Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 137 CPI – Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.

2. All’esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili.

3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L’atto deve contenere: a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo; b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva; c) la somma per cui si procede all’esecuzione; d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; e) il cognome e nome dell’ufficiale giudiziario.

4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d’uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell’atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l’atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest’ultimo caso, copia dell’atto è affissa nell’Albo dell’Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.

6. L’atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell’atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finchè il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

7. La vendita e l’aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.

8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l’aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l’annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile . All’uopo il giudice può stabilire che l’annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.

10. Il creditore istante, nell’esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l’atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell’autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 10 , il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l’udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell’udienza, accertata l’osservanza delle disposizioni del comma 8, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l’esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile .

12. L’aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell’avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.

13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile .

14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si propongono davanti all’autorità giudiziaria dello Stato competente a norma dell’articolo 120.

In sintesi

  • I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata secondo le norme del c.p.c. sui beni mobili.
  • Il pignoramento si esegue con atto notificato al debitore contenente identificazione del titolo e del credito.
  • Dalla notificazione il debitore assume gli obblighi del sequestratario giudiziale, anche per i frutti del diritto.
  • L'atto di pignoramento va trascritto entro otto giorni a pena di inefficacia; la vendita può aver luogo all'incanto o senza incanto.
Indice dei contenuti

L'articolo 137 affronta uno snodo poco esplorato ma essenziale del codice della proprietà industriale: la possibilità che i diritti IP siano oggetto di esecuzione forzata. La norma riconosce la natura patrimoniale dei titoli di privativa, dotati di valore economico autonomo e quindi suscettibili di essere aggrediti dai creditori del titolare, e ne disciplina il procedimento espropriativo con regole specifiche calibrate sulla loro peculiarità.

L'esecuzione forzata come riconoscimento del valore economico

I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata. L'affermazione è importante perché conferma che brevetti, marchi, disegni e modelli registrati costituiscono cespiti patrimoniali a tutti gli effetti, integrabili nell'attivo del debitore e aggredibili dai creditori. Si tratta di una scelta coerente con la natura proprietaria di questi diritti, che pur immateriali producono utilità economica e possono essere oggetto di cessione, licenza, concessione in garanzia.

L'applicazione delle norme sui beni mobili

All'esecuzione si applicano le norme del codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili. La scelta classificatoria riflette la natura dei diritti IP: pur essendo beni di particolare specie, condividono con i beni mobili la trasferibilità e la possibilità di alienazione tramite vendita forzata. La disciplina si adatta tuttavia alle peculiarità del titolo immateriale attraverso la richiesta di trascrizione presso l'UIBM, che funge da pubblicità costitutiva.

Il contenuto dell'atto di pignoramento

Il pignoramento si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere dichiarazione di pignoramento con identificazione del titolo, data del titolo esecutivo e relativa spedizione, somma per cui si procede, dati del creditore e del debitore, identificazione dell'ufficiale giudiziario. Il rigore identificativo serve a definire con precisione l'oggetto del pignoramento ed evitare contestazioni successive sull'esatto perimetro del titolo aggredito.

La posizione del debitore come sequestratario

Dalla data della notificazione, il debitore assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo, anche per i frutti. I frutti maturati dopo la notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto (royalties, canoni di licenza), si cumulano con il ricavato della vendita per la successiva attribuzione. La regola garantisce che il debitore non possa più disporre del titolo o dei suoi frutti a danno dei creditori procedenti, mantenendo il valore del cespite per la procedura.

Trascrizione e vendita forzata

L'atto di pignoramento del diritto IP deve essere trascritto a pena di inefficacia entro otto giorni dalla notifica. La trascrizione è momento essenziale: rende opponibile il pignoramento ai terzi e fa decorrere la priorità rispetto a successivi atti dispositivi. La vendita e l'aggiudicazione seguono le regole generali, con adattamenti per le specificità del titolo IP, e i pignoramenti successivi valgono come opposizione sul prezzo di vendita quando notificati al creditore procedente.

Casi pratici

Caso 1: Pignoramento di portafoglio brevettuale

Tizio è creditore di una società detentrice di un brevetto di valore. Procede al pignoramento del titolo notificando l'atto al debitore con identificazione precisa del brevetto e del credito. L'atto viene trascritto presso l'UIBM entro otto giorni. Da quel momento la società debitrice non può cedere il brevetto e i canoni di licenza confluiscono nella procedura esecutiva.

Caso 2: Pignoramento di marchio con licenza attiva

Caio pignora un marchio di una società debitrice. Esiste un contratto di licenza che produce canoni mensili. Dopo la notificazione, la società debitrice è tenuta a destinare i canoni alla procedura esecutiva. La successiva vendita forzata del marchio trasferisce il titolo al nuovo aggiudicatario, mentre i canoni accumulati nel frattempo concorrono al soddisfacimento del credito.

Domande frequenti

Si può pignorare un brevetto o un marchio?

Sì, i diritti patrimoniali di proprietà industriale sono espressamente pignorabili. Si applicano le norme del codice di procedura civile sull'esecuzione sui beni mobili, integrate dalle specifiche del codice IP relative al titolo immateriale.

Cosa accade ai frutti del diritto dopo il pignoramento?

I frutti maturati dopo la notificazione (royalties, canoni di licenza) si cumulano con il ricavato della vendita ai fini dell'attribuzione. Il debitore assume gli obblighi del sequestratario giudiziale e non può disporre di questi proventi a danno dei creditori.

Entro quanto va trascritto il pignoramento?

Entro otto giorni dalla notifica, a pena di inefficacia. La trascrizione presso l'UIBM è essenziale per l'opponibilità ai terzi: senza di essa il pignoramento non produce effetti verso i successivi aventi causa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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