- Promuove misure per la sostenibilità ambientale e l'economia circolare nella filiera dei rifiuti
- Attua la responsabilità estesa del produttore (EPR)
- Si coordina con i sistemi consortili (CONAI e altri)
- È soggetta alla vigilanza di ARERA, ISPRA e ARPA
- Si raccorda con la politica di economia circolare
Testo dell'articoloVigente
Art. 206 Quinquies Cod. Amb. — Articolo 206-quinquies
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
(Incentivi per l’acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l’acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Codice dell'Ambiente promuove strumenti di concertazione pubblico-privato per la gestione dei rifiuti: accordi, contratti di programma, incentivi e misure di promozione del riutilizzo e dell'economia circolare. Su questo versante operano anche i sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (consorzi obbligatori e volontari). La disposizione in esame contribuisce a delineare questo quadro di concertazione.
Concertazione pubblico-privato nella gestione dei rifiuti
La norma in tema di misure per la sostenibilità ambientale e l'economia circolare si inserisce nel modello concertativo che il codice promuove per la chiusura dei cicli e per il miglioramento delle performance ambientali. interventi di promozione dell'economia circolare e di sostenibilità ambientale della filiera produzione-consumo. Gli accordi e i contratti di programma sono strumenti volontari che impegnano operatori economici, amministrazioni e portatori di interesse al raggiungimento di obiettivi definiti, con eventuali contributi pubblici e regimi semplificati.
Responsabilità estesa del produttore (EPR)
La responsabilità estesa del produttore, principio cardine del diritto europeo dei rifiuti, impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto che ne deriverà a fine vita. L'EPR opera tipicamente attraverso sistemi collettivi (consorzi obbligatori e volontari) che organizzano la raccolta, il trasporto, il recupero e il riciclaggio. La giurisprudenza, in linea generale, ha ribadito che l'adesione a un sistema collettivo non esime il produttore da responsabilità diretta in caso di gestione non conforme da parte del sistema.
Vigilanza e ruolo dell'Autorità di regolazione
La vigilanza sulla filiera dei rifiuti è affidata a una pluralità di soggetti: ARERA per la regolazione del servizio rifiuti urbani; ISPRA per il coordinamento tecnico e la reportistica; ARPA per i controlli sul territorio; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti penali; MASE come autorità di indirizzo. Il Catasto rifiuti, alimentato dal MUD e da altri flussi informativi, costituisce la base dati per il monitoraggio nazionale ed europeo. La Commissione UE vigila sull'attuazione delle direttive di settore.
Incentivi per i prodotti riciclati ed economia circolare
Il codice prevede incentivi per i prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti, anche nel disassemblaggio di prodotti complessi (RAEE, veicoli fuori uso). Le politiche di economia circolare promuovono il design for recycling, il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, l'allungamento del ciclo di vita dei beni. Strumenti complementari sono il green public procurement (criteri ambientali minimi, CAM), gli appalti verdi, le etichettature ambientali, le certificazioni di prodotto e di sistema (ISO 14001, EMAS).
Profili di concorrenza e di tutela degli operatori
Le misure di promozione e gli incentivi devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE) e i principi di concorrenza nel mercato interno. La giurisprudenza europea, in linea generale, ammette gli aiuti volti al miglioramento ambientale entro le soglie e le condizioni del Regolamento generale di esenzione (GBER) o previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. I sistemi di EPR, in particolare, devono garantire non discriminazione tra produttori e trasparenza nella determinazione dei contributi ambientali.
Domande frequenti
Come funziona la responsabilità estesa del produttore (EPR) richiamata dall'articolo 206-quinquies?
L'EPR impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto a fine vita. Operativamente è esercitata tramite sistemi collettivi (consorzi) che organizzano raccolta, trasporto, riciclaggio. L'adesione non esonera il produttore in caso di gestione non conforme.
Quali soggetti vigilano sulla filiera dei rifiuti?
ARERA per la regolazione, ISPRA per il coordinamento tecnico, ARPA per i controlli operativi, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti, MASE per l'indirizzo. Il Catasto rifiuti raccoglie i dati alimentati dal MUD.
Gli incentivi per i prodotti riciclati sono compatibili con il diritto UE?
Sì, nei limiti del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE). Il Regolamento generale di esenzione (GBER) ammette molti aiuti ambientali entro soglie e condizioni; gli aiuti maggiori richiedono notifica e autorizzazione della Commissione UE.