Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 136 Ter CPI – (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.

3. La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato.

4. Le comunicazioni sono effettuate mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

5. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione.

In sintesi

  • La segreteria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio includendo gli atti e i documenti delle parti.
  • I fascicoli delle parti sono restituiti su richiesta a fine processo, ferma la conservazione integrale nel fascicolo d'ufficio.
  • Le comunicazioni avvengono mediante PEC ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.
  • In mancanza di PEC o per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono effettuate per deposito presso la segreteria.
Indice dei contenuti

L'articolo 136 ter regola la formazione del fascicolo processuale davanti alla Commissione dei ricorsi e disciplina il regime delle comunicazioni alle parti. Si tratta di norme apparentemente tecniche ma essenziali per il regolare svolgimento del giudizio: senza un fascicolo correttamente formato e senza comunicazioni efficaci, il contraddittorio rischia di restare puramente formale.

L'iscrizione nel registro generale

La segreteria iscrive il ricorso nel registro generale, momento da cui il giudizio acquista pendenza formale e il fascicolo assume numero identificativo. L'iscrizione è atto amministrativo essenziale, perché collega l'impugnazione all'organizzazione del lavoro della Commissione e permette di tracciare il percorso processuale fino alla decisione finale. Tutti i successivi atti del giudizio fanno riferimento a quel numero di registro.

La formazione del fascicolo d'ufficio

La segreteria inserisce nel fascicolo d'ufficio i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con i loro atti e documenti, e successivamente vi aggiunge gli originali dei verbali di udienza, le ordinanze, i decreti e le copie delle sentenze. Si tratta di una raccolta completa che diventa la memoria istituzionale del giudizio: tutti i passaggi processuali sono documentati e accessibili al collegio e alle parti.

Restituzione dei fascicoli di parte

I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio durante il giudizio. Solo al termine del processo, e su richiesta delle parti, possono essere restituiti. Resta comunque la copia o l'inventario degli atti nel fascicolo della segreteria. La regola assicura che la documentazione probatoria non venga sottratta al giudice in corso di causa, evitando che decisioni interlocutorie debbano essere assunte senza il completo materiale documentale.

Comunicazioni mediante PEC

Le comunicazioni della segreteria sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale. Si tratta di una scelta di efficienza che riduce i tempi del processo, abbassa i costi di gestione e garantisce certezza giuridica sulla data di consegna. La PEC equivale a notifica formale e fa decorrere i termini processuali.

Comunicazioni in mancanza di PEC valida

In caso di mancata indicazione della PEC o di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione. La regola sanziona indirettamente la negligenza della parte: chi non gestisce correttamente il proprio domicilio digitale si vede recapitate le comunicazioni in segreteria, dovendo verificarle attivamente per non perdere termini.

Casi pratici

Caso 1: Mancato funzionamento della PEC

Tizio non ha rinnovato la PEC del difensore. La segreteria della Commissione comunica via PEC, ma la consegna fallisce. Le comunicazioni successive vengono effettuate per deposito in segreteria. Tizio scopre tardivamente la fissazione dell'udienza e si trova in difficoltà a depositare memorie nei termini.

Caso 2: Restituzione dei documenti originali

Caio aveva prodotto in giudizio documenti originali importanti. A processo concluso, presenta richiesta di restituzione del fascicolo di parte. La segreteria glieli restituisce, mantenendo copia nel fascicolo d'ufficio per la conservazione archivistica e per eventuali successivi accertamenti.

Domande frequenti

Come si forma il fascicolo del giudizio?

La segreteria iscrive il ricorso nel registro generale e raccoglie i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, aggiungendo progressivamente verbali, ordinanze, decreti e sentenze. Il fascicolo è la memoria documentale del processo.

Le comunicazioni della Commissione arrivano per PEC?

Sì, le comunicazioni sono effettuate via PEC ai sensi del codice dell'amministrazione digitale. La PEC indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo equivale a domicilio eletto per tutte le notificazioni processuali.

Cosa accade se la PEC non funziona?

Se manca l'indicazione della PEC o se la consegna fallisce per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono effettuate per deposito in segreteria. La parte deve quindi attivamente verificarle per non perdere termini.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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