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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 39 L. 689/1981 — Articolo abrogato
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli, 29 e 38, primo comma. (49) 52
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