- Norma di chiusura che abroga la disciplina previgente in materia di inquinamento atmosferico
- Riguarda DPR 203/1988, art. 4 L. 413/1997, art. 12 c. 8 D.Lgs. 387/2003 e diversi decreti ministeriali storici
- Le abrogazioni operano salve le disposizioni di cui il Codice prevede l'ulteriore vigenza
- Coordina il passaggio dal vecchio regime (anni '80-'90) alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006
- Funzione di pulizia dell'ordinamento e di certezza per imprese e autorità
Testo dell'articoloVigente
Art. 280 Cod. Amb. — abrogazioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto preveda l’ulteriore vigenza e … : a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ; b) l’ articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413 ; c) l’ articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ; d) il decreto del Ministro dell’ambiente 10 marzo 1987, n. 105 ; e) il decreto del Ministro dell’ambiente 8 maggio 1989; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989; g) il decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990; h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991; i) il decreto del Ministro dell’ambiente 21 dicembre 1995; l) il decreto del Ministro dell’ambiente del 16 maggio 1996; m) il decreto del Ministro dell’ambiente 20 gennaio 1999, n. 76 ; n) il decreto del Ministro dell’ambiente 21 gennaio 2000, n. 107 ; o) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 280 D.Lgs. 209/2005 — (Disposizioni comuni agli organi delle procedure)
- Art. 280 Codice Civile: Legittimazione
- Articolo 280 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 280 c.p.c.: Contenuto e disciplina dell’ordinanza del colle
- Art. 280 c.p.p.: Condizioni di applicabilità delle misure coerci
- Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversio
Commento
L'articolo 280 svolge una funzione tecnica indispensabile per ogni testo unico: dichiarare quali norme previgenti cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della nuova disciplina. La portata di questa abrogazione espressa va letta in chiave sistematica, perché il Codice dell'ambiente ha riassorbito un corpus normativo stratificato che governava la qualità dell'aria fin dagli anni Ottanta.
Il DPR 203/1988 e l'eredità storica
Il primo destinatario dell'abrogazione è il DPR 24 maggio 1988, n. 203, storico testo di recepimento delle direttive comunitarie sull'inquinamento atmosferico da impianti industriali. Quel decreto, per oltre vent'anni, ha rappresentato il riferimento per autorizzazioni e valori limite di emissione. La sua sostituzione con la parte quinta del D.Lgs. 152/2006 segna il passaggio da una logica settoriale a una integrata, in continuità con l'approccio IPPC e con le successive evoluzioni in materia di AIA.
I decreti ministeriali abrogati
La norma cancella anche numerosi decreti del Ministro dell'ambiente che, nel corso degli anni, avevano dettato discipline di dettaglio: dal D.M. 105/1987 al D.M. 44/2004 in materia di combustibili e impianti. L'effetto è quello di concentrare in un unico testo organico la regolamentazione tecnica, evitando il ricorso a fonti disperse e talora difficilmente reperibili. Resta tuttavia salva la vigenza di quelle specifiche disposizioni che il Codice ha espressamente richiamato in chiave transitoria, di solito per non interrompere autorizzazioni in corso o procedimenti pendenti.
La clausola di salvezza
La formula iniziale, che fa salve le disposizioni di cui il decreto preveda l'ulteriore vigenza, è clausola sistematica tipica delle abrogazioni di testi unici. Essa evita vuoti normativi e permette di mantenere in vita, ad esempio, norme tecniche, allegati o discipline che il legislatore ritiene utile prorogare in attesa di un completo aggiornamento. La sua interpretazione richiede sempre la lettura coordinata con gli articoli sulle disposizioni transitorie (in particolare l'art. 281) e con gli allegati alla parte quinta.
Impatto operativo
Per gestori di impianti, autorità competenti e tecnici, l'art. 280 ha rilievo soprattutto in fase di redazione di pareri, autorizzazioni e procedimenti sanzionatori che involgono fatti pregressi. La regola di base, in linea con i principi generali, è che alle situazioni esaurite si applica la normativa al tempo vigente, mentre ai procedimenti ancora aperti si applica la disciplina sopravvenuta, salvo specifiche deroghe transitorie. ISPRA e le Agenzie regionali per la protezione ambientale, nei propri documenti tecnici, hanno via via aggiornato il quadro di riferimento per gli operatori.
Continuità con la disciplina europea
L'abrogazione del previgente non comporta cesura con il diritto dell'Unione: le direttive che il DPR 203/1988 aveva recepito continuano a costituire il sostrato della parte quinta del Codice, oggi arricchita dalle direttive sulle emissioni industriali e sulla qualità dell'aria. Il MASE (già MATTM) cura il coordinamento con la Commissione europea ai fini delle informazioni e dei reporting periodici.
Domande frequenti
Cosa abroga in concreto l'art. 280?
Abroga DPR 203/1988, art. 4 L. 413/1997, art. 12 c. 8 D.Lgs. 387/2003 e una serie di decreti ministeriali storici in materia di inquinamento atmosferico, salve le disposizioni espressamente fatte salve dal Codice.
Le autorizzazioni rilasciate sotto il vecchio regime sono ancora valide?
In linea generale conservano efficacia sino alla scadenza o al rinnovo, momento in cui vengono ricondotte al nuovo quadro normativo, salvo specifiche disposizioni transitorie.
Come si individua la norma applicabile a un fatto del 2005?
Tipicamente si applica la disciplina vigente al momento del fatto, salvo che la legge sopravvenuta preveda un regime piu favorevole nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Vedi anche