Testo dell'articoloVigente
Art. 136 Quater CPI – (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.
2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed è notificato alle altre parti nelle forme di cui all’articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.
4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.
5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie.
6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio.
7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d’ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza, disporne la separazione.
10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l’udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, può nominare uno o più tecnici aggregati, ai sensi dell’articolo 135, comma
4.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 136 quater disciplina la fase di filtro processuale affidata al Presidente della Commissione dei ricorsi. La norma assegna a un giudice monocratico funzioni di smaltimento preliminare, sia per eliminare rapidamente ricorsi privi di presupposti, sia per organizzare la trattazione dei giudizi che proseguono. L'obiettivo è la celerità senza compromessi sul contraddittorio.
Il filtro presidenziale sull'inammissibilità manifesta
Il Presidente esamina preliminarmente il ricorso e, quando lo ritiene manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto. La manifesta inammissibilità richiede un vizio evidente e immediato, non un giudizio articolato di merito o di rito. La sede monocratica permette di filtrare rapidamente ricorsi privi di base senza gravare l'intero collegio, ma resta soggetta al controllo collegiale attraverso il reclamo, garantendo l'effettività della tutela.
Provvedimenti su sospensione, interruzione, estinzione
Il Presidente può dichiarare con decreto anche sospensione, interruzione ed estinzione del processo, nei casi previsti dalla legge. Si tratta di provvedimenti che incidono sulla pendenza del giudizio e che, se non contestati, definiscono l'esito processuale. Anche questi decreti sono soggetti a reclamo, in coerenza con la regola generale che riserva al collegio la decisione finale sui provvedimenti monocratici.
Il reclamo davanti al collegio
Il reclamo contro i decreti presidenziali si propone con ricorso da notificare alle altre parti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il reclamante deposita il ricorso notificato in segreteria entro quindici giorni dall'ultima notifica. Le altre parti possono presentare memorie nei quindici giorni successivi. La Commissione decide il reclamo in Camera di consiglio: se dichiara inammissibilità o estinzione pronuncia sentenza, negli altri casi ordinanza non impugnabile sui provvedimenti per la prosecuzione del processo.
Riunione e separazione dei processi connessi
Il Presidente, d'ufficio o su istanza, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. La regola favorisce economia processuale ed evita decisioni potenzialmente divergenti su questioni identiche. Tuttavia il collegio può, con ordinanza, disporre la separazione qualora rilevi che la riunione ritarda o rende più gravosa la trattazione: si lascia spazio a una valutazione di opportunità in concreto.
Fissazione dell'udienza e nomina del relatore
Se non ritiene di adottare provvedimenti preliminari, il Presidente fissa l'udienza di trattazione e nomina il relatore. Quando la controversia richiede valutazioni di natura tecnica, può nominare uno o più tecnici aggregati ai sensi dell'articolo 135. Questa scelta organizzativa anticipa la composizione tecnica del collegio rispetto all'oggetto della controversia: per casi che richiedono valutazioni brevettuali complesse, il supporto tecnico viene assicurato fin dalla fase preparatoria.
Casi pratici
Caso 1: Decreto di inammissibilità manifesta
Tizio propone ricorso fuori termine. Il Presidente con decreto dichiara la manifesta inammissibilità. Tizio propone reclamo al collegio sostenendo che il termine non era ancora scaduto perché la notifica era stata effettuata in modo irregolare. La Commissione decide il reclamo in Camera di consiglio, valutando le specifiche circostanze.
Caso 2: Riunione di ricorsi seriali
Più ricorrenti impugnano provvedimenti UIBM analoghi sulla stessa interpretazione di una norma del codice. Il Presidente dispone la riunione per economia processuale e coerenza interpretativa. La Commissione decide unitariamente, fornendo un orientamento uniforme che evita la moltiplicazione di pronunce eventualmente divergenti.
Domande frequenti
Cosa fa il Presidente nella fase preliminare?
Esamina il ricorso e può dichiararne con decreto la manifesta inammissibilità, la sospensione, l'interruzione o l'estinzione. Se non sussistono i presupposti per questi provvedimenti, fissa l'udienza e nomina il relatore.
Si può contestare il decreto del Presidente?
Sì, contro i decreti presidenziali è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni dalla comunicazione. Il reclamo si propone con ricorso notificato alle altre parti e la Commissione decide in Camera di consiglio.
Quando si riuniscono i ricorsi connessi?
Il Presidente può disporre la riunione di ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono connessi tra loro, per esigenze di economia processuale. Il collegio può però disporne la separazione se la riunione rallenta la trattazione.