Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 229 CPI – (Tasse e diritti rimborsabili)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d’incarico. Il diritto previsto per il deposito dell’opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. L’autorizzazione è disposta d’ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta inviata all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell’estinzione dell’opposizione.

4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell’Ufficio italiano brevetti e marchi

In sintesi

  • Disciplina le ipotesi di tasse e diritti rimborsabili in materia di proprietà industriale.
  • Identifica i casi in cui le somme versate possono essere restituite al pagante.
  • Tipicamente il rimborso opera per pagamenti effettuati per errore, in eccesso, o per procedimenti non andati a buon fine.
  • La procedura di rimborso richiede istanza e accertamento da parte dell'amministrazione.
Indice dei contenuti

L'articolo 229 affronta il tema del rimborso delle somme versate all'UIBM. La materia, di apparente tecnicità, ha rilevanza pratica significativa: errori di pagamento, abbandono di procedure, revoche di domande possono dare luogo a ingenti somme da recuperare. La disciplina assicura equità e correttezza nei rapporti economici tra utenti e amministrazione.

Casi di rimborso

Sono tipicamente rimborsabili: i pagamenti effettuati per errore (importo errato, doppio pagamento, pagamento su titolo già pagato); le somme corrispondenti a procedure non avviate o ritirate prima dell'esame; i diritti versati per servizi non resi dall'amministrazione. La logica è quella della restituzione di pagamenti indebiti o privi di causale concreta.

Casi esclusi dal rimborso

Non sono rimborsabili, in linea generale, le somme corrispondenti a procedimenti effettivamente svolti dall'amministrazione, anche se conclusi negativamente. La regola riflette il principio per cui il pagamento copre il costo dell'attività amministrativa, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole. Anche le annualità già scadute non sono rimborsabili a fronte di un successivo abbandono volontario.

Procedura di rimborso

Il rimborso è subordinato a istanza dell'interessato, presentata entro termini specifici e accompagnata dalla documentazione probatoria del pagamento e dei presupposti del rimborso. L'UIBM verifica i presupposti, adotta provvedimento espresso e procede al rimborso secondo modalità telematiche o tradizionali. I tempi di rimborso possono essere oggetto di tutela amministrativa in caso di ritardi.

Coordinamento con la finanza pubblica

I rimborsi sono effettuati attingendo alle risorse del bilancio dell'UIBM o secondo le procedure della contabilità pubblica. Il coordinamento con la finanza pubblica può comportare termini di liquidazione che si protraggono nel tempo, in particolare per importi rilevanti. Sono tipicamente previsti interessi di mora per i ritardi imputabili all'amministrazione.

Rapporti con il contenzioso tributario

Quando i diritti UIBM hanno natura tributaria, le controversie sui rimborsi possono essere devolute alla giurisdizione tributaria. La qualificazione natura di tassa o di tariffa è dirimente per la scelta del rito e dell'autorità competente. Profili di questo tipo possono dare luogo a contenziosi complessi, tipicamente affidati a professionisti specializzati.

Casi pratici

Caso 1: Doppio pagamento

Tizio, per errore, paga due volte l'annualità di un brevetto. In linea generale, può chiedere il rimborso della somma versata in eccesso, allegando le ricevute e l'istanza nei termini previsti.

Caso 2: Ritiro della domanda

Caio ritira una domanda di brevetto prima dell'avvio dell'esame sostanziale. Tipicamente, la parte dei diritti corrispondente alle attività non svolte può essere oggetto di rimborso, mentre la parte relativa alle attività già compiute non è rimborsabile.

Domande frequenti

Quali pagamenti sono rimborsabili?

Tipicamente quelli effettuati per errore, in eccesso, o relativi a procedure non avviate o ritirate prima dell'esame.

Come si chiede il rimborso?

Con istanza motivata e documentata all'UIBM, entro i termini previsti dalla normativa specifica.

I rimborsi maturano interessi?

Tipicamente sì in caso di ritardi imputabili all'amministrazione, secondo le regole generali della contabilità pubblica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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