Art. 229 CPI — (Tasse e diritti rimborsabili)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d’incarico. Il diritto previsto per il deposito dell’opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. L’autorizzazione è disposta d’ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta inviata all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell’estinzione dell’opposizione.
4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell’Ufficio italiano brevetti e marchi
Stesso numero, altri codici
- Art. 229 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 229 D.Lgs. 209/2005 — Commissario per il compimento di singoli atti
- Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza
- Articolo 229 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 229 Codice della Strada: Attuazione di direttive comunitarie
- Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea