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Art. 140 CPI — Diritti di garanzia
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 140 Cod. Amb. — circostanza attenuante
- Art. 140 D.Lgs. 209/2005 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale
- Art. 140 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
- Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di
- Articolo 140 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 140 Codice del Consumo: Procedura