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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 238: tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
  • Passaggio dalla TIA alla tariffa rifiuti regolata da ARERA
  • Copertura integrale dei costi del servizio (full cost recovery)
  • Metodologia tariffaria di riferimento (MTR) con parametri standard
  • Distinzione tra utenze domestiche e non domestiche
  • Coordinamento con il regime fiscale comunale della TARI

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 238 Cod. Amb. — Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.

36. La tariffa di cui all’ articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma

11. 2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma

6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d’ambito approvano e presentano all’Autorità di cui all’articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma

6. 8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono , in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.

In sintesi

  • Articolo 238: tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
  • Passaggio dalla TIA alla tariffa rifiuti regolata da ARERA
  • Copertura integrale dei costi del servizio (full cost recovery)
  • Metodologia tariffaria di riferimento (MTR) con parametri standard
  • Distinzione tra utenze domestiche e non domestiche
  • Coordinamento con il regime fiscale comunale della TARI

La disposizione disciplina tariffa per la gestione dei rifiuti urbani: evoluzione dalla TIA alla TARI: criteri di commisurazione (DPR 158/1999, metodo MTR ARERA), copertura integrale del costo del servizio. L'art. 238 del codice ha rappresentato uno snodo importante nel passaggio dalla TARSU (tassa) alla TIA (tariffa) e oggi convive con il regime fiscale comunale della TARI (l. 147/2013), in un quadro regolatorio definito dall'ARERA, che ha approvato il Metodo Tariffario di Riferimento (MTR) e ne ha aggiornato i parametri in via periodica.

Dalla TIA alla regolazione ARERA

L'art. 238 ha introdotto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani come strumento di copertura integrale dei costi del servizio (full cost recovery). Successivamente la l. 205/2017 ha attribuito ad ARERA funzioni di regolazione e controllo del settore. Il quadro oggi prevede la coesistenza di un regime fiscale (TARI) e di un regime corrispettivo (tariffa puntuale), con scelta rimessa al Comune che puo affidare la riscossione al gestore del servizio.

Struttura della tariffa

La tariffa si articola in una quota fissa, commisurata ai costi comuni del servizio, e in una quota variabile, legata ai costi connessi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti. Per le utenze domestiche i parametri di riferimento sono la superficie e il numero degli occupanti; per le utenze non domestiche la superficie e la categoria di attivita, con coefficienti di produzione potenziale di rifiuto. Le tariffe puntuali, in linea con il principio chi inquina paga, modulano una quota in base alla quantita effettiva di rifiuto indifferenziato conferito.

Riduzioni, esenzioni e tutele

La disciplina prevede riduzioni obbligatorie per fattispecie tipiche: distanza dal punto di raccolta, mancato svolgimento del servizio, utilizzo stagionale dell'immobile. Sono previste agevolazioni per condizioni di disagio economico e per attivita commerciali che avviano al recupero rifiuti urbani assimilati. Tipicamente, il contenzioso si concentra sulla corretta determinazione della superficie tassabile, sull'applicazione delle categorie tariffarie e sull'effettivita del servizio reso.

Profili di legittimita e contenzioso

La giurisprudenza tributaria ha riconosciuto la natura non sinallagmatica del tributo TARI: l'obbligo di pagamento non e subordinato alla concreta fruizione del servizio. La Corte costituzionale ha affermato la legittimita del meccanismo di determinazione presuntiva, in quanto strumento di equita tributaria. Restano controversi i profili relativi al divieto di doppia imposizione, all'IVA sulla TARI corrispettivo e alle riduzioni in caso di interruzioni del servizio non imputabili al gestore.

Connessioni sistemiche

La disposizione si coordina con la disciplina della TARI (l. 147/2013), con la regolazione ARERA (MTR-2 in vigore dal 2022), con il d.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato) e con le disposizioni dei piani regionali di gestione dei rifiuti. Rileva inoltre il coordinamento con il TUEL (d.lgs. 267/2000) per i profili di contabilita comunale e con il codice del consumo per la tutela dell'utente finale.

Domande frequenti

Cosa cambia tra TARI tributo e TARI corrispettivo?

La TARI tributo e una entrata di natura fiscale del Comune; la TARI corrispettivo (tariffa puntuale) e un corrispettivo soggetto a IVA, riscosso dal gestore del servizio. La scelta spetta al Comune e impatta su modalita di fatturazione e regime di contestazione.

Posso chiedere una riduzione se il servizio non viene reso?

Si, sono previste riduzioni obbligatorie in caso di mancato svolgimento del servizio o di disservizi gravi e prolungati. L'utente puo presentare istanza documentata al Comune o al gestore, con eventuale ricorso al giudice tributario in caso di rigetto.

Come incide la regolazione ARERA?

ARERA ha approvato il Metodo Tariffario di Riferimento (MTR-2) che fissa i parametri di calcolo dei costi efficienti, i limiti di crescita tariffaria e gli obiettivi di qualita del servizio. Il Comune adotta annualmente il PEF (piano economico finanziario) validato dall'ente di governo dell'ambito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.