Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 L. 689/1981 – Solidarietà

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

In sintesi

  • Il proprietario della cosa usata per la violazione e solidalmente obbligato al pagamento, salvo prova di utilizzo contro la sua volonta.
  • Chi esercita autorita, direzione o vigilanza risponde in solido con l'autore della violazione, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto.
  • Persona giuridica, ente o imprenditore rispondono in solido per le violazioni commesse da rappresentanti o dipendenti nell'esercizio delle funzioni.
  • Chi paga in qualita di solidale ha diritto di regresso integrale verso l'autore della violazione.
  • La norma costruisce un sistema di garanzia patrimoniale che rafforza l'effettivita della sanzione.
Indice dei contenuti

L'art. 6 disciplina la solidarieta passiva nell'obbligazione sanzionatoria amministrativa, costruendo un sistema articolato che attribuisce responsabilita a soggetti che non sono autori materiali della violazione ma che si trovano in una posizione qualificata rispetto al fatto, alla cosa o all'autore. La ratio e duplice: rafforzare l'effettivita della sanzione, individuando un patrimonio aggredibile anche quando l'autore e insolvente, e indurre i soggetti in posizione di controllo a un'attenta vigilanza sulle attivita di propria competenza.

Il proprietario della cosa e la prova liberatoria

Il primo comma estende la solidarieta al proprietario, all'usufruttuario o al titolare di un diritto personale di godimento della cosa utilizzata per la violazione. La presunzione e ragionevole: chi dispone della cosa ne ha responsabilita di custodia e organizzazione. La liberazione richiede una prova specifica: che la cosa sia stata utilizzata contro la volonta del proprietario. La giurisprudenza interpreta restrittivamente questa locuzione: non basta un comportamento passivo (es. lasciare le chiavi a disposizione), occorre la dimostrazione di una sottrazione abusiva o di un divieto specifico e violato. La prova del furto, ad esempio, generalmente esonera; la mera consegna del bene a terzi, anche non autorizzati, raramente.

Il rapporto di sorveglianza e di gerarchia

Il secondo comma riguarda chi esercita autorita, direzione o vigilanza su una persona capace ma soggetta. La fattispecie copre situazioni come la responsabilita del datore di lavoro per atti di dipendenti, del responsabile di stabilimento per atti di operai, del genitore per condotte di figli capaci ma ancora soggetti a vigilanza. Anche qui la liberazione e ammessa con la prova di non aver potuto impedire il fatto, prova che presuppone l'adozione di tutte le misure organizzative ragionevolmente esigibili. La giurisprudenza richiede una diligenza qualificata: non basta affermare di non aver saputo, occorre dimostrare un'organizzazione preventiva idonea.

La responsabilita di persone giuridiche, enti e imprenditori

Il terzo comma e il piu rilevante sul piano applicativo: persona giuridica, ente o imprenditore rispondono in solido quando la violazione e commessa dal rappresentante o dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze. Si tratta di una solidarieta legata al rapporto di immedesimazione organica e all'occasionalita necessaria con le funzioni svolte: non rileva quando l'autore agisce per finalita totalmente personali ed estranee al contesto lavorativo. La norma ha grande rilevanza nel settore d'impresa, perche fa gravare sull'ente l'impatto economico delle violazioni dei propri dipendenti, salvo il regresso interno.

Il diritto di regresso

L'ultimo comma chiude il sistema riconoscendo al solidale che ha pagato il diritto di regresso integrale verso l'autore. La norma e coerente con la struttura della solidarieta: il responsabile per garanzia non e l'autore della violazione e, una volta soddisfatta l'amministrazione, puo recuperare l'intero importo da chi ha materialmente commesso il fatto. Il regresso si esercita con un'azione ordinaria di rivalsa, soggetta alla prescrizione decennale dei rapporti di credito, e puo essere fatto valere anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia pure con i limiti dell'art. 2103 c.c. e della disciplina lavoristica.

Aspetti processuali e difensivi

Nelle ordinanze-ingiunzioni multiple, l'autorita deve indicare distintamente l'autore della violazione e il solidale, con specifica motivazione del titolo della solidarieta. La difesa del solidale puo articolarsi su tre piani: contestare l'esistenza del rapporto qualificato, fornire la prova liberatoria specifica per la propria posizione, oppure contestare nel merito la violazione stessa, perche se cade l'illecito principale cade anche l'obbligazione di garanzia. Il giudizio di opposizione e quello tipico di tutte le contestazioni in materia di sanzioni amministrative.

Massime di Cassazione

Cass. U, sent. n. 22082/2017

Nel sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà ex art. 6 L. 689/1981 non assolve a una mera funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale verso quanti (persone fisiche o enti) abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione.

Ne discende che l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato principale: l'estinzione dell'obbligo dell'autore materiale per omessa tempestiva notificazione ex art. 14, ult. co., L. 689/1981 non travolge l'obbligazione del solidale, il quale, dopo aver pagato, conserva l'azione di regresso per l'intero.

Perché è importante: Sezioni Unite - risolve il contrasto sulla natura autonoma vs. accessoria dell'obbligazione solidale e fonda il regresso integrale del solidale che paga.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Norma di riferimento

Art. 6 L. 689/1981 (testo coordinato)

Testo ufficiale dell'art. 6 L. 689/1981 pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il proprietario della cosa servita o destinata a commettere la violazione, o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Stesso meccanismo opera per genitori, tutori, amministratori di enti e datori di lavoro rispetto ai rispettivi soggetti.

Casi pratici

Caso 1: regresso del datore di lavoro

Tizio S.r.l. e chiamata a rispondere in solido di una sanzione amministrativa irrogata a un proprio dipendente che ha commesso una violazione durante l'attivita lavorativa. La societa paga la sanzione e poi avvia azione di regresso nei confronti del dipendente, dimostrando che la condotta era stata posta in essere senza istruzioni e contro le procedure aziendali. Il giudice civile accoglie la domanda nei limiti consentiti dalla disciplina lavoristica, riconoscendo il diritto di rivalsa fondato sull'art. 6, quarto comma.

Caso 2: proprietario dell'auto utilizzata abusivamente

Caio presta il proprio veicolo a un conoscente, che lo utilizza per commettere una violazione amministrativa. Caio riceve l'ordinanza-ingiunzione come solidale. In opposizione cerca di dimostrare che l'auto era stata data per uno scopo specifico, diverso da quello realizzato. Il giudice ritiene insufficiente la prova: la consegna volontaria del veicolo non equivale all'uso contro la volonta del proprietario richiesto dall'art. 6. La sanzione resta confermata.

Domande frequenti

Il datore di lavoro risponde sempre delle violazioni dei dipendenti?

Risponde in solido se la violazione e stata commessa nell'esercizio delle funzioni o incombenze del dipendente. Se invece il dipendente agisce per ragioni del tutto estranee al rapporto lavorativo, la solidarieta non opera.

Come puo liberarsi il proprietario dell'auto utilizzata per una violazione?

Deve dimostrare che la cosa e stata utilizzata contro la sua volonta. La prova piu netta e quella del furto o di un uso espressamente vietato, mentre la semplice consegna del veicolo a terzi raramente esclude la solidarieta.

Chi ha pagato in qualita di solidale puo recuperare la somma?

Si, ha diritto di regresso integrale verso l'autore della violazione. L'azione si esercita con i mezzi ordinari di rivalsa e si prescrive nei tempi previsti per i rapporti di credito civilistici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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