Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 706 c.c. – Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.
Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 705 - Articolo 705 Codice Civile: Apposizione di sigilli e inventario→Cod. civ. art. 707 - Art. 707 Codice Civile: Consegna dei beni all’erede→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 704 Codice Civile: Rappresentanza processuale→Articolo 708 Codice Civile: Disaccordo tra più esecutori testamentari→Art. 703 Codice Civile: Funzioni dell’esecutore testamentario→Articolo 709 Codice Civile: Conto della gestione→Articolo 702 Codice Civile: Accettazione e rinunzia alla nomina→Art. 710 Codice Civile: Esonero dell’esecutore testamentario→Articolo 701 Codice Civile: Persone capaci di essere nominate
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico dell'art. 706 c.c.
L'articolo 706 del Codice Civile completa la disciplina dell'esecutore testamentario (artt. 700-712 c.c.) attribuendo al testatore la facoltà di affidare a un esecutore non erede e non legatario il potere di procedere alla divisione ereditaria tra i coeredi. La disposizione si colloca al crocevia tra la disciplina dell'executio voluntatis e quella della divisione, costituendo una forma peculiare di divisione fatta dal testatore mediante un soggetto terzo. La norma presuppone che il testatore non si sia limitato a istituire eredi pro quota, ma abbia inteso assicurare una ripartizione concreta dei beni evitando il sorgere di una comunione ereditaria potenzialmente conflittuale.
La scelta legislativa di riservare il potere divisorio all'esecutore extraneus, non erede e non legatario, risponde a un'evidente esigenza di imparzialità: chi partecipa alla successione come destinatario di attribuzioni patrimoniali non può cumulare in sé la qualità di soggetto attivo della divisione, perché si genererebbe un insanabile conflitto d'interessi. La ratio è la medesima che ispira l'art. 1395 c.c. sul contratto con se stesso, applicata al peculiare contesto successorio.
La ratio della norma e la natura del potere divisorio
L'art. 706 c.c. realizza un'efficiente forma di autonomia testamentaria differita: il testatore, consapevole di non poter prevedere puntualmente al momento della redazione del testamento la composizione dell'asse e l'andamento dei valori, demanda all'esecutore l'attuazione concreta della divisione, vincolandolo però ai criteri eventualmente dettati nel testamento e, in mancanza, alle regole generali della divisione ereditaria. Il rinvio all'art. 733 c.c. non è meramente formale: esso comporta che la divisione operata dall'esecutore segua le medesime regole della divisione fatta dal testatore, con conseguente possibilità di impugnazione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.) e applicazione delle norme sulla collazione e sull'imputazione (artt. 737 ss. c.c.).
La dottrina dominante qualifica il potere divisorio dell'esecutore come ufficio di diritto privato a carattere strettamente personale, non delegabile e non trasmissibile. L'esecutore opera in nomine proprio, ma per conto dell'eredità: la divisione che egli compie produce effetti reali traslativi e dichiarativi tipici dell'atto divisorio, vincolando i coeredi salva la facoltà di impugnazione.
L'obbligo di audizione preventiva degli eredi
Il terzo comma dell'art. 706 c.c. impone all'esecutore, prima di procedere alla divisione, di sentire gli eredi. L'audizione non costituisce un mero adempimento formale, ma un vero e proprio momento partecipativo: gli eredi devono essere posti in grado di rappresentare le proprie esigenze, di indicare preferenze sui beni, di segnalare situazioni di fatto rilevanti (uso pregresso di immobili, valore affettivo, esigenze abitative o produttive). L'audiatur et altera pars, mutuato dal processo, si trasforma qui in un canone di buona fede esecutiva che presidia la correttezza dell'agire dell'esecutore.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la violazione dell'obbligo di audizione non determini, di per sé, la nullità della divisione, ma costituisca elemento sintomatico di una possibile scorrettezza gestoria rilevante ai sensi dell'art. 709 c.c. (responsabilità per colpa) e dell'art. 710 c.c. (esonero per gravi irregolarità). Tale audizione è inoltre indispensabile per consentire agli eredi di formulare eventuali contestazioni preventive ed evitare un contenzioso successivo.
