile, l' articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l' articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .))
Commento
La detenzione domiciliare sostitutiva e la pena sostitutiva intermedia per intensita afflittiva: trasferisce nel domicilio del condannato la dimensione contenitiva tipica del carcere, ma con margini di flessibilita pensati per non interrompere del tutto la vita familiare, lavorativa e sanitaria. Si distingue dalla misura alternativa di matrice penitenziaria perche viene applicata dal giudice della cognizione, senza ingresso in istituto.
La permanenza minima e i margini di uscita
Il nucleo della pena e l'obbligo di stare almeno dodici ore al giorno nel luogo indicato. Il giudice modula le ore tenendo conto di esigenze familiari, di studio, di formazione, di lavoro o di salute documentate. In ogni caso il condannato puo uscire per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle necessita indispensabili di vita e di salute. La fascia di uscita e quindi fisiologica, non eccezionale.
I luoghi ammessi
La detenzione domiciliare puo essere eseguita nell'abitazione del condannato, in un altro luogo di privata dimora, in strutture di cura, assistenza o accoglienza, in comunita o in case famiglia protette. La pluralita di opzioni risponde a situazioni reali: condannati senza casa, persone con dipendenze, donne con figli minori, soggetti in carico ai servizi sociali. Se il condannato non ha un domicilio idoneo, l'UEPE individua soluzioni abitative, anche comunitarie.
Tutela della vittima e divieti
Il luogo deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa: il giudice non puo collocare il condannato in un'abitazione che esporrebbe la vittima a contatto. Vietato anche l'uso di immobili occupati abusivamente, scelta che chiude scorciatoie e responsabilizza il condannato sul fronte abitativo.
Il programma di trattamento UEPE
Anche per la detenzione domiciliare sostitutiva e fondamentale il programma elaborato dall'UEPE, che prende in carico il condannato e relaziona periodicamente al giudice. Il programma indica le ore di permanenza obbligata, le ore di uscita, le finalita del percorso (lavoro, studio, trattamento sanitario) e le eventuali prescrizioni aggiuntive.
Controllo elettronico
Se il giudice ritiene necessario prevenire la commissione di altri reati o tutelare la vittima, puo prescrivere il controllo mediante mezzi elettronici (braccialetto). La misura non e automatica: e una scelta giudiziale che richiede motivazione su pericolosita o tutela della persona offesa e che presuppone la disponibilita effettiva del dispositivo.
Distinzione dalla detenzione domiciliare penitenziaria
La detenzione domiciliare sostitutiva e una pena principale applicata in sentenza, distinta dalla detenzione domiciliare quale misura alternativa di matrice penitenziaria disciplinata dall'articolo 47-ter ord. pen. La prima opera dall'inizio dell'esecuzione senza passare dal carcere; la seconda opera in fase esecutiva su richiesta del condannato gia detenuto. La distinzione e rilevante per i regimi giuridici applicabili, per la competenza giurisdizionale e per i presupposti soggettivi richiesti.
Domande frequenti
Quante ore al giorno il condannato deve stare in casa?
Almeno dodici ore al giorno. Il giudice modula le ore residue tenendo conto di lavoro, studio, salute e famiglia. In ogni caso sono garantite almeno quattro ore di uscita quotidiana, anche non continuative.
Il braccialetto elettronico e obbligatorio?
No. Il giudice puo prescriverlo se lo ritiene necessario per prevenire altri reati o per tutelare la persona offesa. La scelta richiede motivazione e presuppone la disponibilita del dispositivo.
Cosa succede se non c'e un domicilio idoneo?
L'UEPE individua soluzioni abitative alternative, anche comunitarie, e propone al giudice un programma di trattamento adeguato. L'assenza di domicilio non e di per se ostativa alla pena sostitutiva.
Vedi anche