Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 241 Cod. Amb. – regolamento aree agricole
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento in conformità alla disciplina urbanistica è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (25a)
Vedi anche
→art. 239 AMBIENTE→art. 240 AMBIENTE→art. 241-bis AMBIENTE→art. 242 AMBIENTE→art. 242-bis AMBIENTE→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→art. 9 Cost. (Paesaggio)→Art. 237 undecies Cod. Amb. – (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE)→Art. 237 decies Cod. Amb. – (Coincenerimento di olii usati)→Art. 237 novies Cod. Amb. – Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell’attività→Art. 237 octies Cod. Amb. – (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La disposizione si colloca nel Titolo V della Parte IV del codice, dedicato alla bonifica dei siti contaminati. Sul punto specifico, regolamento per le aree agricole soggette a contaminazione: norma di rinvio a un regolamento attuativo per la gestione delle aree agricole interessate da contaminazione, in coordinamento con il Ministero della salute. La disciplina italiana sulle bonifiche ha conosciuto un'evoluzione significativa, a partire dall'art. 17 del d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), passando per il d.m. 471/1999, fino all'attuale impianto del codice, che ha introdotto il modello dell'analisi di rischio sito-specifica in linea con la prassi internazionale.
Architettura del procedimento
Il procedimento di bonifica si articola in fasi sequenziali: notifica della contaminazione (art. 242), messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario e ambientale, progetto operativo di bonifica, esecuzione degli interventi, certificazione di avvenuta bonifica. Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) dell'Allegato 5 al Titolo V sono valori di screening; il superamento attiva l'analisi di rischio sito-specifica per individuare le concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituiscono gli obiettivi vincolanti dell'intervento.
Soggetti obbligati e principio chi inquina paga
L'obbligo di bonifica grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione, individuato secondo il principio europeo chi inquina paga (art. 191 TFUE). La giurisprudenza amministrativa, anche in dialogo con la Corte di giustizia UE, ha chiarito la natura strettamente personale dell'obbligo di bonifica in capo al responsabile. Il proprietario non responsabile resta tenuto, ai sensi dell'art. 245, alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, ma non alla bonifica; puo pero attivarsi volontariamente, con diritto di rivalsa verso il responsabile, anche avvalendosi dell'onere reale sull'area ai sensi dell'art. 253.
Conferenza di servizi e ruolo degli enti tecnici
L'istruttoria si svolge in conferenza di servizi presso la Regione (o presso il MASE per i Siti di Interesse Nazionale di cui all'art. 252), con la partecipazione obbligatoria di ISPRA, ARPA, ASL, Comune e Provincia. Il ruolo tecnico degli enti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e centrale: esprimono pareri vincolanti sul piano di caratterizzazione, sull'analisi di rischio e sul progetto operativo. La giurisprudenza ha valorizzato il rispetto del contraddittorio nei procedimenti complessi.
Strumenti di tutela e contenzioso
I provvedimenti adottati nei procedimenti di bonifica sono impugnabili davanti al giudice amministrativo. Le scelte tecniche sono di regola insindacabili nel merito, salvo profili di manifesta illogicita o errore tecnico. Sul versante penale, possono rilevare i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) introdotti dalla l. 68/2015. Sul versante civilistico, opera la disciplina del danno ambientale ai sensi della Parte VI del codice. Tipicamente, in caso di insolvenza del responsabile, l'onere economico finale rischia di gravare sull'ente pubblico, salvo il successivo recupero coattivo.
Connessioni sistemiche
La disposizione si coordina con gli artt. 242 ss. (procedimento), 245 (soggetti non responsabili), 250 (interventi sostitutivi), 252 (SIN), 253 (oneri reali), con la Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina urbanistico-edilizia per gli interventi su aree contaminate. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale (Parte II) e con il sistema dei reati ambientali del Titolo VI-bis del codice penale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio scopre una contaminazione storica sul proprio terreno
Tizio, proprietario di un'area industriale dismessa, scopre durante uno scavo la presenza di idrocarburi nel suolo. Notifica l'evento al Comune, alla Provincia, alla Regione, all'ARPA e all'ASL ai sensi dell'art. 242, attiva la messa in sicurezza di emergenza e avvia il piano di caratterizzazione. Se non e responsabile della contaminazione storica, valutera se procedere in via volontaria con diritto di rivalsa verso il responsabile.
Caso 2: Caio acquirente verifica lo stato del sito
Caio sta valutando l'acquisto di un capannone gia adibito a officina meccanica. Prima del rogito commissiona una due diligence ambientale che evidenzia superamenti delle CSC per alcuni metalli. Negozia con il venditore una clausola di indennizzo o uno sconto sul prezzo, e si riserva di attivare il procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 245, sempre con diritto di rivalsa.
Domande frequenti
Chi e tenuto a bonificare un sito contaminato?
L'obbligo grava sul responsabile della contaminazione, in attuazione del principio chi inquina paga. Il proprietario non responsabile e tenuto solo alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza ex art. 245, ma puo intervenire volontariamente con diritto di rivalsa.
Cosa sono CSC e CSR?
Le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) sono valori tabellari di screening, fissati nell'Allegato 5 al Titolo V. Le CSR (concentrazioni soglia di rischio) sono valori sito-specifici determinati dall'analisi di rischio sanitario e ambientale: costituiscono gli obiettivi vincolanti della bonifica.
Cos'e un SIN e chi e competente?
I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono aree di contaminazione particolarmente grave o estesa, individuati con decreto del MASE. La competenza istruttoria e in capo al MASE, con il supporto tecnico di ISPRA, ARPA e ASL nella conferenza di servizi.