- Disciplina obblighi di intervento e di notifica del proprietario non responsabile nella Parte Quarta, Titolo V del Codice dell'Ambiente
- Pone obblighi a carico del responsabile della contaminazione
- Coordinata con il principio eurounitario 'chi inquina paga' (art. 191 TFUE)
- Prevede un raccordo con la responsabilità civile ex artt. 2043 e 844 c.c.
- Affida controlli ad Arpa, Regione, Provincia e — per i SIN — al MASE
Testo dell'articoloVigente
Art. 245 Cod. Amb. — obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo
242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma
4. In tal caso, il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.
Stesso numero, altri codici
- Art. 245 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione coatta amministrativa
- Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine
- Articolo 245 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione
- Articolo 245 Codice di Procedura Penale: Ispezione personale
- Art. 245 c.p.: Intelligenze con lo straniero per impegnare lo St
Commento
La disciplina della bonifica dei siti contaminati nel Codice dell'Ambiente ruota attorno a un sistema di obblighi puntuali a carico del responsabile della contaminazione, con un meccanismo di intervento sostitutivo dell'amministrazione e una garanzia reale sul fondo. La norma in esame si colloca all'interno della Parte Quarta, Titolo V, e va letta in coordinamento con i principi unionali di prevenzione e di 'chi inquina paga' (art. 191 TFUE).
Architettura del procedimento
La norma sul tema delle obblighi di intervento e di notifica del proprietario non responsabile si inserisce nella sequenza procedimentale tipica della Parte Quarta, Titolo V. Tipicamente il sistema prevede una fase di prevenzione immediata, una fase di caratterizzazione del sito, l'analisi di rischio sito-specifica e, ove necessario, l'approvazione di un progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza. facoltà di intervento volontario, comunicazione agli enti, garanzie dell'incolpevole. Ogni fase ha un proprio termine procedimentale e un proprio atto conclusivo, con la conferenza di servizi quale strumento ordinario di coordinamento tra Regione, Provincia, Comune e Arpa.
Soggetti obbligati e principio 'chi inquina paga'
L'obbligo grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione, individuato anche storicamente. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio per cui il proprietario non responsabile non è automaticamente obbligato alla bonifica, ferma restando la garanzia reale che grava sul fondo ai sensi dell'art. 253. La norma recepisce così il principio eurounitario di cui all'art. 191 TFUE, valorizzato anche dalla Corte di giustizia in più pronunce in materia di rifiuti e siti contaminati.
Coordinamento con la responsabilità civile
Il regime amministrativo di bonifica convive con la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. e con la tutela del vicino ex art. 844 c.c. per immissioni che superino la normale tollerabilità. La Cassazione, in sezione civile, ha ribadito a più riprese la non sovrapponibilità delle due tutele: il privato danneggiato può agire in giudizio per il risarcimento anche quando il procedimento amministrativo sia in corso o si sia concluso con esito positivo.
Profili procedimentali pratici
Sul piano operativo, gli operatori devono prestare attenzione ai termini di comunicazione iniziale, al contenuto della documentazione tecnica e alle interlocuzioni con Arpa per il campionamento. L'Avvocatura dello Stato, nei contenziosi su SIN, ha più volte rappresentato la necessità di una rigorosa tracciabilità delle attività svolte. La giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado sia del Consiglio di Stato, ha chiarito che l'inosservanza dei termini non determina automaticamente la decadenza dal procedimento, ma può incidere sulla valutazione di diligenza dell'operatore.
Connessioni con altre discipline
La disposizione va letta unitamente alle norme su AIA (Titolo III-bis Parte Seconda), VIA, gestione rifiuti (artt. 177 ss.) e, ove pertinente, con la disciplina del danno ambientale (Parte Sesta). Il MASE è competente per i siti di interesse nazionale, mentre per gli altri siti la competenza è regionale. In caso di sequestro penale ex art. 247, i rapporti con l'autorità giudiziaria seguono regole peculiari di coordinamento.
Domande frequenti
Chi è il soggetto obbligato a procedere alla bonifica ai sensi dell'articolo 245?
L'obbligo grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione. Il proprietario non responsabile non è automaticamente tenuto alla bonifica, ferma restando la garanzia reale ex art. 253. In caso di inerzia del responsabile o di sua mancata identificazione, l'amministrazione può intervenire in via sostitutiva ex art. 250.
Qual è il rapporto con la responsabilità civile per il danno al privato?
Il procedimento amministrativo di bonifica non esclude la tutela risarcitoria del privato danneggiato. Quest'ultimo può agire ai sensi degli artt. 2043 e 844 c.c. per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche quando la bonifica sia in corso o sia stata già completata.
Cosa succede se il sito viene sottoposto a sequestro penale?
L'art. 247 disciplina i rapporti con l'autorità giudiziaria: gli interventi di bonifica restano possibili previa autorizzazione del giudice procedente, con modalità che salvaguardino le esigenze del procedimento penale. Le competenze amministrative non sono assorbite da quelle penali.
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