Caso pratico: la successione di Tizio e il ruolo dell'esecutore
Tizio, imprenditore con tre figli, Caio, Sempronio e Mevia, redige testamento olografo istituendo i tre coeredi in parti uguali e nomina esecutore testamentario il commercialista di fiducia Filano, espressamente attribuendogli il potere di procedere alla divisione ai sensi dell'art. 706 c.c. L'asse comprende una quota di partecipazione in una società di famiglia, un immobile commerciale e alcuni rapporti bancari. Apertasi la successione, Filano convoca i tre eredi in apposita riunione, illustra l'inventario, raccoglie le richieste: Caio chiede di acquisire la partecipazione societaria essendo già amministratore; Sempronio preferisce l'immobile commerciale dove esercita l'attività professionale; Mevia opta per la liquidità e gli investimenti finanziari. Filano, valutati i valori di stima, predispone il progetto divisorio rispettando il principio di parità di trattamento e tenendo conto delle preferenze manifestate; ove i valori non coincidano perfettamente, compensa con conguagli in denaro a carico di chi riceve il bene di maggior valore.
Qualora uno degli eredi ritenga di essere stato leso oltre il quarto della propria quota (art. 763 c.c.), può promuovere azione di rescissione per lesione nel termine biennale di cui all'art. 764 c.c. In alternativa, ove l'esecutore abbia operato senza sentire i coeredi o con palese disparità, sono attivabili i rimedi degli artt. 709 c.c. (risarcimento) e 710 c.c. (esonero giudiziale).
Coordinamento con altre norme codicistiche
L'art. 706 c.c. va letto in sistema con: l'art. 703 c.c. sui poteri generali dell'esecutore (amministrazione dell'eredità), che si arresta dinanzi al potere divisorio se non specificamente conferito; l'art. 733 c.c., espressamente richiamato, sulla divisione fatta dal testatore; gli artt. 713 e ss. c.c. sulla divisione in generale, applicabili in quanto compatibili; l'art. 707 c.c. sull'obbligo di consegna dei beni all'erede, cui si subordina la conservazione dei beni necessari all'esecuzione. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il potere divisorio dell'esecutore non comprime il diritto degli eredi di addivenire a una divisione consensuale alternativa: in qualunque momento i coeredi, raggiunto l'accordo, possono concludere una divisione contrattuale ai sensi dell'art. 1350, n. 11, c.c. (ove abbia ad oggetto immobili).
Domande frequenti
Chi può essere designato esecutore con potere di dividere?
Solo un soggetto che non sia né erede né legatario, secondo il preciso disposto dell'art. 706, comma 1, c.c. La limitazione tutela l'imparzialità del divisore.
L'esecutore può procedere senza sentire gli eredi?
No. L'art. 706, comma 3, c.c. impone l'audizione preventiva. La violazione di tale obbligo configura grave irregolarità rilevante ex artt. 709 e 710 c.c., con possibili profili di responsabilità per colpa.
La divisione operata dall'esecutore è impugnabile?
Sì. Mediante il rinvio all'art. 733 c.c. trovano applicazione le norme generali sulla divisione, compresa la rescissione per lesione oltre il quarto (artt. 763-764 c.c.) entro il termine di due anni.
Gli eredi possono accordarsi e dividere diversamente?
Sì. Il potere dell'esecutore non comprime la facoltà dei coeredi di stipulare una divisione consensuale ai sensi degli artt. 713 ss. c.c., con i requisiti di forma richiesti dalla natura dei beni.
Che succede se l'esecutore non rispetta i criteri testamentari?
Gli eredi possono attivare i rimedi risarcitori (art. 709 c.c.), chiedere l'esonero (art. 710 c.c.) e impugnare la divisione secondo le regole generali. La violazione costituisce inadempimento dell'ufficio.