Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 260 Cod. Amb. — Articolo abrogato
Articolo abrogato
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Commento
L'articolo 260 del Codice dell'Ambiente risulta abrogato. La fattispecie originariamente disciplinata — articolo abrogato — non è più applicabile come tale. La trattazione che segue conserva tuttavia un'utilità divulgativa, sia per la corretta lettura della successione di leggi nel tempo, sia per individuare la disciplina oggi vigente che ha assorbito quelle condotte.
Quadro storico della disposizione
fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ora art. 452-quaterdecies c.p.. La disposizione era stata introdotta per dare risposta a esigenze sanzionatorie ritenute, all'epoca, non sufficientemente coperte dal codice penale. L'evoluzione normativa, e in particolare la riforma operata dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, ha portato a una diversa collocazione sistematica delle medesime condotte, con l'introduzione di specifici delitti ambientali nel codice penale.
Disciplina vigente equivalente
Le condotte un tempo punite da questa norma sono oggi sussunte, in tutto o in parte, nella disciplina codicistica dei delitti contro l'ambiente, in particolare nell'art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Il rinvio operato dalla legge 68/2015 e dai successivi interventi normativi ha realizzato la traslazione delle fattispecie, con conservazione sostanziale del disvalore della condotta e adeguamento delle pene edittali.
Effetti pratici per gli operatori
Per i fatti commessi anteriormente all'abrogazione, la successione di leggi nel tempo si regola ai sensi dell'art. 2 c.p., con applicazione della disciplina più favorevole al reo. La Cassazione, in linea generale, ha più volte chiarito il principio di continuità normativa quando la fattispecie viene trasferita in un'altra sede senza soluzione di continuità sostanziale. Per gli operatori odierni, il riferimento è alle norme penali vigenti e, sul piano amministrativo, alle disposizioni del Codice dell'Ambiente non abrogate.
Domande frequenti
L'articolo 260 è ancora applicabile?
No, l'articolo è abrogato. Le condotte sono confluite in altre disposizioni, in particolare nel codice penale (art. 452-quaterdecies c.p.).
Cosa accade ai procedimenti aperti prima dell'abrogazione?
Si applica l'art. 2 c.p. in tema di successione di leggi nel tempo, con applicazione della disciplina più favorevole al reo.
Dove cercare oggi la disciplina equivalente?
Nel codice penale, agli artt. 452-bis ss. introdotti dalla l. 68/2015, e nelle altre disposizioni ambientali sopravvenute applicabili al caso concreto.
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