- Tratta attività di gestione di rifiuti non autorizzata nella disciplina sanzionatoria della Parte Quarta
- Distingue tra illecito amministrativo, contravvenzionale e delitto
- Si coordina con i delitti ambientali del codice penale (artt. 452-bis ss.)
- Rileva ai fini della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001
- Prevede strumenti di estinzione e prescrizioni d'ufficio (l. 68/2015)
Testo dell'articoloVigente
Art. 256 Cod. Amb. — attività di gestione di rifiuti non autorizzata
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni .
1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi . Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 147 .
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b) .
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all’articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
Stesso numero, altri codici
- Art. 256 D.Lgs. 209/2005 — Insinuazioni tardive
- Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento
- Articolo 256 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 256 c.p.c.: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza
- Art. 256 c.p.p.: Dovere di esibizione e segreti
- Art. 256 c.p.: Procacciamento di notizie concernenti la sicurezz
Commento
La risposta sanzionatoria della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente è stratificata: alcune condotte costituiscono illecito amministrativo, altre configurano contravvenzioni o delitti veri e propri. La disposizione in esame si inserisce in questo sistema graduato e va coordinata con le fattispecie del codice penale in materia di delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) introdotte dalla l. 68/2015.
Struttura della fattispecie
La disposizione sulle attività di gestione di rifiuti non autorizzata presenta una struttura tipica dell'illecito ambientale: condotta materiale, soggetto attivo, oggetto materiale (rifiuto) ed elemento soggettivo. fattispecie penale: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio senza titolo abilitativo. La natura giuridica dell'illecito — amministrativa, contravvenzionale o delittuosa — determina conseguenze rilevanti sul regime probatorio, sulla prescrizione, sull'applicabilità dell'oblazione e sull'eventuale coinvolgimento del giudice penale o di quello amministrativo nelle successive fasi di controllo.
Elemento soggettivo e oblazione
In linea generale, per le contravvenzioni ambientali l'elemento soggettivo è alternativamente il dolo o la colpa, salvo che la norma richieda specificamente il dolo. La parte VI-bis del codice, introdotta dalla l. 68/2015, ha disciplinato la procedura di estinzione delle contravvenzioni mediante prescrizioni dell'organo di vigilanza (artt. 318-bis ss.), istituto che la Cassazione ha valorizzato come strumento deflattivo e di ripristino.
Rapporti con i delitti contro l'ambiente
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) e il delitto di traffico organizzato di rifiuti (oggi art. 452-quaterdecies c.p., già art. 260 d.lgs. 152/2006). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente costituiscono oggi la base contravvenzionale del sistema, mentre i delitti del codice penale intervengono per le condotte di maggiore offensività.
Responsabilità degli enti
Molti reati ambientali, inclusi quelli della parte rifiuti, sono presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 (art. 25-undecies). L'ente che svolge attività di gestione rifiuti deve quindi adottare modelli organizzativi adeguati che includano procedure di tracciabilità, controllo dei trasportatori e gestione documentale (registri e formulari).
Profili processuali e giurisdizione
La giurisdizione, per le contravvenzioni e i delitti, è quella penale ordinaria; per gli illeciti amministrativi, il giudice ordinario competente è il giudice di pace o il tribunale, secondo i casi. La Cassazione ha più volte affermato il principio della specialità tra illecito amministrativo e penale, dando rilievo all'oggetto giuridico tutelato e all'elemento materiale della condotta. Il sequestro preventivo, ex artt. 321 c.p.p., è strumento frequente nei procedimenti per reati ambientali, anche su aree e impianti. Va inoltre considerato il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nel contenzioso che coinvolge il MASE o altre amministrazioni statali, in particolare per i Siti di Interesse Nazionale e per le azioni di danno ambientale ex Parte Sesta del codice.
Domande frequenti
Che natura giuridica ha l'illecito previsto dall'articolo 256?
Dipende dalla fattispecie concreta: il Codice dell'Ambiente alterna illeciti amministrativi, contravvenzioni e — per il rinvio al codice penale — delitti veri e propri. La natura giuridica determina conseguenze su prescrizione, oblazione, competenza e responsabilità degli enti.
Quale rapporto sussiste con i delitti contro l'ambiente del codice penale?
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente operano come base contravvenzionale del sistema, mentre il codice penale interviene per le condotte di maggiore gravità.
L'illecito può comportare la responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001?
Sì. I principali reati ambientali sono presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001. Le società che operano nel settore devono adottare modelli organizzativi adeguati con procedure specifiche di prevenzione del rischio ambientale.
Vedi anche