Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 228 CPI – Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
Vedi anche
→art. 226 PROPRIETA→art. 227 PROPRIETA→art. 229 PROPRIETA→art. 230 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 225 CPI – Diritti di concessione e di mantenimento→Art. 231 CPI – Domande anteriori→Art. 224 CPI – Risorse finanziarie→Art. 232 CPI – Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 228 disciplina i casi in cui i diritti dovuti per i titoli di proprietà industriale possono essere oggetto di esenzione o sospensione. La norma riflette esigenze di equità e di politica della innovazione: in alcuni casi è opportuno alleggerire il carico economico per favorire l'accesso alla tutela o per riconoscere situazioni meritevoli.
Esenzioni soggettive
Le esenzioni soggettive possono riguardare categorie particolari di titolari: enti pubblici di ricerca, università, micro e piccole imprese, ricercatori individuali. La ratio è quella di favorire l'accesso al sistema brevettuale anche per soggetti con limitate risorse, sostenendo l'innovazione di base e l'imprenditorialità diffusa. Le esenzioni richiedono tipicamente certificazione dello status del beneficiario.
Esenzioni oggettive
Le esenzioni oggettive riguardano specifiche tipologie di domande o procedimenti: ad esempio, depositi connessi a programmi di ricerca pubblici, brevetti relativi a tecnologie di interesse strategico nazionale o internazionale, casi di particolare rilievo sociale (farmaci essenziali, tecnologie ambientali). La selezione delle categorie esentate riflette priorità di politica pubblica.
Sospensione
La sospensione del pagamento è prevista in casi particolari: pendenza di contenziosi sulla titolarità del diritto, procedure di riassegnazione, situazioni di emergenza sanitaria o di calamità che impediscano l'ordinario adempimento. La sospensione si distingue dall'esenzione: i diritti restano dovuti, ma il termine di pagamento è prorogato.
Procedura di accesso
L'accesso alle esenzioni richiede tipicamente istanza motivata e documentata. L'UIBM verifica la sussistenza dei requisiti e adotta provvedimento espresso o tacito. Errori nella valutazione dei requisiti possono comportare la revoca dell'esenzione, con obbligo di pagamento dei diritti non versati.
Coordinamento con il sistema europeo
Le esenzioni nazionali si coordinano con le politiche di favor previste in sede europea per il brevetto europeo e per il marchio UE. Tipicamente, le esenzioni per micro-imprese e ricercatori sono allineate al fine di garantire coerenza di trattamento. Le banche dati internazionali tengono traccia delle posizioni agevolate.
Casi pratici
Caso 1: Università depositaria
L'Università presso cui Tizio è docente deposita una domanda di brevetto. In linea generale, può beneficiare di esenzioni o riduzioni dei diritti previste per gli enti pubblici di ricerca, su istanza motivata.
Caso 2: PMI innovativa
Caio, titolare di una micro-impresa innovativa, chiede l'applicazione delle riduzioni previste. Tipicamente deve documentare lo status di micro-impresa secondo i parametri europei e nazionali; la riduzione si applica ai diritti di deposito e mantenimento secondo la normativa specifica.
Domande frequenti
Chi può beneficiare di esenzioni?
Categorie particolari di titolari (università, enti di ricerca, micro e piccole imprese, ricercatori) per esenzioni soggettive, o specifiche tipologie di domande per esenzioni oggettive.
Esenzione e sospensione sono la stessa cosa?
No: l'esenzione elimina l'obbligo di pagamento; la sospensione lo proroga in attesa che si chiariscano le situazioni che la giustificano.
Come si accede alle esenzioni?
Tramite istanza motivata e documentazione dei requisiti; l'UIBM verifica e adotta provvedimento, eventualmente revocabile in caso di errori.