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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 239: principi e campo di applicazione della disciplina sulle bonifiche
  • Principio chi inquina paga in chiave riparatoria (art. 191 TFUE)
  • Analisi di rischio sito-specifica e soglie CSC/CSR
  • Procedimento integrato con la conferenza di servizi
  • Distinzione tra responsabile della contaminazione e proprietario incolpevole
  • Riferimenti operativi a ISPRA, ARPA, MASE e SNPA

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 239 Cod. Amb. — principi e campo di applicazione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo; b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

Commento

La disposizione si colloca nel Titolo V della Parte IV del codice, dedicato alla bonifica dei siti contaminati. Sul punto specifico, principi e campo di applicazione della disciplina sulle bonifiche: perimetro del Titolo V Parte IV: chi inquina paga, copertura soggettiva e procedimentale dei siti potenzialmente contaminati. La disciplina italiana sulle bonifiche ha conosciuto un'evoluzione significativa, a partire dall'art. 17 del d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), passando per il d.m. 471/1999, fino all'attuale impianto del codice, che ha introdotto il modello dell'analisi di rischio sito-specifica in linea con la prassi internazionale.

Architettura del procedimento

Il procedimento di bonifica si articola in fasi sequenziali: notifica della contaminazione (art. 242), messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario e ambientale, progetto operativo di bonifica, esecuzione degli interventi, certificazione di avvenuta bonifica. Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) dell'Allegato 5 al Titolo V sono valori di screening; il superamento attiva l'analisi di rischio sito-specifica per individuare le concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituiscono gli obiettivi vincolanti dell'intervento.

Soggetti obbligati e principio chi inquina paga

L'obbligo di bonifica grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione, individuato secondo il principio europeo chi inquina paga (art. 191 TFUE). La giurisprudenza amministrativa, anche in dialogo con la Corte di giustizia UE, ha chiarito la natura strettamente personale dell'obbligo di bonifica in capo al responsabile. Il proprietario non responsabile resta tenuto, ai sensi dell'art. 245, alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, ma non alla bonifica; puo pero attivarsi volontariamente, con diritto di rivalsa verso il responsabile, anche avvalendosi dell'onere reale sull'area ai sensi dell'art. 253.

Conferenza di servizi e ruolo degli enti tecnici

L'istruttoria si svolge in conferenza di servizi presso la Regione (o presso il MASE per i Siti di Interesse Nazionale di cui all'art. 252), con la partecipazione obbligatoria di ISPRA, ARPA, ASL, Comune e Provincia. Il ruolo tecnico degli enti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e centrale: esprimono pareri vincolanti sul piano di caratterizzazione, sull'analisi di rischio e sul progetto operativo. La giurisprudenza ha valorizzato il rispetto del contraddittorio nei procedimenti complessi.

Strumenti di tutela e contenzioso

I provvedimenti adottati nei procedimenti di bonifica sono impugnabili davanti al giudice amministrativo. Le scelte tecniche sono di regola insindacabili nel merito, salvo profili di manifesta illogicita o errore tecnico. Sul versante penale, possono rilevare i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) introdotti dalla l. 68/2015. Sul versante civilistico, opera la disciplina del danno ambientale ai sensi della Parte VI del codice. Tipicamente, in caso di insolvenza del responsabile, l'onere economico finale rischia di gravare sull'ente pubblico, salvo il successivo recupero coattivo.

Connessioni sistemiche

La disposizione si coordina con gli artt. 242 ss. (procedimento), 245 (soggetti non responsabili), 250 (interventi sostitutivi), 252 (SIN), 253 (oneri reali), con la Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina urbanistico-edilizia per gli interventi su aree contaminate. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale (Parte II) e con il sistema dei reati ambientali del Titolo VI-bis del codice penale.

Domande frequenti

Chi e tenuto a bonificare un sito contaminato?

L'obbligo grava sul responsabile della contaminazione, in attuazione del principio chi inquina paga. Il proprietario non responsabile e tenuto solo alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza ex art. 245, ma puo intervenire volontariamente con diritto di rivalsa.

Cosa sono CSC e CSR?

Le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) sono valori tabellari di screening, fissati nell'Allegato 5 al Titolo V. Le CSR (concentrazioni soglia di rischio) sono valori sito-specifici determinati dall'analisi di rischio sanitario e ambientale: costituiscono gli obiettivi vincolanti della bonifica.

Cos'e un SIN e chi e competente?

I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono aree di contaminazione particolarmente grave o estesa, individuati con decreto del MASE. La competenza istruttoria e in capo al MASE, con il supporto tecnico di ISPRA, ARPA e ASL nella conferenza di servizi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.