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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 34 elenca le materie e i corpus normativi sottratti alla depenalizzazione dell'art. 32.
  • Restano penali i reati del codice penale (salvo eccezioni dell'art. 33), in materia di armi, edilizia, alimenti, urbanistica, lavoro.
  • Restano penali le violazioni in materia di interruzione di gravidanza, energia nucleare, tutela acque, inquinamento atmosferico.
  • L'elenco riflette le scelte di rilevanza penale ritenute irrinunciabili dal legislatore del 1981.
  • Successive leggi hanno parzialmente modificato il quadro di esclusione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 34 L. 689/1981 — Esclusione della depenalizzazione

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a); b) dall' articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall' articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 , in materia elettorale.

Commento

L'art. 34 elenca tassativamente le materie e i corpus normativi che restano nell'area penale e non sono coinvolti dalla depenalizzazione generale dell'art. 32. Si tratta di una norma di delimitazione negativa: enumera cosa non e depenalizzato. La logica selettiva risponde a una valutazione di rilevanza dell'interesse protetto: dove il bene giuridico tutelato e considerato fondamentale (salute, ambiente, sicurezza, lavoro, ordine pubblico), il legislatore ha mantenuto la pena anche pecuniaria nell'area penale, per la maggiore forza simbolica e per le garanzie processuali piu robuste.

I reati del codice penale

La lettera a) esclude in via generale i reati del codice penale, fatta salva l'eccezione dell'art. 33 lettera a) (oggi abrogato) che individuava alcune fattispecie codicistiche soggette a depenalizzazione. La scelta riflette la centralita sistematica del codice penale come ordito di tutela degli interessi fondamentali: difficilmente le fattispecie codicistiche sono punite con sola pena pecuniaria, ma quando lo sono il legislatore le ha volute mantenere nell'alveo penalistico per ragioni di coerenza sistematica.

Materie a tutela personale: gravidanza, alimenti, armi

Le lettere b), c), d), e), f) escludono dalla depenalizzazione i reati in materia di interruzione di gravidanza (L. 194/1978, art. 19), armi e esplosivi, disciplina igienica degli alimenti (L. 283/1962), prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia. Il filo conduttore e la tutela della persona: della donna in stato di gravidanza, della collettivita rispetto al pericolo di armi e esplosivi, dei consumatori rispetto alla sicurezza alimentare. Si tratta di beni giuridici di rango costituzionale primario (artt. 32, 41 Cost.) la cui tutela richiede la massima forza dissuasiva dello strumento penale.

Materie ambientali ed energetiche

Le lettere g), h), i) escludono i reati in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (L. 319/1976, oggi T.U. ambientale D.Lgs. 152/2006), inquinamento atmosferico (L. 615/1966), impiego pacifico dell'energia nucleare. La scelta segna il riconoscimento della centralita degli interessi ambientali ed energetici, in epoca in cui la sensibilita ecologica iniziava a tradursi in strumenti normativi forti. Oggi il T.U. ambiente ha riorganizzato la materia ma il principio di non depenalizzazione dei reati ambientali resta confermato dalle scelte legislative successive (legge 68/2015 sui delitti ambientali).

Urbanistica, edilizia e lavoro

Le lettere l) e m) escludono i reati in materia urbanistica ed edilizia e i reati relativi ai rapporti di lavoro, comprese assunzione dei lavoratori e assicurazioni sociali. La permanenza penale della materia edilizia (oggi nel D.P.R. 380/2001) e dei reati lavoristici (oggi nel D.Lgs. 81/2008 sicurezza, nello statuto dei lavoratori e nelle leggi previdenziali) riflette l'esigenza di tutela rinforzata di beni quali il governo del territorio, la salute del lavoratore e il sistema previdenziale, considerati strategici per la tenuta del patto sociale.

Evoluzione delle esclusioni

L'elenco dell'art. 34 e stato in parte rimodulato dalle successive ondate di depenalizzazione. Il D.Lgs. 8/2016, in particolare, ha rivisto l'area applicativa della depenalizzazione escludendo nuove fattispecie ma anche depenalizzandone altre. La direttrice di fondo resta: dove la tutela richiede la deterrenza penale e le garanzie del giusto processo penale, il legislatore conserva l'illecito penale; dove invece la condotta esprime offensivita marginale o tecnico-amministrativa, si privilegia la sanzione amministrativa per ragioni di efficienza e proporzionalita.

Profili interpretativi: tassativita dell'elenco

L'elenco dell'art. 34 e tassativo: cio che non e espressamente escluso e depenalizzato (se rientra nell'area dell'art. 32). La giurisprudenza ha interpretato in modo rigoroso il principio di tassativita, escludendo applicazioni analogiche. Le incertezze interpretative su specifiche materie sono state risolte caso per caso dal legislatore con interventi puntuali o dalla Corte Costituzionale con sentenze di accoglimento o di rigetto interpretativo.

Domande frequenti

Quali materie restano fuori dalla depenalizzazione del 1981?

I reati del codice penale, le materie su armi, esplosivi, alimenti, sostanze per l'infanzia, tutela acque, inquinamento, energia nucleare, urbanistica, edilizia e rapporti di lavoro. L'elenco e contenuto nell'art. 34 ed e tassativo.

L'elenco dell'art. 34 e ancora attuale?

In larga parte si, anche se successive leggi (in particolare il D.Lgs. 8/2016) hanno rivisto puntualmente l'area applicativa della depenalizzazione. La logica di esclusione, comunque, resta: dove il bene tutelato e fondamentale, la sanzione resta penale.

Posso invocare l'analogia per estendere la depenalizzazione a materie simili?

No. L'elenco dell'art. 34 e tassativo e la giurisprudenza non ammette estensioni analogiche. La scelta tra penale e amministrativo spetta al legislatore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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